Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17562 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26765/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1048/2019, depositata il 3 maggio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con atto di citazione, regolarmente notificato, NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Prato NOME COGNOME e NOME COGNOME affinché si accertasse che il muro dell’immobile di proprietà dei convenuti, confinante con la sua abitazione, non rispettava i requisiti di legge in materia di acustica e quindi li condannasse a eseguire i lavori necessari per la messa a norma, nonché a risarcire i danni subiti.
I convenuti si costituirono in giudizio replicando che nel momento in cui l’attore aveva chiesto il predetto adeguamento, nonché quando quest’ultimo aveva agito in giudizio, l’immobile non era ancora terminato e che, comunque, faceva parte di un complesso di villette a schiera che presentavano identiche caratteristiche costruttive, in relazione alle quali erano state rilasciate le specifiche concessioni e autorizzazioni previste ex lege .
Il Tribunale di Prato, con sentenza depositata in data 3 aprile 2015, dichiarò cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio e condannandole, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU. A fondamento della decisione, il tribunale esponeva che era stato inequivocabilmente accertato dal consulente d’ufficio che lo stato dei luoghi -cioè della parete tra le due unità immobiliari -garantiva il rispetto della normativa in materia di immissioni acustiche.
–NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello.
NOME COGNOME si è costituito eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione e la sua infondatezza, proponendo appello incidentale.
La Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, ha dichiarato
compensate le spese processuali nella misura di 1/3, condannando parte appellante a rimborsare le spese residue, ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e confermando per il resto la sentenza impugnata.
–NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si prospetta l’erroneità della sentenza d’appello per avere ritenuto non rispondente a normativa acustica la parete divisoria, senza considerare l’avvenuta abrogazione della l. n. 447 del 1995 e del DPCM 5 dicembre 1997, per effetto della legge comunitaria n. 88 del 2009 e della Direttiva 2002/49 CE del 25 luglio 2002, con sentenza che non ha pronunziato secondo diritto (violazione art. 113 cod. proc. civ.) e ricorribilità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
1.1. -Il motivo è infondato.
Con sentenza 29 maggio 2013, n. 103, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, per violazione dell’art. 3 Cost. Tale norma prevede che l’art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sia sostituito dalla norma di interpretazione autentica secondo la quale, « in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttorivenditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce
giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato ».
Il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. e il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Tuttavia, come evidenziato dalla Consulta, nel caso di specie la retroattività non trova giustificazione nella tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e incide su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma “sostituita”, che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell’applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull’inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Pertanto, risulta corretta la decisione della Corte d’appello sul piano dell’applicazione delle norme richiamate.
-Con il secondo motivo si deduce l’errata declaratoria di difetto di interesse all’appello (art. 100 cod. proc. civ.) -per effetto della cessazione della materia del contendere dichiarata in primo grado -per non aver pronunziato secondo diritto (art. 113 cod. proc. civ.) e sulla domanda (violazione art. 112 cod. proc. civ.) di accertamento di rispetto dei requisiti acustici, costituente presupposto logico sulla decisione della domanda risarcitoria e relativa condanna alle spese, con ricorribilità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La sentenza della corte di appello ha ritenuto la sussistenza di un difetto di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., dell’appellante a impugnare la parte di sentenza che aveva dichiarato la cessazione
della materia del contendere, insistendo nel sentir accertare che l’opposizione del pannello fonoassorbente era antecedente alla proposizione del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. Secondo parte ricorrente, tuttavia, la corte di appello avrebbe dimenticato che il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. conteneva una domanda risarcitoria, quindi l’interesse all’appello era attuale e non riferito ‘ alla manifestata volontà (che sottende un interesse futuro ed astratto) di intentare una causa risarcitoria nei confronti dell’odierno appellato per i danni asseritamente riconducibili al deprezzamento dell’immobile, in quanto priva di riflessi pratici sulla decisione adottata’ .
2.1. -Il motivo è infondato giacché in prime cure è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere a seguito dell’installazione del pannello fonoisolante, nel rispetto dei requisiti in materia, mentre non risultava attuale una richiesta risarcitoria, non rilevando la riserva di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Non vi era, pertanto, interesse delle parti a ottenere una pronuncia nel merito, proseguendo il giudizio per la soccombenza virtuale e il riparto delle spese.
-Con il terzo motivo si prospetta l’omessa considerazione di fatti decisivi con violazione dell’art 115 cod. proc. civ., pur oggetto di discussione, e omessa loro valutazione con violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., con ricorribilità ex art. 360 n. 5, erronea individuazione dell’onere probatorio, violazione dell’art. 2697 cod. civ. , a causa dell’erronea individuazione della domanda (violazione art. 112 cod. proc. civ.) riferita al momento di apposizione del pannello fonoassorbente e non al rispetto dei requisiti in materia di acustica, senza che ciò sia frutto di interpretazione della domanda con violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. per non averla pronunziata secondo diritto -erronea o mancata applicazione degli artt. 2704 e 2727 cod. civ.
Con il quarto motivo si contesta l’omessa rilevazione, con violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., di un fatto decisivo, discusso tra le parti, ritenuto erroneamente, fatto noto per l’applicazione che diviene errata de ll’ art. 2727 cod. civ., con ricorribilità ex art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. con violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. per non aver pronunziato secondo diritto. Secondo quanto prospettato, la corte d’appello non avrebbe considerato un fatto fondamentale ai fini del decidere (la circostanza che il pannello è inserito fra due pareti già costruite all’epoca dell’introduzione del ricorso, con ciò rendendo impossibile una successiva apposizione del pannello stesso), circostanza che avrebbe viziato il percorso argomentativo della presunzione, cambiando il fatto noto dal quale si vuole ricavare il fatto ignoto, profilando un vero error in procedendo , se si ritiene che dalla mancata citazione del pannello in sede di comparsa di risposta, la conseguenza più probabile sarebbe l’inesistenza del pannello, mentre la corte non avrebbe considerato una serie di altre possibilità, più probabili, che ne viziano il ragionamento anche sotto il profilo dell’omessa motivazione, quali il fatto che l’ affermato rispetto delle regole comprendesse già l’avvenuta apposizione, all’insegna del ‘più probabile che non’ e/o ‘preponderanza dell’evidenza”.
3.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili perché il ricorrente richiede una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede a fronte di un’ampia disamina da parte della corte d’appello, che ha svolto anche un supplemento di istruttoria. Al riguardo, il giudice del gravame, tenuto conto dell’ espletata consulenza tecnica d’ufficio e delle altre risultanze istruttorie (prove testimoniali e documentali), ha accertato che la messa a norma della parete è stata effettuata solo a seguito dell’introduzione del giudizio e che in fase progettuale non erano stati individuati accorgimenti acustici passivi. La corte di appello ha inoltre evidenziato come il convenuto, attuale ricorrente, solo in corso di
causa abbia rappresentato di aver adeguato l’immobile alla normativa in vigore, installando il pannello isolante in data antecedente a ll’ introduzione del giudizio; in questo modo, non si è limitato a contestare l’assunto attoreo ma ha contrapposto una difesa articolata su un fatto diverso, potenzialmente estintivo della pretesa attorea, di cui era tenuto a fornire dimostrazione ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Correttamente, dunque, si è evidenziato che non si sarebbe potuto onerare l’attore di dimostrare quando il convenuto abbia installato o fatto installare il pannello fonoassorbente. Inoltre, sulla base di quanto affermato dallo stesso ricorrente, costituisce una mera ipotesi -e non un fatto -la circostanza dell’inserimento del pannello tra due pareti già costruite all’epoca dell’introduzione del giudizio, circostanza invero non confermata dall’istruttoria.
-Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. a seguito dell’accoglimento anche di uno solo dei primi quattro motivi, con ricorribilità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
4.1. -Il motivo va disatteso de plano in ragione del mancato accoglimento dei motivi precedentemente esposti.
-Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte ricorrente.
-Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00
per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co ntributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione