Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25969 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2249-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOME
Oggetto
Costituzione rendita l. n.1338/62
R.G.N. 2249/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
ANNUNZIATA, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 3906/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 7207/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di COGNOME NOME volta ad ottenere il ripristino RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità revocatagli dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e inizialmente erogata sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62.
In particolare, COGNOME NOME aveva versato volontariamente i contributi per il periodo 1969-1972 durante il quale asseriva di aver lavorato presso l’impresa familiare del padre.
Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte d’appello che non fosse stata data la prova scritta del contratto di lavoro per il periodo 1969-1972, avendo l’appellante prodotto solo tre certificazioni sostitutive di atto di notorietà. Aggiungeva la Corte che nemmeno l’appellante aveva dimostrato l’impossibilità di far valere la pretesa di costituzione RAGIONE_SOCIALEa riserva matematica ai fini RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia nei confronti del proprio datore di lavoro.
Avverso la sentenza COGNOME NOME ricorre per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Rimanevano intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME eredi di COGNOME NOME.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13, co.5 l. n.1338/62 e RAGIONE_SOCIALE‘art.111 Cost., per avere la Corte ritenuto la necessità di previa escussione del datore affinché sia questi a costituire la riserva matematica necessaria alla rendita vitalizia.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. poiché la Corte aveva escluso la prova documentale del contratto di lavoro senza esaminare alcuni documenti prodotti.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza è basata su una duplice ratio decidendi , avendo statuito da un lato che mancava la prova documentale del contratto di lavoro e, dall’altro lato, che non era stata dimostrata l’impossibilità di far costituire al datore di lavoro la rendita vitalizia.
In caso di pronuncia fondata su una doppia ratio decidendi , l’inammissibilità o l’infondatezza d el motivo che investe una RAGIONE_SOCIALEe due ragioni decisorie, determina l’in ammissibilità, per difetto di interesse, dei restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi
alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base RAGIONE_SOCIALEa ratio ritenuta corretta (Cass.12372/06).
Tanto premesso, poiché è inammissibile il secondo motivo di ricorso, diviene inammissibile anche il primo, per difetto di interesse.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché nella sostanza censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato il complesso del materiale istruttorio – in particolare quello documentale -prodotto dall’appellante. Tuttavia, una tale censura non è deducibile come violazione di legge degli artt.115 e 116 c.p.c., bensì nei soli limiti RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20). Il motivo non allega alcunché di specifico sulla ricorrenza dei presupposti previsti dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.: esso si limita a denunciare il mancato esame di alcuni documenti (certificazione del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Militare RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, stato di famiglia), senza però specificarne il contenuto, e quindi i fatti storici in esso dichiarati, e senza nulla dedurre sulla decisività di tale contenuto in funzione RAGIONE_SOCIALEa prova documentale del contratto di lavoro.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.