Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18393 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 18393 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
Sul ricorso per regolamento di giurisdizione n. r.g. 14899/2024 proposto d’ufficio dal TRIBUNALE DI BOLOGNA (r.g. n. 4563/2024) nella causa tra:
NOME
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
QUESTURA DI BOLOGNA -POLIZIA DI FRONTIERA, MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Presidente NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte affermi che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Fatti di causa
Il TAR dell’Emilia -Romagna ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riguardo al ricorso col quale di nazionalità marocchina, ha impugnato il provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla polizia di frontiera aerea il 19-12-2023. NOME
Tale provvedimento risulta esser stato adottato perché lo straniero era sprovvisto di visto d’ingresso, avendo il Consolato italiano di annullato il visto.
Il TAR ha osservato che la giurisprudenza prevalente ritiene che la domanda di annullamento dell’atto di respingimento alla frontiera possa essere proposta solo innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Tribunale di Bologna, dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha chiesto d’ufficio il regolamento di giurisdizione, sottolineando che il provvedimento di respingimento alla frontiera era stato (per l’appunto) adottato dall’ autorità a mministrativa ai sensi dell’art. 10, primo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.u. imm.) con applicazione immediata; sicché era soggetto a ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, essendo incentrato su una situazione specifica diversa da quella del respingimento con accompagnamento alla frontiera.
Le parti non hanno svolto difese in questa sede.
Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta.
Ragioni della decisione
– Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
– Il t.u. imm. nel disciplinare l’istituto del respingimento (art. 10) distingue il respingimento immediato alla frontiera di chi non è in possesso dei requisiti richiesti dal codice delle frontiere di Schengen dal respingimento con accompagnamento alla frontiera di chi entra nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli.
– La fattispecie in esame concerne il primo caso, vale a dire il caso dello straniero che risulti attinto da un provvedimento di respingimento alla frontiera emesso immediatamente sul presupposto dell’insussistenza del visto d’ingresso, in vero annullato.
IV. Tale fattispecie trova regolamentazione nell’art. 10, primo comma, del t.u. imm. , secondo il quale ‘ la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice
frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato ‘ .
In tal caso soccorre, ai fini del riparto giurisdizionale, il comma 1-bis dello stesso art. 10, secondo il quale ‘ contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento (..) ‘.
Si tratta di un’attribuzione in via esclusiva dettata da una precisa scelta di legge, che induce a superare l’anteriore orientamento, cui nella sostanza ha alluso il TAR, stando al quale ‘ spetta al giudice ordinario, in mancanza di norma derogatrice al criterio generale, la cognizione dell’impugnazione dei respingimenti, incidendo il relativo provvedimento su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, in quanto rivolto, senza margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell’Amministrazione, all’accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge ed a quello negativo della insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale ‘ (Cass. Sez. U n. 15115 -13); orientamento in vero ribadito in relazione a fattispeci e temporalmente collocabili prima dell’introduzione, nell’art. 10 citato, del comma 1 -bis, in base alla considerazione che, quanto al respingimento alla frontiera, competente a conoscere dell’impugnazione proposta contro il respingimento immediato di cui al comma 1 è il tribunale (e non il giudice di pace), poiché il comma 2-bis dell’art. 10 d.lgs. cit. (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), nel richiamare l’applicabilità delle norme sul procedimento di convalida davanti al giudice di pace, previste dagli artt. 13, commi 5-bis, 5-ter e 8 del d.lgs. n. 286 del 1998, fa esclusivo riferimento all’ipotesi di respingimento c.d. differito, prevista dal comma 2 dell’art. 10 d.lgs. cit. e non a quella di cui al precedente comma 1 per la quale, quindi, si è detto, la competenza deve essere individuata nel tribunale in base ai criteri generali di cui all’art. 9, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1 n. 25756- 21).
V. – Può osservarsi che tutte codeste inferenze più non rilevano dinanzi alla precisa scelta del legislatore -conseguente, d’altronde, a un altrettanto preciso monito della Corte costituzionale (v. C. cost. n. 275 del 2017) -concretizzata dalla modifica del l’art. 10 mediante inserimento ( con la legge n. 103 del 2023 di conversione del d.l. n. 69 dello stesso anno) del menzionato comma 1-bis.
Il riparto di giurisdizione deve essere regolato mercé il principio che segue:
dopo il 10 agosto 2023 (data di entrata in vigore della l. n. 103 del 2023) l’impugnazione dei provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dell’art. 10, primo comma, del t.u. imm. appartiene alla giurisdizione amministrativa;
per converso l’impugnazione contro il respingimento cd. differito con accompagnamento alla frontiera -disposto dal questore ‘ nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso; b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all’articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ‘ -evoca la giurisdizione ordinaria di convalida; solo in tal caso, difatti, il comma 2-bis dell’art. 10 impone che ‘ al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 ‘ si applichino ‘ le procedure di convalida e le disposizioni previste dall’articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8 ‘ .
VI. -Trattandosi, nel caso concreto, di un ricorso per l’annullamento d i un provvedimento di respingimento alla frontiera di applicazione immediata, adottato ai sensi del l’art. 10, primo comma, t.u. imm. in data 19-12-2023 (come risulta dagli atti che questa Corte può esaminare direttamente, così da verificare che è ascrivibile a mero errore materiale la diversa data che, in contraddizione con la premessa, risulta scritta nella parte motiva della sentenza del TAR), la giurisdizione sull’atto di impugnazione non può che spettare al giudice amministrativo.
VII. – Sussistono i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003. p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti.
Dispone che in caso di diffusione del l’ordinanza siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 15 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME