Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18539 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
SENZIO COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 277/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il 18 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
RISARCIMENTO DANNI DA ILLEGITTIMA AZIONE ESECUTIVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23352/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
contro
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME promosse azione risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (cui lite pendente è succeduta per legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per il ristoro dei danni patiti in conseguenza di un’esecuzione forzata immobiliare promossa in suo danno nell’anno 2006, nelle forme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dalla RAGIONE_SOCIALE, illo tempore concessionario per la riscossione dei tributi.
A suffragio della domanda, dedusse di aver subito l’espropriazione di un immobile in Trani (aggiudicato a NOME COGNOME) all’esito di una procedura inficiata dalla nullità della notificazione dell’avviso di vendita (nonché, per propagazione, di tutti gli atti successivi, ivi incluso il decreto di trasferimento), vizio accertato in sede di opposizione agli tti esecutivi dallo stesso attore proposta, e rappresentò pregiudizi patrimoniali per il mancato godimento del cespite (asseritamente costituiti dalla perdita dei canoni di locazione dell’immobile dalla data del pignoramento sino alla reimmissione in possesso e dalla perdita della provvista necessaria per far fronte all’adempimento di un mutuo).
Nel giudizio così intentato spiegarono intervento NOME COGNOME, aggiudicatario del bene, NOME COGNOME e NOME COGNOME, aventi causa del COGNOME quali acquirenti dell’immobile aggiudicato, lamentando danni (e chiedendone il ristoro) derivanti dalla illegittima condotta dell’RAGIONE_SOCIALE della riscossione : NOME COGNOME denunciò il pregiudizio rappresentato dall’aver rivenduto l’immobile aggiudicato ad una cifra irrisoria; NOME COGNOME e NOME COGNOME si dolsero della perdita del cespite da lo ro acquistato dall’aggiudicatario.
All’esito del primo grado di giudizio, l’adito Tribunale di Trani accolse le domande dell’attore e dell’interventore COGNOME, condannando RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in loro favore, mentre rigettò le istanze degli altri due interventori.
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora d’interesse, la Corte barese ha ravvisato la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE della riscossione per aver proceduto alla espropriazione in forza di un avviso di vendita la cui notifica, eseguita nei confronti di soggetto « relativamente irreperibile », era nulla, poiché non conforme (mancando l’affissione di avviso di deposito dell’atto alla porta dell’abitazione del debitore e la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa) alla normativa vigente all’epoca ( novembre 2005) di effettuazione di essa.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità i soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati.
All’esito dell’adunanza camerale del 4 aprile 2023, questa Corte, con ordinanza n. 17699/2023, pubblicata il 20 giugno 2023 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente invalida o non documentata nel suo perfezionamento – nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Con successiva ordinanza n. 31457/2023, pronunciata il 13 novembre 2023 (ed in pari data comunicata), all’esito della camera di consiglio del 19 settembre 2023, è stata disposta la trattazione della causa a nuovo ruolo, onde verificare l’ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso a NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata infine fissata per la odierna adunanza camerale, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto d al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato come nella presente controversia siano state proposte nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE della riscossione, mercé domanda in via principale o tramite intervento in lite, distinte azioni risarcitorie, dacché connotate da differenti petita e causae petendi , lamentando gli istanti il ristoro di pregiudizi di disomogenea natura e di varia scaturigine causale, accomunati dalla riconducibilità in ultima analisi alla condotta serbata dall’RAGIONE_SOCIALE della riscossione procedente nella esecuzione forzata intrapresa in danno di NOME COGNOME.
Si versa pertanto in una ipotesi di cause scindibili, nella quale, cioè, la dispiegata impugnazione di legittimità ben può (ed anzi deve) essere vagliata con separato riferimento a ciascuno degli intimati: e in tal guisa si condurrà in appresso lo scrutinio del ricorso.
Va dichiarato improcedibile ex art. 371-bis cod. proc. civ. il ricorso proposto nei riguardi di NOME COGNOME.
Nei riguardi di quest’ultimo, la primigenia notificazione del ricorso introduttivo del presente grado, effettuata ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ. con spedizione in data 20 settembre 2021 di plico raccomandato all’indirizzo di INDIRIZZO, non può considerarsi perfezionata, per mancata documentazione dell’esito della spedizione.
Diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, alcuna valenza assumono al riguardo la nota – datata 26 novembre 2021 – del RAGIONE_SOCIALE‘Italia in Londra (avente il seguente tenore: « considerata l’assoluta impossibilità di effettuare la notifica direttamente nelle mani dell’interessato e non esistendo in Gran Bretagna un sistema di posta raccomandata con ricevuta di ritorno si conferma che l’atto non è stato qui restituito e che pertanto lo stesso è da intendersi ricevuto da parte dell’interessato ») e la riproduzione a stampa di una schermata della pagina internet della RAGIONE_SOCIALE (in cui si legge: « Sorry, we’re
currently unable to confirm the status of your item »): ambedue i documenti, pur congiuntamente valutati, non offrono conferma sulla ricezione dell’atto notificato, esprimendo anzi una impossibilità di attestare lo stato (e quindi l’esito) della spedizione del plico. Difetta, pertanto, la prova della stessa sussistenza di un segmento RAGIONE_SOCIALE operazioni materiali in cui la procedura di notificazione si articolava: ciò che la rende quindi insanabilmente viziata, anche alla stregua della più recente -ed oramai consolidata -giurisprudenza di legittimità.
Ribadita, sulla scorta di quanto sopra, la correttezza dell’ordinanza interlocutoria n. 17699/2023 del 20 giugno 2023, recante ordine di rinnovazione della notifica del ricorso (anche) a NOME COGNOME, è agevole rilevare come, avvenuta la comunicazione del provvedimento il medesimo 20 giugno 2023, il termine per adempiere all’incombente scadeva il 19 settembre 2023 (ovvero sessanta giorni maggiorati della sospensione feriale) e quello per il deposito dell’atto notificato al ventesimo giorno successivo, ovvero il 9 ottobre 2023.
Per consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, infatti, l ‘art. 371 -bis cod. proc. civ., pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in grado di legittimità, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche al caso in cui – come nella specie sia stata ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso (cfr. Cass. 10/02/2023, n. 4270; Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398).
Orbene, il ricorso in rinnovazione di notifica a NOME COGNOME COGNOME depositato soltanto in data 13 novembre 2023, elasso il termine perentorio sopra individuato ex art. 371-bis cod. proc. civ.: e tanto giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso nei suoi riguardi.
Deve essere scrutinato nel merito il ricorso formulato verso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Per quanto concerne in particolare la posizione di quest’ultimo, l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, impartito con la citata ordinanza interlocutoria n. 17699/2023 è stato puntualmente ed integralmente osservato: la rinnovazione della notifica è stata eseguita con consegna il giorno 3 luglio 2023 a mani proprie del destinatario dell’atto, poi tempestivamente depositato (il giorno 9 settembre 2023) nel fascicolo del giudizio.
L’unico motivo lamenta « violazione e falsa applicazione dell’art. 26, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo ratione temporis applicabile e dell’art. 60, primo comma, alinea e), lettera e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 2043 cod. civ. (art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) ».
Si assume, in sintesi, l’insussistenza di una condotta colpevole dell’RAGIONE_SOCIALE della riscossione e, quindi, dell’illecito aquiliano: la notifica dell’avviso di vendita, atto della riscossione, era infatti avvenuta nell’osservanza della disciplina dell’epoca (ovvero mediante il mero adempimento dell’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale), successivamente (in dettaglio, con la sentenza 22 novembre 2012, n. 258 della Corte Costituzionale) dichiarata incostituzionale, con pronuncia che però non consentiva « di configurare retroattivamente e fittiziamente la colpa del soggetto che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia conformato il proprio comportamento alle norme solo successivamente invalidate dalla Corte Costituzionale ».
Il motivo è fondato, nei termini in appresso puntualizzati.
5.1. Giova innanzitutto precisare che non è in discussione la nullità dell’avviso di vendita ex art. 78 del d.P.R. n. 602 del 1973 introduttivo della procedura di espropriazione immobiliare in danno di COGNOME NOME (nonché, per derivazione del vizio, dei successivi atti della
intrapresa riscossione coattiva, tra cui l’aggiudicazione ed il decreto di trasferimento del bene a NOME COGNOME): l’accertamento sul punto è assistito dalla forza del giudicato, divenuta oramai irrevocabile la sentenza di tal contenuto resa in altro giudizio dal Tribunale di Trani.
Ma nella controversia in parola detta nullità (o, in altri termini, l’illegittimità dell’atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE della riscossione) viene in rilievo unicamente come uno degli elementi integrativi della fattispecie di responsabilità aquiliana invocata dagli originari attori.
La responsabilità risarcitoria dell’RAGIONE_SOCIALE della riscossione prevista dall’art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 si ascrive , infatti, al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere (da ultimo, Cass. 26/08/2020, n. 17814; Cass. 25/08/2020, n. 17661).
Come ogni altra forma di responsabilità civile della PRAGIONE_SOCIALEA., l’ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l ‘ ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l ‘ evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l ‘ evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell ‘ illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa ( ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2340; Cass. 20/06/2018, n. 16196; Cass. 15/03/2012, n. 4172; Cass. 28/10/2011, n. 22508).
E con specifico riguardo al caso in esame, bisogna por mente « alla legittimità o meno della procedura esecutiva promossa, da valutare con riferimento al momento in cui era stata compiuta, onde accertare se la
condotta posta in essere integrasse o meno gli estremi di un illecito ex art. 2043 cod. civ. » (così Cass. 05/08/2005, n. 16589).
5.2. Punto nevralgico della controversia COGNOME allora verificare se la notifica dell’avviso di vendita ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE della riscossione fosse conforme alla disciplina positiva all’epoca applicabile.
Così ha motivato, sul tema, la Corte territoriale: « e che nella condotta serbata da RAGIONE_SOCIALE in data 03/11/2005, in occasione della notifica dell’avviso di vendita immobiliare che aveva dato inizio alla procedura esecutiva fossero ab initio ravvisabili gli estremi della ‘colpa’ aquiliana deriva dalla semplice considerazione che già la normativa vigente nel 2055 subordinava la validità del la notificazione dell’avviso di vendita immobiliare, nell’ipotesi di debitore esecutato che fosse ‘relativamente irreperibile’ (come nel caso in esame) a tre adempimenti (deposito di copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione doveva eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; comunicazione del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento) non tutti osservati nella vicenda per cui è causa (infatti l’Ufficiale di riscossione dopo aver dato atto che AVV_NOTAIO era COGNOMEto assente nel suo domicilio aveva depositato l’atto presso la casa comunale, dandone comunicazione al COGNOME mediante raccomandata a.r., ma per un verso l’RAGIONE_SOCIALE notificatore non aveva affisso l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e per altro verso la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto l’avviso di ricevimen to della raccomandata spedita dall’Ufficiale di riscossione ».
Ha pertanto concluso nel senso che « non è revocabile in dubbio che RAGIONE_SOCIALE avesse colposamente, ovvero agendo senza la
normale prudenza, dato causa alla nullità (mai sanata) della notificazione dell’avviso di vendita immobiliare , producendo la nullità degli atti successivi della procedura esecutiva esattoriale (compresi l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento) sì da legittimare la proposizione di un’ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. ».
5.3. L’argomentazione (nonché, ad consequentiam , la conclusione) non è conforme a diritto.
Lo pone in luce la disamina della menzionata sentenza n. 258 del 2012 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’ illegittimità costituzionale del terzo comma dell ‘ art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento « nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile ‘ si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ‘ , anziché «nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario ‘ si esegue con le modalità stabilite dall ‘ art. 60, primo comma, alinea e, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ‘ ».
È d’uopo, per una più adeguata comprensione del problema, trascrivere pedissequamente alcuni stralci della pronuncia.
Essa muove dal rilievo che « l ‘ RAGIONE_SOCIALE della riscossione RAGIONE_SOCIALE (successore della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE), ha eccepito l ‘ inammissibilità della questione perché il rimettente non ha tentato di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della normativa denunciata. La parte sostiene che l’ art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel rinviare, per la notificazione a destinatario relativamente irreperibile, all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiama tale articolo nel suo complesso e non esclusivamente alla lettera e) del primo comma. Ciò consentirebbe di applicare la disciplina di cui agli «artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile» (come recita l’ alinea del primo comma dell ‘ art. 60), ivi compreso l’art. 140 cod. proc. civ. , e,
quindi, di pervenire in via interpretativa allo stesso COGNOMEto che deriverebbe dalla richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale. L ‘ eccezione non è fondata, perché la normativa denunciata non consente la prospettata interpretazione adeguatrice a Costituzione » .
A chiarimento dell’assunto, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi sottolinea le differenti modalità di perfezionamento della notificazione degli atti di accertamento nell’ipotesi di destinatario relativamente irreperibile:
« Con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, l’alinea e la lettera e) del primo comma dell ‘art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono costantemente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai assurta a diritto vivente, nel senso che, se il destinatario dell ‘ atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione, l ‘ ufficio od il luogo in cui esercita l ‘ industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l ‘ atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto RAGIONE_SOCIALE persone legittimate alla ricezione (in altri termini: se ricorrono i casi di irreperibilità cosiddetta relativa, previsti dall’art. 140 cod. proc. civ. ), la notifica si perfeziona con il compimento RAGIONE_SOCIALE attività stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ. , richiamato dall’alinea del primo comma dell ‘ art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario relativamente irreperibile: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l ‘ affissione dell ‘ avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell ‘ abitazione o dell ‘ ufficio o dell ‘ azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell ‘ avvenuto deposito nella casa comunale dell ‘ atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla
data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 di questa Corte).
Con riguardo alla diversa ipotesi di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, il censurato terzo comma dell ‘ art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile», la notificazione si effettua con le modalità stabilite dall ‘ art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e «si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune». Il suddetto terzo comma dell ‘ art. 26 (corrispondente al quarto comma del testo attualmente vigente dello stesso articolo), nel menzionare l ‘ affissione nell ‘ albo comunale dell ‘ avviso di deposito e nel fissare il momento perfezionativo della notificazione nel giorno successivo a quello di detta affissione, si riferisce evidentemente soltanto alle modalità notificatorie previste dalla sopra esaminata lettera e) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 . Tale letterale e specifico riferimento all ‘ affissione nell ‘ albo comunale impedisce, cioè, di ritenere, nel caso di destinatario relativamente irreperibile, che il richiamo alle modalità di notificazione stabilite dal citato art. 60 possa intendersi alla stregua di un richiamo alle modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ.. Tra queste, infatti, è prevista non l ‘ affissione all ‘ albo comunale, ma solo l ‘ affissione alla porta del destinatario ed il deposito nella casa comunale. Ne deriva l ‘ impraticabilità dell ‘ interpretazione prospettata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE della riscossione, in quanto essa appare basata su una lettura palesemente contrastante sia con la lettera della legge che con l ‘ intento del legislatore di ridurre le formalità della notificazione agli irreperibili RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. Poiché non COGNOME neppure che detta interpretazione antiletterale costituisca diritto vivente, occorre scrutinare nel merito la questione, valutando la conformità a Costituzione RAGIONE_SOCIALE denunciate disposizioni, interpretate secondo il
senso fatto palese dal significato proprio RAGIONE_SOCIALE parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore » .
E così, ancora con maggiore chiarezza, si esprime la AVV_NOTAIOulta:
« Come emerge dalla sopra ricordata ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono le censurate disposizioni, nell’ipotesi di irreperibilità meramente relativa del destinatario, la cartella di pagamento va notificata applicando non l’art. 140 cod. proc. civ., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari assolutamente irreperibili (lettera e del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo, non sono necessarie, per la validità della notificazione della cartella, né l’affissione dell’avviso di deposito alla porta de ll’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».
Proprio in detta disomogenea disciplina di una medesima situazione (notificazione ad un soggetto relativamente irreperibile) in relazione agli atti da portare a conoscenza (atti di accertamento o cartelle di pagamento) la Corte Costituzionale ravvisa una disparità di trattamento violativa dell’art. 3 Cost., tale da imporre, onde ricondurre a ragionevolezza il sistema e con pronuncia additiva, di uniformare il modus di notifica degli atti di accertamento e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario.
5.4. Dall’illustrata ricognizione sulla esatta portata dell’art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 traspare palese l’ error iuris che inficia la gravata pronuncia.
Sulla scorta della lettura offerta dalla Corte costituzionale, per la notifica dell’avviso di vendita di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 602 del 1973 (al quale, in quanto atto dell’espropriazione forzata, si applicano le regole sulla notifica della cartella, giusta la relatio operata dall’art. 49,
secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973) ad un soggetto relativamente irreperibile l’ordito positivo vigente nel novembre 2005 non prescriveva il compimento degli adempimenti di cui all’art. 140 cod. proc. civ., invece reputati necessari (e riscontrati come non effettuati) dalla Corte barese.
Fallace allora si rivela il presupposto dell’elemento oggettivo della prospettata responsabilità aquiliana dell’RAGIONE_SOCIALE della riscossione, la cui sussistenza, alla stregua dei princìpi di diritto sopra enunciati, dovrà essere nuovamente apprezzata (nei riguardi del solo NOME COGNOME, definitiva invece, per mancata impugnazione, la reiezione RAGIONE_SOCIALE domande risarcitorie di NOME COGNOME e NOME COGNOME) dalla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, alla quale va disposto il rinvio della causa, previa cassazione della sentenza gravata in accoglimento del ricorso; e senza pregiudizio del pure indispensabile accertamento dell’elemento soggettivo, che non si riduca ad una tautologica sua deduzione dal riscontro della sussistenza di quello oggettivo, dovendo, anzi, il primo valutarsi con maggior rigore in un quadro ermeneutico complessivo non propriamente lineare e, pertanto, in relazione alla condotta legittimamente esigibile da un qualunque operatore del diritto del tempo.
Quanto alle spese del grado di legittimità, non vi è luogo a provvedere nei rapporti tra il ricorrente e NOME COGNOME, per non aver quest’ultimo svolto difese; tra le altre parti la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE stesse va demandata al giudice del rinvio.
P. Q. M.
Dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di NOME COGNOME.
Accoglie per il resto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione