Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12401 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 12401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 23552-2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOTARANGELO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
R.G.N. 23552/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/01/2024
PU
avverso la sentenza n. 1917/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 832/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 23.1.2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia finalizzata a rimediare all’omissione contributiva verificatasi in danno del defunto coniuge, NOME COGNOME, che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza che il datore di lavoro versasse i contributi dovuti.
La Corte, in particolare, ha ritenuto insufficiente, siccome priva di data certa, la prova documentale costituita dalla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare rilasciata dal legale rapp.te RAGIONE_SOCIALEa società presunta datrice di lavoro in epoca successiva alla cessazione del rapporto, reputando peraltro che costui l’avesse resa al solo fine di favorire la vedova ed escludendo che ad essa potesse annettersi qualunque valore confessorio.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘artt. 13, l. n. 1338/1962, in relazione agli artt. 2702 e 2735 c.c. e 116 e 230 c.p.c., per
avere la Corte di merito ritenuto insufficiente, siccome priva di data certa, la prova documentale costituita dalla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare del suo dante causa, rilasciata dal legale rapp.te di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: a suo avviso, infatti, tale affermazione contrasterebbe con il principio di diritto enunciato da Cass. n. 3562 del 1992, che ha escluso che la documentazione richiesta ex art. 13, l. n. 1338/1962, debba avere data certa ex art. 2704, comma 1°, c.c., e oblitererebbe che, in ogni caso, la dichiarazione di emersione rappresenterebbe prova legale RAGIONE_SOCIALEa pregressa esistenza del rapporto, in quanto confessione stragiudiziale resa alla parte ( rectius , alla sua erede).
Il motivo è infondato.
È senz’altro vero che, all’indomani RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 568 del 1989, con la quale la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, quarto e quinto comma, l. n. 1338/1962, nella parte in cui, salva la necessità RAGIONE_SOCIALEa prova scritta sull’esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consentiva di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, la giurisprudenza di questa Corte ebbe ad affermare che, ferma la possibilità di provare con qualsiasi mezzo la durata del rapporto e l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, la prova scritta RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto di lavoro, necessaria al fine RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia riversibile, non doveva essere necessariamente di data certa (così, in termini, Cass. n. 3562 del 1992, cit. in ricorso); e non meno vero è che la giurisprudenza successiva, pur oscillando circa la necessità o meno RAGIONE_SOCIALEa data certa RAGIONE_SOCIALEa prova documentale (per l’affermativa cfr., ad es., Cass. n. 1732 del 2000), ebbe a sostenere, da un lato, che la data
certa poteva essere provata con qualsiasi mezzo, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2704, comma 3°, c.c., e, dall’altro, che non era necessario che il documento dovesse esser stato formato nel corso del rapporto di lavoro o al termine di esso, stante che la finalità RAGIONE_SOCIALEa data certa non doveva ritenersi quella di dare certezza temporale ai fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, ma di rendere riferibile con sicurezza la dichiarazione a chi ne risultava autore e di fissare quindi il momento temporale in cui essa era stata resa (così Cass. n. 12552 del 2003, sulla scorta di Cass. n. 10947 del 1995).
È però altrettanto vero che la giurisprudenza successiva di questa Corte ha opinato diversamente e, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe precisazioni rese da Cass. S.U. n. 840 del 2005, che ha affermato l’impossibilità di ritenere provata l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato mediante una prova scritta relativa ad un periodo diverso rispetto a quello in cui è posta in discussione l’esistenza di prestazioni lavorative caratterizzate dal vincolo RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, ha riveduto l’orientamento di cui s’è detto , giungendo ad affermare che la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui esista una prova documentale (la cui data può essere provata con ogni mezzo) che attesti l’avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, RAGIONE_SOCIALEa relativa durata e RAGIONE_SOCIALEa retribuzione (così Cass. n. 2600 del 2009).
Muovendo dal rilievo che la parziale declaratoria d’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, l. n. 1338/1962, è stata argomentata da Corte cost. n. 568 del 1989 sul rilievo di uno squilibrio tra l’interesse del lavoratore pregiudicato dal mancato versamento contri butivo e l’interesse pubblico di evitare la creazione postuma di posizioni contributive fittizie,
Cass. n. 2600 del 2009, cit., ha infatti osservato che il documento probatorio, la cui data certa può essere provata ex art. 2704, comma 3°, c.c., deve pur sempre concernere un rapporto che rispetto ad esso sia contestuale o successivo e del quale sia poi possibile provare con mezzi diversi dalla prova scritta solo la durata successiva ulteriore e la misura RAGIONE_SOCIALEa retribuzione: diversamente opinando, infatti, si tornerebbe a svalutare eccessivamente la regola RAGIONE_SOCIALEa prova scritta RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto di lavoro, giacché la prova testimoniale finirebbe con l’investire anche i fatti da cui è dato desumere la qualificazione del rapporto e quindi, in sostanza, l’esistenza stessa del rapporto di lavoro subordinato, che invece è ciò che l’art. 13, cit., per qu anto ridimensionato dall’intervento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, intende certamente impedire per le ampie possibilità di abuso che tale apertura sul piano probatorio comporterebbe in relazione a rapporti inevitabilmente assai datati nel tempo.
A tali argomenti (successivamente ribaditi in part. da Cass. nn. 26666 del 2016 e 13202 del 2019) intende il Collegio assicurare continuità; ed è evidente che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto principio di diritto, le censure formulate in ricorso si rivelano infondate: anzitutto perché la dichiarazione di emersione è stata resa, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, di talché non può essere utilizzabile quale prova scritta di un rapporto di lavoro ad essa anteriore; in secondo luogo, perché l’eventuale valore confessorio RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione è questione che può validamente porsi solo rispetto al contenuto di un documento che abbia data certa coeva o anteriore al rapporto di lavoro cui si riferisce, ciò che nella specie è -come s’è detto escluso.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre,
tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.1.2024.