Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1433 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1433 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6660/2025 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME -ricorrente- contro
Questore Della Provincia Di RAGIONE_SOCIALE ,
-intimato-
e
RAGIONE_SOCIALE ,
-intimato- avverso l’ordinanza del Giudice Di Pace di RAGIONE_SOCIALE nel proc.to n. 4832/2024 depositata il 08/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO rel. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza pubblicata l’8/1/2025, ha respinto il ricorso di NOME COGNOME, cittadino tunisino, avverso il
provvedimento emesso dal Questore di RAGIONE_SOCIALE in data 28/12/2024, di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revoca in autotutela del decreto di respingimento mediante accompagnamento alla frontiera n. 4100/16, emesso in data 12/09/2022 dal Questore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e notificato in pari data, con il quale era stato disposto il respingimento RAGIONE_SOCIALEo straniero e il conseguenziale ordine di trattenimento.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo il provvedimento di respingimento, emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.10 -ter d.gs. n. 286/1998, che, al comma 2, prevede l’estensibilità RAGIONE_SOCIALEa procedura ivi descritta, « per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare », « anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale », cosicché lo straniero prima RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento ‘ c.d. di respingimento differito ‘, con accompagnamento alla frontiera, può essere mantenuto nei punti di crisi per un periodo non superiore a trenta giorni; nella specie, detto termine non risultava superato essendo stato emesso il provvedimento di respingimento (12/09/2022) dopo appena due giorni dal rintraccio (10/09/2022); né dall’esame degli atti emergeva la violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’art.4 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo, essendo stati eseguiti tutti gli accertamenti volti a verificare la identità e nazionalità RAGIONE_SOCIALEo straniero, nonché risultando che, al momento RAGIONE_SOCIALEa sua pre-identificazione, egli era stato debitamente informato sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale, tanto che il predetto, nel compilare il foglio notizie, ha dichiarato e sottoscritto, davanti al personale di Polizia, di non volerla richiedere; nella specie, il respingimento differito rientrava nella ipotesi sub b), risultando dagli atti che lo straniero, « individuato e privo dei requisiti di ingresso a bordo di una imbarcazione precaria e clandestina nelle acque antistanti l’isola di Lampedusa », era stato ammesso sul suolo italiano all’interno del centro di
trattenimento, per le consuete operazioni di soccorso, prima assistenza, informativa e pre-identificazione e che, in data 12/09/2024, dopo la valutazione dei requisiti di ingresso previsti dall’art. 4 del TUI e preso atto che il cittadino straniero non aveva inteso avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risultava dal foglio notizie, tenuto conto che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 10, comma 4, D.Lgs. 286/1998 e considerato, inoltre, che doveva procedersi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 2, TUI, essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso, era stato sottoposto al sopracitato decreto di respingimento e contestuale ordine di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni. Il provvedimento rappresentava un atto a carattere vincolato e il Giudice, in sede di opposizione, non poteva verificarne la legittimità, procedendo ad accertare e valutare l’esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento (Cass. n. 9088 del 6.06.2003). Infine, nessuna violazione risultava perpetrata RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di informare lo straniero, giunto irregolarmente nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale come sancito dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 ora recepita dal Decreto Legislativo 142 del 2015.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata in pari data, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 28/3/2025, affidato a un motivo, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare alla pubblica udienza di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98, per « erronea contestazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie espulsiva -esclusione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera in caso di fotosegnalamento al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia (Cass., nn. 210/05,
20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 4777/22, 5124/22, 18128/22 )», deducendo che egli non era entrato in Italia in violazione dei controlli di frontiera poiché, come già chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 19868/2018) e come attestato dal foglio notizie e dall’RAGIONE_SOCIALE, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘ingresso il sig. NOME era stato sottoposto a controllo e rilevamento dattiloscopico, circostanza questa che escludeva l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘elusione dei controlli di frontiera, salvo vedersi contestare proprio -nel decreto di respingimento -di essere stato « fermato all’atto RAGIONE_SOCIALE‘ingresso nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera ».
Si assume che « la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘ingresso clandestino nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera può essere integrata quando non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero nel territorio nazionale da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità preposte », mentre, nella specie, il ricorrente sarebbe stato, infatti, soccorso in mare, fatto sbarcare in Italia, a Lampedusa, nel settembre 2022, fotosegnalato e identificato, e quindi il suo ingresso sul territorio nazionale non sarebbe affatto avvenuto in modo clandestino.
In definitiva, un controllo del migrante risultava effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo.
Orbene, si assume in ricorso, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1 civ., n. 5124 del 16/02/2022; Sez. 1 civ., n. 19868 del 28/06/2018), non integra la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘ingresso nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sfuggendo ai controlli di frontiera la condotta RAGIONE_SOCIALEo straniero che, pur privo dei requisiti per l’ingresso in Italia, sia stato sottoposto ad identificazione e fotosegnalamento al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco successivo ad un’operazione di soccorso marittimo, in quanto tali attività sono esattamente riconducibili alla nozione dei « controlli di frontiera » da parte RAGIONE_SOCIALEe Autorità preposte, che in casi del genere non possono dirsi elusi; di conseguenza, in tanto può parlarsi di ingresso clandestino nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle
Autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull’ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero (Sez. 1 civ., n. 20668 del 25/10/2005, Rv. 583520), potendo diversamente porsi, al più, il problema RAGIONE_SOCIALEa mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lett. b) del medesimo art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 268 del 1998 (Sez. 1 civ., n. 19868 del 2018, cit.).
L’unica censura è fondata.
2.1. Risulta, dal decreto di respingimento del settembre 2022, che lo straniero (« sedicente ») è stato rintracciato da Forze di Polizia nella Provincia di RAGIONE_SOCIALE « lungo la linea di confine (frontiera Lampedusa )» e fermato « all’atto RAGIONE_SOCIALE‘ingresso nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sottraendosi ai controlli di frontiera »; il respingimento è stato disposto, in difetto dei presupposti di cui al comma 4, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.10, comma 2, lett.a) e b) del TUI (nei confronti RAGIONE_SOCIALEo straniero che: « a) entrando nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso »), e il ricorrente, pur essendo stato compiutamente informato RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, in conformità RAGIONE_SOCIALEe procedure comuni dettate a livello eurounitario per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non ha proposto domanda di protezione.
È stato contestualmente emesso, non essendo stato possibile procedere al suo accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALE Pubblica né trattenerlo presso un CPR, un ordine di allontanamento dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato entro sette giorni.
Il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo il respingimento differito, con contestuale ordine di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni, in quanto rientrante nella ipotesi b) RAGIONE_SOCIALE‘art.10 TUI, risultando dagli atti che lo straniero, « individuato e privo dei requisiti di ingresso a bordo di
una imbarcazione precaria e clandestina nelle acque antistanti l’isola di Lampedusa », era stato ammesso sul suolo italiano all’interno del centro di trattenimento, per le consuete operazioni di soccorso, prima assistenza, informativa e pre-identificazione, dopo la valutazione dei requisiti di ingresso previsti dall’art. 4 del TUI, preso atto che il cittadino straniero non aveva inteso avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risultava dal foglio notizie, tenuto conto che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 10 comma 4 D.Lgs. 286/1998 e considerato, inoltre, che doveva procedersi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 2, TUI, essendo stato l’interessato ammesso nel territorio solo per necessità di pubblico soccorso.
2.2. Anzitutto, non possono essere richiamate qui pregresse pronunce di questa Corte che hanno annullato decisioni dei Giudici di Pace per carenza di motivazione sul motivo di impugnazione del decreto espulsivo.
Nella specie, invero, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha esaminato il motivo di censura prospettato e ha accertato oggettivamente che il ricorrente essendo, tra l’altro, privo di documentazione, era irregolarmente presente sul territorio nazionale e che la procedura di pre-identificazione era stata necessitata dalle prescrizioni di legge dettate anche « anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale »
Così con ordinanza n. 4632/2024, nei ricorsi riuniti nn. 5001/2023, 5509/2023, 11722/2023, si è cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorrente disposto dal Questore in esecuzione di decreto di espulsione, ex art.14 D.lgs. 285/1998, TUI, nonché RAGIONE_SOCIALEa convalida del nuovo trattenimento disposto ex art.6 comma 3, D.lgs.142/2015 (avendo il trattenuto presentato domanda di protezione internazionale) e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 30/11/2022 del Tribunale di Torino, relativa alla prima proroga del trattenimento ex art.6 D.lgs. 142/2015 accogliendo i motivi di ricorso con i quali il ricorrente lamentava di aver
contestato l’illegittimità manifesta del provvedimento espulsivo, presupposto del trattenimento, in ordine alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta dichiarazione di presenza, e che tale contestazione sarebbe stata del tutto ignorata dal Giudice di pace in sede di convalida; si è ritenuto che il decreto impugnato fosse, come lamentato dal ricorrente, privo di motivazione in ordine ai requisiti legittimanti il provvedimento d’espulsione, quale atto presupposto del trattenimento, ” non contenendo nessun riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE‘invocata dichiarazione di presenza “. E per invalidità derivata si è cassato, con ordinanza n. 11049/2023, sul ricorso n. 11722/2023 RG, anche la seconda proroga del trattenimento.
2.3. Tanto premesso, questa Corte, con ordinanza n. 16496/2024, ha ribadito (Cass. 4777/2022) che: « In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, il controllo svolto nei confronti di quest’ultimo dalle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine, ancorché occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo, impedisce di ritenere sussistente la condizione RAGIONE_SOCIALEa sottrazione ai controlli di frontiera posta dalla normativa a fondamento del decreto di espulsione, sicché l’omessa verifica di tale circostanza rende assolutamente inadeguata la motivazione del provvedimento di proroga emesso dal giudice di pace ». Nel caso in esame, il ricorrente giungeva in Italia, a Lampedusa, in seguito ad un intervento di soccorso in mare, venendo sottoposto, all’atto RAGIONE_SOCIALEo sbarco, dalle autorità di pubblica sicurezza al fotosegnalamento, e si è ritenuto che non ricorresse la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato, non essendosi lo stesso « sottratto ai controlli di frontiera » essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato allo sbarco. In relazione poi all’altra ragione fondante l’espulsione, per essersi il cittadino straniero « trattenuto nel Territorio Nazionale in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 68/2007 (art. 13, c. 2, l. b) del T.U.I. e successive modificazioni) », si è accolta, con l’ordinanza del 2024, la censura, in
quanto la norma richiamata riguarderebbe i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio « e non riguarda il richiedente protezione internazionale la cui espulsione è regolata dall’art. 32, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 e dalle ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘art.13 D.lgs. n. 286 del 1998, commi 4 e 5 e non 2 ».
2.3. Ogni cittadino straniero o apolide di età non inferiore a 14 anni deve essere sottoposto al rilevamento RAGIONE_SOCIALEe impronte digitali di tutte le dita quando ha presentato una domanda di asilo o quando è fermato dalle competenti autorità a seguito RAGIONE_SOCIALE‘attraversamento irregolare via terra, mare o aria RAGIONE_SOCIALEa frontiera italiana in provenienza da un paese terzo e non sia stato respinto (artt. 4 8 regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 dicembre 2000, che istituisce l’ ‘Eurodac’).
L’art. 10 ter D.Lgs. 286/1998 detta la disciplina nazionale per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.
L’art.10, Respingimento, nel testo vigente ratione temporis , prevede, al comma 1, che « La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato » e, al comma 2, che « Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso ».
Va rilevato che, per effetto del D.L. n. 145/2024, in vigore dall’ottobre 2024, è stata poi introdotta la lettera bbis ), in forza RAGIONE_SOCIALEa quale il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: « b-bis) che, rintracciati, anche a
seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso RAGIONE_SOCIALEe attività di sorveglianza RAGIONE_SOCIALEe frontiere esterne RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all’articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ».
Tale ultima disposizione non è tuttavia applicabile al presente giudizio, nel quale si controverte di un decreto di respingimento adottato, nel settembre 2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe lett.a) e b) RAGIONE_SOCIALE‘art.10.
L’art. 13, comma 2 lett.b), include tra le cause di espulsione il caso in cui « lo straniero si è trattenuto sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 maggio 2007 n. 68 ». Quindi, la presenza irregolare sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato giustificava comunque l’espulsione, salvo richiesta successiva di protezione internazionale o di un permesso di soggiorno. La lett. a) RAGIONE_SOCIALE‘art.13 riguarda, invece, altra ragione di espulsione, per lo straniero che sia entrato nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto ex art. 10.
Tuttavia, nel presente giudizio, si discute non di espulsione ma di un respingimento disposto nel settembre 2022 (si impugna invero il diniego di revoca in autotutela del provvedimento).
Orbene, nel caso di migrante soccorso in mare e sottoposto al fotosegnalamento dunque, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.10, vigente ratione temporis , anteriormente alla Novella di cui al D.L. n. 145/2024, va ribadito, non ricorre l’ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera (cass. 4777/2022), implicante una condotta attiva di « sottrazione al controllo », che, nella specie, era mancata.
L’ordinanza impugnata va quindi cassata
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
La AVV_NOTAIO Est. NOME