Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6602 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6602 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13567/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI SIRACUSA, in persona del Questore p.t., domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis -resistenti-
Avverso il DECRETO del GIUDICE COGNOME di SIRACUSA n. 1366/2023 depositato il 26/05/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Il Giudice di pace di Siracusa, con decreto depositato in data 26 maggio 2023, ha respinto il ricorso presentato da NOME COGNOME proveniente dall’Egitto, avverso il decreto di respingimento nonché il conseguente ordine di lasciare il territorio dello Stato entrambi emanati ai sensi dell’art. 10, co. 2 lett. a) e b) T.U.I. dal Questore della provincia di Siracusa seguito del suo ingresso in data 9 aprile 2023 in territorio italiano dalla frontiera di Augusta, ove l’interessato era stato ammesso per necessità di pubblico soccorso.
Il decreto di respingimento era stato emesso in data 11 aprile 2023 e notificato all’interessato in pari data. Nella medesima data era stato emesso l’ordine al cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica del decreto, dando contestualmente atto del decreto di respingimento e del fatto che non era possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e non era possibile procedere al trattenimento presso un CPR.
Il Giudice di pace, esaminato il decreto questorile, ha rilevato, in particolare, che il migrante, pur essendo stato messo a conoscenza dei propri diritti, non aveva manifestato la volontà di avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale ed ha respinto il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Siracusa si sono costituiti al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Il ricorso perviene alla presente udienza pubblica a seguito di rinvio disposto con ordinanza interlocutoria n. 16505/2024, ritenuta la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso, che comporta che vengano in rilievo le implicazioni procedurali conseguenti all’adozione di un provvedimento questorile di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera.
La Procura Generale, riportandosi alla requisitoria scritta preventivamente depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1.- Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112, primo comma, cod. proc. civ., in quanto il giudice di pace non ha affrontato la questione relativa alla nullità del decreto di respingimento per mancato espletamento dell’udienza di convalida, specificamente sollevata all’interno del ricorso.
2.2.- Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al disposto dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998: il giudice di pace ha rilevato che ‘ non vi è prova che lo straniero abbia manifestato la volontà di avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale e non vi è prova in atti di averla mai richiesta né tanto meno con l’odierno ricorso di volersene avvalere ‘, quando invece il ricorrente aveva espressamente dedotto l’illegittimità del decreto di respingimento per violazione dell’art. 10, comma 4, T.U.I., rappresentando la propria intenzione di invocare l’applicazione delle disposizioni in tema di riconoscimento dello status di rifugiato e chiedendo la concessione di un termine per formalizzare l’istanza di protezione internazionale.
– Il primo motivo è infondato e va respinto.
È pienamente condivisa dal Collegio l’articolata requisitoria svolta dalla Procura Generale, che ha ben illustrato le differenze che ricorrono tra il decreto questorile di respingimento differito mediante l’allontanamento coattivo e il decreto di respingimento differito seguìto dall’ordine di allontanamento impartito allo straniero con termine di sette giorni.
Va osservato che, sulla scorta della previsione di cui dell’art.10, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. n.286/1998 (TUI), il Questore, ove non sia stato eseguito il respingimento immediato del cittadino straniero ai sensi dell’art.10, comma 1, dispone il respingimento con accompagnamento alla frontiera rispettivamente per gli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
L’art. 10 del d.lgs. n.286/1998, nella sua iniziale formulazione, non prevedeva per il respingimento differito alcuna udienza di convalida, a differenza di quanto previsto in caso di espulsione in relazione al decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera, ex art. 13, comma 4 e 5-bis, TUI, e in relazione al decreto di trattenimento nel Centro di Permanenza per i Rimpatri, ex art. 14, commi 1- 4, TUI.
In relazione a questo quadro normativo, la Corte Costituzionale chiamata pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art.10, comma 2, TUI, con la sentenza n. 275 del 2017, ha operato un’importante distinzione tra le differenti modalità di esecuzione del respingimento.
Ha chiarito, infatti, che, allorché il respingimento differito sia accompagnato ai sensi dell’art.14, comma 5 bis, TUI dall’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni – come nel presente caso -, tale ordine, produce un effetto obbligatorio e
non coercitivo, perché non incide sulla libertà personale e non deve quindi essere oggetto di convalida giurisdizionale.
Ciò perché l’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il questore, dopo aver disposto il respingimento con accompagnamento alla frontiera, per «porre fine al soggiorno illegale», può ordinare allo straniero «di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni» con un provvedimento che «non affianca il precedente, per quanto concerne l’accompagnamento coattivo, ma lo supera, sostituendo tale forma esecutiva con l’ordine di lasciare entro un breve termine il territorio dello Stato. In questo modo viene ugualmente perseguito lo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero, senza però operare una restrizione della sua libertà personale. L’accompagnamento coattivo e l’ordine di lasciare il territorio dello Stato sono chiaramente alternativi, e non può ritenersi che per effetto del secondo provvedimento il primo, in attesa del volontario allontanamento dello straniero, rimanga temporaneamente sospeso, per riprendere poi vigore ed essere eseguito a discrezione dell’autorità di polizia.» (Corte Costituzionale n. 275 del 2017).
Come puntualizzato dalla Corte Costituzionale, invece, il respingimento differito dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera da parte della forza pubblica, va ascritto alla libertà personale (in tema di incisione della libertà personale ad opera dell’accompagnamento coattivo dello straniero rimpatriando, in precedenza Corte Cost. n. 2 del 1956, n.105 del 2001, n. 224 del 2004): sul punto ha esortato il legislatore a modificare l’art. 10, co. 2 TUI, richiedendo che la modalità esecutiva del respingimento con accompagnamento alla frontiera fosse disciplinata in conformità all’art. 13, comma terzo, Cost.
Proprio a seguito di questa sentenza della Corte Costituzionale, il d.l. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, ha modificato la disciplina, adeguando il regime giuridico del respingimento
differito a quello dell’espulsione (art. 10, comma 2-bis TUI «Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall’articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8» ).
La novità normativa introdotta nel 2013, che il ricorrente richiama con il primo motivo, concerne l’introduzione del procedimento di convalida del decreto questorile di respingimento sul modello di quello già vigente con riferimento al decreto di accompagnamento alla frontiera e al decreto di trattenimento nel CPR in esecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione, in relazione alle medesime modalità esecutive, e non risulta conducente nel caso in esame. Questa disciplina non è stata estesa alla fattispecie disciplinata dall’art.14, comma 5 bis, TUI, che prevede la possibilità per il Questore di ordinare allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un CPR o allontanarlo con accompagnamento alla frontiera, perché, per le ragioni già illustrate, l’ordine di allontanamento rivolto allo straniero produce un effetto obbligatorio e non coercitivo, che non incide sulla libertà personale e non deve quindi essere oggetto di convalida giurisdizionale.
Va soggiunto, come evidenziato anche dalla Procura generale, che se è vero che la sentenza n. 275 del 2017 ha tracciato il solco di una tendenziale uniformazione del regime giuridico del respingimento differito e dell’espulsione, la stessa è stata sufficientemente chiara nel rimarcare che l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, producendo un effetto «obbligatorio» e non «coercitivo», non incide sulla libertà personale e non deve quindi essere oggetto di convalida giurisdizionale (nello stesso senso Corte cost. sent. n. 210 del 1995).
Nel caso in esame, il Questore di Siracusa dopo aver dato atto dell’impossibilità di procedere all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e dell’impossibilità di trattenere
l’interessato presso il CPR, ha accompagnato il decreto di respingimento con l’ordine di allontanamento dal territorio entro sette giorni dalla data di notifica del decreto: alla luce dei principi che precedono tale provvedimento non era soggetto a convalida in sede giurisdizionale.
Ne consegue che alcun vizio di omessa pronuncia ricorre nel caso in esame, atteso che la tesi difensiva, che si assume pretermessa, risulta incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, determinando un’implicita pronuncia di rigetto della tesi o dell’eccezione anche in difetto di una esplicita argomentazione (Cass. n.20718/2018; Cass. n.29191/2017).
4.- Il secondo motivo è inammissibile sia perché confonde (più volte nel corpo del motivo) l’ipotesi dell’omesso esame di un fatto storico con quella dell’omessa pronuncia, sia perché risulta carente sul piano della specificità e perché non evidenzia alcun fatto specifico controverso di cui sia stato omesso l’esame.
Il mezzo proposto ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195/2022; Cass. n. 595/2022; Cass. n. 395/2021; Cass. Sez.U. n. 16303/2018; Cass. n. 14802/2017; Cass. n. 21152/2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 2195/2022; Cass. n. 595/2022; Cass. n. 4477/2021; Cass. n. 395/2021).
Invero, la parte ricorrente deve indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n.4, c.p.c. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il
come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti ( cfr . Cass. Sez.U. n. 8053/2014).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun fatto storico non esaminato dal giudice del merito, ma ha fatto esclusivo riferimento ad argomentazioni giuridiche spese nel ricorso di primo grado.
5.- In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima