Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 27749/2017 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE);
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ;
intimato avverso il decreto nr.165/2017 depositato in data 16/10/2017 dal Tribunale di Napoli ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 4 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 NOME COGNOME chiese che fossero ammessi allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE i seguenti crediti: € 10.067,20, comprensivi di IVA e CP, in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr.2 c.c., per saldo competenze maturate per l’attività professionale finalizzata all’asseverazione di una domanda di concordato che la società non aveva depositato; € 20.000, oltre IVA e C.P, in prededuzione, ovvero in privilegio ex art. 2751 bis nr 2 c.c, per compenso maturato in relazione alla predisposizione del piano da inserire nella proposta di concordato preventivo, dall’esito infausto, in quanto intervenne il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Il Giudice delegato respinse la domanda di insinuazione allo stato passivo ritenendo non dovuta alcuna somma per la seconda voce di credito, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore, e reputando insussistente la prima ragione creditoria in quanto l’incarico per l’asseverazione risultava sottoscritto dall’AVV_NOTAIO in proprio.
2 Sull’impugnazione di NOME COGNOME, il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ammesso il professionista al passivo , limitatamente alla prima ragione di credito, per l’importo di € 8.000 oltre IVA E CP con il privilegio di cui all’art 2751 bis nr 2 c.c ed ha compensato interamente tra le parti le spese di lite.
2.1 Il giudice partenopeo, per quanto di interesse in questa sede, dopo aver tratteggiato i compiti e le funzioni della figura professionale dell’advisor, nell’allestimento di strumenti di risoluzione della crisi d’impresa, ha, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, ravvisato inidonea a superare lo stato di crisi la scelta concordataria AVV_NOTAIOigliata dal professionista al debitore come certificato dal Tribunale con il provvedimento di inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo
3 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; la procedura non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e ss., 160 l.fall., 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., nullità del decreto, vizio di ultrapetizione, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c. nr. 3, 4 e 5; si sostiene che non avendo il ricorrente asseverato il piano, il Tribunale avrebbe accolto l’eccezione di inadempimento non sulla base della inidoneità dell’asseverazione del piano ma sulla scorta dei diversi fatti costituiti dall’infattibilità della proposta di concordato; sempre a dire del ricorrente i giudici circondariali avrebbero fondato la decisione su fatti nuovi inerenti ai doveri informativi del professionista circa le problematiche economiche, finanziarie incidenti sulla domanda di concordato. In tal modo l’impugnato decreto sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. In ogni caso si ascrive al Tribunale di non aver provocato il contraddittorio sul nuovo profilo di inadempimento.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Afferma il Tribunale a pagina tre del decreto « la curatela ha in questa sede reiterato l’eccezione di inadempimento, evidenziando che il Tribunale dichiarò inammissibile la proposta di concordato, perché il piano predisposto dalla RAGIONE_SOCIALE era del tutto inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prospettati ai creditori, esprimendo quindi una valutazione sulla fattibilità giuridica e non economica. L’eccezione di inadempimento si fonda dunque sul provvedimento del Tribunale, che ha valutato negativamente la domanda di concordato, la proposta ed il piano e solo indirettamente sulla sentenza della Corte di Appello che ha confermato la decisione di prime cure ».
1.3 Dall’accertata inidoneità della proposta concordatari a, che non ha superato la soglia dell’ammissibilità, a risolvere la crisi , il
Tribunale ha fondato il negativo giudizio in termini di diligenza dell’attività professionale profusa dall’advisor nella scelta dello strumento più appropriato a superare le difficoltà aziendali e nell’aver omesso di prospettare al cliente tutte le problematiche economiche finanziarie e di diritto inerenti a quegli aspetti che hanno, poi, in concreto impedito l’utile esperimento della domanda, del piano e della proposta di concordato.
1.4 Tanto è sufficiente per destituire di fondamento l’asserzione della ricorrente secondo la quale la pronuncia impugnata si fonderebbe su fatti non dedotti in giudizio ed estranei alla materia del contendere; né può predicarsi qualsivoglia lesione del diritto al contraddittorio in quanto risulta dal provvedimento che i profili di infattibilità giuridica della proposta concordataria, posta a base dell’eccezione di inadempimento, sono stati introdotti dal curatore negli stessi termini sia nella fase dell’accertamento dello stato passivo che nel giudizio di opposizione.
2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 160 e segg. l.fall., 1362, 2236 e 2697 c.c., «violazione e falsa applicazione di norme di legge: nullità e o vizio della sentenza e/o del procedimento: vizio di ultrapetizione , omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art 360 c.p.c. nr 3, 4 e 5 »; si assume che il mandato professionale prevedeva non una attività di AVV_NOTAIOulenza circa l’individuazione degli strumenti più idonei per uscire dalla crisi ma il compimento di un singolo atto, la predisposizione del piano; pertanto la scelta, ipoteticamente sbagliata dello strumento concordatario non è stata del professionista ma del cliente con AVV_NOTAIOeguente insussistenza degli obblighi di informazione preventiva. Lamenta, inoltre, il ricorrente che il Tribunale ha riconosciuto l’inadempimento sul solo presupposto della inammissibilità del concordato preventivo trasformando l’obbligazione di mezzi in quella di risultato.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Per AVV_NOTAIOolidata giurisprudenza il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel AVV_NOTAIOeguente fallimento (Cass. 18705/2016, 25584/2018, Cass- SU n. 42093 del 2021, in motiv. e da ultimo Cass. 35489/2023).
2.3 Il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, avendo evidenziato che la mancata apertura della procedura concordataria per la non conformità del piano e della proposta al paradigma legale costituisse un elemento valutativo del non corretto adempimento della prestazione professionale quanto meno nella scelta dello strumento concordatario e nell’assolvimento degli obblighi informativi del cliente
2.4 La doglianza si riversa nel merito in quanto si limita a contestare l’asserita violazione da parte del Tribunale della normativa sulla natura dell’obbligazione di risultato e ad affermare che l’incarico professionale aveva ad oggetto la predisposizione del piano, circostanza che non fa certo venir meno i doveri professionali dell’advisor, rimarcati dall’impugnato provvedimento
di scelta delle soluzioni più appropriate e gli obblighi informativi al cliente.
3 Con il terzo motivo il ricorrente oppone violazione e falsa applicazione degli art 91 e segg. e dell’art 185 bis c.p.c. per non aver la Corte posto a carico del RAGIONE_SOCIALE essendo quest’ultimo rimasto in parte soccombente e per non avere il RAGIONE_SOCIALE aderito alla proposta transattiva formulata dal ricorrente che aveva manifestato la sua disponibilità ad essere ammesso per un qualsiasi importo il G.D. avesse ritenuto ragionevole.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente così come la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente ( cfr. 30592/2017).
3.3 Nel caso di specie il Tribunale ha sufficientemente spiegato le ragioni della compensazione delle spese di lite, individuate nell’accoglimento di uno solo dei capi della domanda con rigetto dell’altro capo e nella «complessità delle questioni trattate» .
4 In conclusione il ricorso è infondato.
5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la procedura svolto difese.
la Corte, rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2024.