Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28642 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2071/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) da cui è rappresentato e difeso
-controricorrente-
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1281/2019 depositata il 28/5/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il signor NOME COGNOME conveniva avanti al Tribunale di Prato l’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e la signor NOME COGNOME, quale titolare di RAGIONE_SOCIALE, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’acquisto di un’auto ( RAGIONE_SOCIALE era stata alla venditrice e NOME COGNOME, quale titolare di RAGIONE_SOCIALE, si era occupata della necessaria documentazione ).
Con sentenza n. 552/2016 il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, mentre rigettava quella nei confronti della COGNOME.
Con sentenza n. 1281/2019 l a Corte d’ Appello di Firenze successivamente accoglieva il gravame interposto dal COGNOME, condannando anche la COGNOME, nella qualità, al risarcimento dei lamentati danni, in solido con la venditrice dell’automobile , per lo stesso ammontare che quest’ultima era stata condannata a pagare in 1° grado.
La COGNOME, nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il COGNOME.
Considerato che:
1.1 on il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 6 e 7 l. 264/1991 ‘in tema di <>, nonché omessa considerazione ed errata valutazione della diligenza richiesta alle parti nell’esecuzione del contratto di consulenza automobilistica … con conseguente errata valutazione e qualificazione della responsabilità attribuita’ alla ricorrente.
1.2 Il motivo è sostanzialmente fattuale quanto alla condotta negligente attribuita dal giudice d’appello.
Sotto questo profilo la censura è pertanto inammissibile.
Quanto alla pretesa violazione degli articoli 6 e 7 l. 264/1991, la ricorrente si duole del ‘contrasto con la disposizione normativa’ e della contraddittorietà logica della motivazione ( ‘il foglio provvisorio ha la funzione di consentire la circolazione del mezzo in attesa dell’espletamento della relativa pratica, esso tiene luogo del libretto di circolazione’ : pagina 6 della sentenza impugnata).
Nel formulare la doglianza la ricorrente non tiene peraltro conto di quanto dal giudice d’appello osservato in ordine al contenuto di tale foglio provvisorio in relazione al D.M. 8 febbraio 1992, all’epoca vigente.
Siffatta eccentricità depone per l’inammissibilità anche della seconda parte del motivo.
2.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omissione di esame e valutazione di fatti decisivi nonché omessa motivazione, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., riguardo alla quantificazione del danno effettuata mediante ‘generico richiamo’ a quanto liquidato dal primo giudice nella condanna di RAGIONE_SOCIALE, responsabile per inadempimento contrattuale.
Lamenta non esservi motivazione in ordine alla determinazione dell’importo del risarcimento disposto a carico di RAGIONE_SOCIALE, che il Tribunale – si riporta nel ricorso, a pagina 25 – aveva così indicato:
‘nell’ammontare del prezzo di vendita convenuto pari ad euro 22.500,00’.
2.2 Orbene, va osservato che la motivazione al riguardo è chiaramente implicita: la quantificazione viene effettuata anche per l’attuale ricorrente nella stessa misura determinata dal giudice di prime cure a carico dell ‘altro convenuto/condannato, ritenendo evidentemente sussistere tra i medesimi un’assoluta parità.
A ciò si aggiunga che la censura di fatti decisivi al riguardo asseritamente non valutati si appalesa invero genericamente formulata; né può essere dal giudice di legittimità ‘corretta’ per giungersi ad una quantificazione differente.
Il motivo va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME