Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 94 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 94 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8199/2023 R.G. proposto da:
NOME CONCETTA PIA RITA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dal l’ RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 112/2022 depositata il 31/01/2023, RG 161 del 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 112 del 2022, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del merito, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Pordenone.
La Corte d’Appello ha rilevato che la lavoratrice aveva azionato nel giudizio medesima domanda già azionata in altro giudizio e respinta.
La ricorrente con un precedente ricorso aveva agito in giudizio impugnando il decreto con cui veniva restituita alla sede di precedente titolarità, con decorrenza dall’a. s. successivo, ovvero dal 1° settembre 2019, in quanto era venuta meno, in ragione RAGIONE_SOCIALEo scioglimento del Consiglio comunale, la carica di consigliere comunale per la quale, come previsto dal CCNI sulla mobilità 2016/2017, art. 13 punto VII, e dall’art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2000, nella procedura di mobilità alla quale aveva partecipato, le era stata riconosciuta in via provvisoria, fino al termine del mandato, la precedenza prevista per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle Amministrazione degli Enti.
Con successivo ricorso, per cui è causa, aveva chiesto di accertare il diritto, nella stessa procedura di mobilità, a essere trasferita in via definitiva e a prescindere dalla precedenza di consigliere comunale sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui aveva titolo, sulla base del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a), legge 107/2025.
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata rigettata dal Tribunale con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’ appello, in quanto in entrambi i giudizi la lavoratrice agiva per ottenere la disapplicazione del decreto con il quale era stata restituita alla sede di Pordenone in ragione del venir meno RAGIONE_SOCIALEa precedenza che le era stata riconosciuta.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando quattro motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Primo motivo. La ricorrente deduce che ha errato il giudice a quo ad accogliere l’eccezione di res judicata , violazione degli artt. 39 e 324 c.p.c.
Assume la ricorrente che la domanda di mobilità era la stessa ed era stata presentata nell’ a.s. 2016/2017, in esito a tale domanda potevano aversi due effetti: il movimento in virtù RAGIONE_SOCIALEa precedenza, nella specie assegnazione temporanea poi revocata, fino alla durata del mandato elettorale; un movimento a prescindere dalla precedenza con trasferimento definitivo.
Quindi essa lavoratrice aveva agito avverso il decreto di restituzione ritenendolo illegittimo e la domanda era stata rigettata.
Con successivo ricorso impugnava l’esito RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità chiedendo l’accertamento del diritto ad esser trasferita in via definitiva.
Pertanto, assume che la Corte d’Appello non ha correttamente individuato i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa controversia e neppure le fattispecie astrattamente applicabili, in presenza due distinte domande.
2. Il motivo non è fondato.
Poiché l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., n. 30684 del 2017).
La sentenza d’appello risulta priva di vizi in proposito, atteso che la lavoratrice partecipando alla mobilità aveva fatto valere il diritto di precedenza che assorbiva la valutazione rispetto ai parametri ordinari, di talché anche il presente secondo giudizio, come il primo, come afferma la Corte d’Appello, si incentra sull ‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca del trasferimento, disposto in ragione del venir meno RAGIONE_SOCIALEa precedenza per mandato elettorale, atteso che, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, proprio l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE a revoca del trasferimento avrebbe determinato che la medesima domanda potesse valere per il tramutamento ordinario.
Peraltro, si osserva che il primo giudizio (rispetto al quale la stessa ricorrente ha indicato la pendenza del ricorso per cassazione rg civ. n. 15583 del 2021) è stato definito con l ‘ordinanza n. 11735 del 2025 di questa Corte che ha rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice.
Nella suddetta ordinanza si è affermato, tra l’altro, che ‘L a Corte territoriale ha evidenziato che la COGNOME aveva prioritariamente chiesto di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa precedenza per mandato elettorale ed in conseguenza non si era reso necessario esaminare la posizione RAGIONE_SOCIALEa docente in caso di accantonamento dei posti da attribuire nelle successive fasi, né tale necessità poteva ritenersi venuta in essere per effetto RAGIONE_SOCIALEa cessazione del mandato amministrativo. Insomma, la richiesta principale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ruotava intorno alla precedenza e tanto bastava a considerare il trasferimento solo ed esclusivamente avvenuto per il tempo del mandato elettorale. Anche la tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo la quale, pur senza la precedenza utilizzata avrebbe ugualmente ottenuto il chiesto trasferimento nella Provincia di Caltanissetta, deve essere disattesa non solo per le ragioni già evidenziate dalla Corte territoriale (l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa priorità elettorale ne comporta la valutazione al di fuori RAGIONE_SOCIALEa normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria), ma anche per la mancanza di elementi (punteggi, titoli ecc.) deponenti nel senso che, in concreto, al netto RAGIONE_SOCIALEa priorità, la sua posizione, rispetto ad un trasferimento definitivo, sarebbe stata prevalente rispetto a quella di altri interessati alla medesima mobilità ‘ .
Si può ricordare che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ( ex aliis , Cass., n. 24740 del 2015, n. 18634 del 2017). Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione RAGIONE_SOCIALEa precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo RAGIONE_SOCIALEa ricerca del collegio giudicante, in tal
senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del ” ne bis in idem “, ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale RAGIONE_SOCIALEa Corte, nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEa funzione nomofilattica di cui all’art. 65 RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giudiziario (Cass., S.U., n. 26482 del 2007).
Secondo motivo. Ha errato il giudice a quo a non dichiarare la ‘disintegrità’ del contraddittorio, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso è illustrato riportando, da metà di pag. 11 a metà di pag.15, la sentenza di questa Corte n. 36356 del 2021, senza offrire alcun elemento che circostanzi i principi enunciati rispetto alla fattispecie e alle vicende processuali.
Ed infatti anche la denuncia dei vizi processuali presuppone una completa deduzione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa dinamica attraverso cui essi si siano manifestati, non essendo la parte esonerata dal rispetto dei parametri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c. (v., Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077).
La formulazione RAGIONE_SOCIALEa censura avrebbe dovuto dunque contenere, per rispettare il citato indirizzo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, l’esplicita indicazione di tutte le circostanze processuali necessarie ad inquadrare pienamente la questione, già sulla base del ricorso per cassazione.
Terzo motivo. Ha errato il giudice a quo a dichiarare la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘azione, falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente nel contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, cit., alle procedure di mobilità per i docenti, non considera e non censura adeguatamente la già richiamata ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello.
Ed infatti, la Corte territoriale, nell’esaminare la domanda, ha affermato che la lavoratrice non aveva impugnato l’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura di mobilità RAGIONE_SOCIALEa scuola, ma così come nel precedente giudizio aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del trasferimento provvisorio sul posto che le era stato attribuito all’esito RAGIONE_SOCIALEe procedure di
mobilità, in ragione del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa precedenza per mandato elettorale.
Quarto motivo. Omessa pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALEa domanda in applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’ .
La censura in ragione del rigetto e inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso è priva di rilevanza ed è pertanto inammissibile.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro del 16/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME