Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 262 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 262 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21963-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA ROMA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3600/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 250/2015;
Oggetto
Rendita vitalizia
Art. 13 legge n. 1338 1962
R.G.N.21963/2019
COGNOME.
Rep.
Ud 28/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO che
La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 3600/2018, pubblicata il 15.1.2019, accogliendo l’impugnazione di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede – che aveva rigettato la domanda volta all’accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in subordine, quella di risarcimento nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE metropolitana di Roma Capitale -ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla costituzione della rendita ex art. 13 della legge nr. 1338 del 1962, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall’1.2.1982.
Avverso la sentenza ha proposto l’odierno ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , affidato ad un unico motivo ed ha depositato memoria illustrativa.
NOME COGNOME è rimasto intimato mentre RAGIONE_SOCIALE Metropolitana di Roma Capitale ha depositato procura speciale a cui ha allegato copia del suo ricorso avverso la medesima sentenza iscritto al n. R.G. 20475 del 2019.
All’esito dell’odierna udienza il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 L. n. 1338/1962 e 2935 e 2946 c.p.c. chiedendosi l’annullamento della sentenza impugnata.
Tanto premesso rileva il Collegio che, come risulta anche da attestazione della Cancelleria, con ricorso R.G. n. 20475 del 2019 anche RAGIONE_SOCIALE metropolitana di Roma Capitale aveva impugnato la sentenza n. 3600 del 2018 della Corte di appello di Roma articolando un unico motivo cui aveva resistito con
contro
ricorso NOME COGNOME, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si era limitato a depositare procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
Tale ricorso risulta essere stato definito con ordinanza di questa Corte (n. 27683 del 2020) che ha cassato la sentenza, che anche oggi viene impugnata, rinviando per un nuovo esame alla medesima Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Tanto premesso ritiene il Collegio che sia necessario sollecitare il contraddittorio delle parti in relazione alla situazione processuale verificatasi ed alle possibili conseguenze sul presente procedimento.
A tal fine assegna alle parti costituite un termine per memorie illustrative -da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria -e rinvia la causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alle parti costituite il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie illustrative in relazione alla situazione processuale determinatasi.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME