Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10640 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12687-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché
NOME
– intimata – avverso la SENTENZA N. 687/2019 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI CATANZARO, depositata il 2/4/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/3/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto dalla M.RAGIONE_SOCIALE in
liquidazione ed ha, per l’effetto, revocato il fallimento che il tribunale di Catanzaro, con sentenza del 20/11/2018, aveva dichiarato, su ricorso di NOME COGNOME ai danni della stessa.
1.2. La corte d’appello , in particolare, dopo aver affermato che la società reclamante era senz ‘ alto legittimata a porre per la prima volta in sede di reclamo la questione dell ‘ insussistenza del presupposto soggettivo previsto dall ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., ha rilevato: – per un verso, che le informazioni fornite dalla guardia di finanza nel corso del giudizio di primo grado, unitamente ai bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti alla data dell ‘ istanza di fallimento, avevano dimostrato, come del resto accertato dallo stesso tribunale, il mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dall ‘ art. 1 cit.; – per altro verso, che il tribunale aveva nondimeno dichiarato il fallimento della società debitrice sull ‘ errato presupposto che la stessa, non essendosi costituita nel corso del giudizio di primo grado, non ne aveva eccepito l ‘ insussistenza, posto che la prova della mancanza dei relativi presupposti era stata comunque acquista aliunde dal tribunale medesimo.
1.3. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con ricorso notificato il 29/4/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
1.5. NOME COGNOME è rimasta intimata.
1.6. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l ‘ omesso l ‘ esame circa l ‘ asserito assolvimento ad opera della parte reclamante all ‘ onere della prova incombente sulla stessa in punto di asserita sussistenza dei requisiti di non
fallibilità, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha revocato il fallimento senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la società fallita non aveva adempiuto all’onere di fornire in giudizio le prove dell ‘ insussistenza dei fatti impeditivi della fallibilità previsti dall ‘ art. 1, comma 2°, l.fall..
2.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha revocato il fallimento senza, tuttavia, considerare che le informative acquisite d’ufficio dal tribunale non fornivano affatto la prova rigorosa della congiunta sussistenza di tutti i fatti che, a norma dell ‘ art. 1, comma 2°, cit., avrebbero escluso la fallibilità della reclamante, e che, in ogni caso, i dati emergenti da tali informative non erano completi in quanto rinvenienti dall’esercizio ufficioso da parte del tribunale dei suoi poteri d’inda gine, che, però, si devono limitare ai fatti allegati dalle parti.
2.3. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame dello stato di liquidazione della società e dei rilevanti ed ingenti debiti della stessa, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha revocato il fallimento senza considerare che la società reclamante, sin dal mese di ottobre del 2017, era stata posta in liquidazione e che la stessa, a fronte della sua ingente esposizione debitoria, versava in stato di insolvenza.
2.4. Con il quarto motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 5 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha revocato il fallimento senza fornire alcuna motivazione circa il fatto che la società reclamante, in ragione dei debiti contratti, versava in stato d ‘ insolvenza.
2.5. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
2.6. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che: – il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con la conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale; – il giudice del merito investito del reclamo è, di conseguenza, tenuto ad esaminare, anche con l ‘ esercizio dei poteri officiosi previsti dall ‘ art. 18, comma 10°, l.fall. (nonché, e a maggior ragione, valutando le risultanze delle informazioni e dei bilanci acquisiti in via ufficiosa dal tribunale a norma dell’art. 15, comma 4°, in fine, l.fall.), tutti i temi di indagine oggetto di doglianza, compresi quelli che riguardano fatti (anteriori) non allegati nel corso del procedimento di primo grado (come nel caso in cui il debitore, correttamente evocato in giudizio, non si è però né difeso né presentato) né dal giudice di primo grado rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta le giudizio di reclamo ad opera del curatore o delle altre parti ivi costituite; – la selettività delle soluzioni concorsuali di cui all ‘ art. 1, comma 1°, l.fall., non permette, infatti, quale limite di sistema, di far discendere dal principio della domanda di parte una regola decisoria che, valorizzando la mera non contestazione in giudizio, faccia entrare in una delle procedure ivi previste soggetti che vi sono programmaticamente estranei (cfr. Cass. n. 7959 del 2017, in
motiv.; Cass. n. 12964 del 2016; Cass. n. 1169 del 2017; conf., Cass. n. 11216 del 2021; Cass. n. 35423 del 2023).
2.7. I fatti che escludono la possibilità di dichiarare il fallimento, così come previsti dall ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., pur se assoggettati dell ‘ onere della prova da parte del debitore, in mancanza di un ‘ espressa previsione normativa in senso contrario, non costituiscono, del resto, l ‘ oggetto di un ‘ eccezione in senso stretto da parte di quest ‘ ultimo, con la conseguenza che, tutte le volte in cui tali fatti sono legittimamente acquisiti e dimostrati in giudizio (per iniziativa ufficiosa, consentita dall ‘ art. 15, comma 4°, in fine, l.fall., dello stesso giudice), il tribunale può (anzi: deve) trarne, d ‘ ufficio (anche nel silenzio della parte interessata), tutte le conseguenze cui essi sono idonei, e cioè il rigetto della domanda di fallimento o, come nel caso in esame, la revoca del fallimento già dichiarato.
2.8. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto che il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice sull ‘ errato presupposto che la stessa, non essendosi costituita nel giudizio innanzi al tribunale, non ne aveva eccepito l ‘ insussistenza, laddove la prova della mancanza dei relativi presupposti soggettivi era stata comunque acquista aliunde dallo stesso tribunale attraverso le informative trasmesse dalla guardia di finanza e i bilanci, ad esse allegati, relativi ai tre esercizi anteriori a ll’istanza di fallimento .
2.9. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: – i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, così come previsti (a pena d ‘ inammissibilità) dall’art. 366, comma 1°, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come i documenti che pure insieme allo stesso devono essere depositati
(art. 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.); – il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di uno o più documenti da parte del giudice di merito (come, nel caso in esame, le informative della guardia di finanza e i bilanci ad esse allegati), ha, pertanto, ai se nsi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e (per quanto d’interesse) di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011); – il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, previsto da ll’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c. quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021), se, in effetti, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso), nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU n. 8950 del 2022); – sono, pertanto, inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., le censure che, come quelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti e documenti del giudizio di merito (come le informative della guardia di finanza e i bilanci
allegati) qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma (come, appunto, nel caso in esame) non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).
2.10. Il terzo e del quarto motivo di ricorso risultano, del pari, inammissibili, per mancanza di riferibilità alla decisione impugnata, dato che riguardano lo stato d’insolvenza malgrado la corte d’appello non si sia in alcun modo occupata di tale profilo.
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in € 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima