Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15789/2023 R.G. proposto da: NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2033/2023 depositata il 20/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha presentato istanza per il nulla osta al ricongiungimento familiare, respinta dalla Prefettura, che ha ritenuto non attendibili i dati sul requisito reddituale, poiché la persona indicata come datore di lavoro non ha reddito sufficiente a
corrispondergli la dichiarata retribuzione. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale di Milano, che lo ha respinto, rilevando che anche non è stata provata la percezione da parte del ricorrente di una retribuzione mensile pari ad euro 850,00, e che in ogni caso in assenza di qualsivoglia informazione sulla composizione del nucleo familiare convivente, appare superfluo appare lo scrutinio circa la correttezza della valutazione operata dall’Amministrazione in merito all’insufficienza dei redditi percepiti dal datore di lavoro del ricorrente.
Il ricorrente ha proposto appello, evidenziando che i dati sul requisito reddituale sono attendibili, poiché egli è alle dipendenze di una persona il cui nucleo -composto dal datore di lavoro e dal di lui fratello -ha complessivamente un reddito molto più alto di quello indicato della Prefettura.
La Corte d’appello ha confermato la decisione, richiamando le valutazioni già rese dal Tribunale di Milano e rilevando che sulle affermazioni reddituali dell’appellante pesano i gravi dubbi di effettività e che le difese in merito non sono adeguatamente documentate. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a due motivi; non costituita la controparte.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto la sentenza impugnata si riporta per relationem alle motivazioni dell’ordinanza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame ed è quindi viziata per motivazione apparente. Il ricorrente osserva che la Corte d’Appello di Milano, alla luce della
documentazione reddituale prodotta, sarebbe stata tenuta a motivare e/o argomentare la ragioni per la quale il nucleo familiare del datore di lavoro, non avesse una sufficiente capacità reddituale per retribuire il ricorrente, invece si è attenuta generiche considerazioni a richiamare quanto già esposto dal giudice di primo grado.
-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo; nella specie, la Corte d’Appello di Milano avrebbe omesso considerare le dichiarazione reddituali, relative agli anni di imposta 2019 -2020 -2021 -2021 del nucleo familiare del datore di lavoro, che è composto anche dal fratello e, quindi, di considerare il reddito complessivo del suddetto nucleo familiare, che consentono il mantenimento del rapporto di lavoro domestico in essere con il ricorrente.
Il ricorrente osserva che nell’atto di appello aveva specificato che in Italia il nucleo familiare del suo datore di lavoro è composto anche dal fratello (NOME) con il quale convive in INDIRIZZO e che, il nucleo familiare di cui trattasi aveva complessivamente nel 2019 un reddito di € 38.430,00, nel 2020 un reddito di € 48.286,00, nel 2021 un reddito di € 45.110,00, nel 2022 un reddito di € 49.788,00, reddito complessivo che contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio, consentiva il mantenimento del rapporto di lavoro domestico in essere con il ricorrente.
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.
Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso rilevando che non era stata provata la composizione del nucleo familiare del
richiedente e non era stata data prova dell’ammontare dei redditi effettivamente percepiti, così restando irrilevante verificare quali fossero le condizioni economiche del datore di lavoro. Non risulta che il richiedente abbia proposto in appello specifica censura su queste affermazioni. La Corte d’appello ha quindi confermato l’ordinanza del Tribunale di Milano ad essa richiamandosi e aggiungendo ulteriormente che vi sono gravi dubbi sulla effettività delle affermazioni reddituali dell’appellante, ‘ asseritamente dipendenteRAGIONE_SOCIALE.di un soggetto privo di reddito sufficiente e (anche) di un disoccupato, che addirittura ne dovrebbe pagare l’80% dello stipendio. L’NOME COGNOME afferma che il fratello del suo datore di lavoro, attualmente disoccupato ma percepente l’indennità di disoccupazione, aiuterebbe appunto il fratello (che non ha reddito sufficiente) per il pagamento dell’80% dello stipendio dell’appellante quale collaboratore familiare. Tale affermazione non è credibile e comunque non documentata e pertanto già di per se rende non accoglibile l’appello. ‘.
Questa parte della sentenza è impugnata sia per insufficienza della motivazione, sia sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo.
Deve qui ricordarsi che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, al di fuori delle quali il vizio di
motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia ( Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Cass. n. 7090 del 03/03/2022)
Nella specie il ricorrente focalizza le sue censure sulla insufficienza della motivazione in ordine alla posizione del suo -asserito -datore di lavoro, rilevando che egli intendeva dimostrare come, dato il complessivo reddito del nucleo familiare del datore di lavoro, questi ben poteva permettersi di retribuire un collaboratore domestico. Si tratta però di un argomento non decisivo, anzi privo di rilevanza, posto che vi è una ragione decisoria che non risulta essere stata oggetto di specifica censura d’appello e cioè che il richiedente non allega e documenta i requisiti richiesti in tema di ricongiungimento familiare. Anche a voler esaminare tutta la documentazione cui oggi si fa riferimento in ricorso, resterebbe pur sempre ferma, in quanto non impugnata, questa ragione decisoria del provvedimento di primo grado, richiamata dal giudice di secondo grado che espressamente la riporta nell’ incipit della sentenza, il quale ha ritenuto superfluo lo scrutinio delle condizioni del datore di lavoro. Sulle ragioni decisorie non esplicitamente censurate, la Corte d’appello non ha onere di specifica motivazione, potendo anche semplicemente richiamarle; e neppure in questa sede la parte sottopone a censura questi punti.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/02/2024.