SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9586 2024 – N. R.G. 00010589 2023 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 01 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa NOME COGNOME All’udienza del 1°/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10589/2023 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
-in persona del dirigente generale pro tempore della direzione generale , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso sede legale, rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME in virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Anzio, allegata al ricorso;
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento indennizzo da malattia professionale;
all’udienza del 1* ottobre 2024, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall’art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 marzo 2023 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l’ deducendo di svolgere da numerosi anni mansioni di operatore ecologico utilizzando autocarri, spazzatrici meccaniche, utensili meccanici; ha rappresentato che queste attività hanno comportato i seguenti rischi lavorativi: posture incongrue, MMC intensa, vibrazioni del corpo intero, microclima sfavorevole, movimentazione ripetitiva degli arti superiori, come comprovato da consulenza medico-legale di parte. Ha inoltre dedotto che, a causa dell’attività lavorativa espletata, puntualmente descritta nel ricorso, aveva contratto diverse malattie distintamente denunciate all’ (Artrosi colonna lombosacrale; Sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale; Esiti frattura pluriframmentaria scomposta calcagno sin. e frattura composta astragalo omolaterale) ed in ordine alle quali l’ aveva riconosciuto una lesione dell’integrità psicofisica pari al 18%. Sulla premessa che dette patologie erano state contratte a causa dell’attività lavorativa svolta, ha convenuto in giudizio l’ chiedendo la condanna dell’ al pagamento della rendita per inabilità permanente nella misura del 35%, ovvero in altra percentuale da determinare nel corso del giudizio o, in subordine, all’indennizzo in capitale.
Si costituiva l’ deducendo l’infondatezza di quanto dedotto dal ricorrente e, in particolare, non contestando che le malattie da lui denunciate non fossero riconducibili all’attività lavorativa, limitandosi a contestare l’entità della lesione all’integrità psicofisica. Veniva quindi ammessa ed espletata la consulenza tecnica d’ufficio. Esaurita la trattazione, la causa all’odierna udienza è stata posta in decisione mediante lettura, all’esito della camera di consiglio, della sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, è stata modificata la disciplina della rendita a carico dell’ , che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l’affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell’infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico, la determinazione dell’importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l’una relativa appunto al danno biologico, l’altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, tale indennizzo è ‘aredittuale’ e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre è sotto forma di rendita quando la menomazione sia uguale o superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Nella fattispecie non può dubitarsi della natura professionale della patologia da cui la è affetta, del resto non contestata dall’ . In particolare il CTU dott.
specialista in medicina del lavoro, con motivato parere, del tutto esauriente e convincente, perché basato sull’applicazione di retti criteri di indagine e su argomentazioni scientifiche coerenti anche sul piano logico giuridico, ha accertato che la parte ricorrente ha riportato le seguenti malattie professionali o infortuni sul lavoro, già riconosciuti dall’ con un grado di invalidità complessiva pari al 18% e in particolare:
‘ ⎯ tendinopatia del sovraspinoso bilateralmente con esiti di tendinite del sovrapsinoso a destra con lieve ripercussione funzionale (cod. 227.1 4%) ed esiti di lesione del T. sovraspinoso a sinistra con sfumata ripercussione funzionale (cod. 227.2 2%);
⎯ protrusioni discali L4-L5, L5-S1 in quadro di spondiloartrosi diffusa con modesto impegno funzionale in assenza di segni di radicolopatia (cod. 213 7%);
⎯ esiti di frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno sinistro e frattura composta
dell’astragalo omolaterale consistenti in danno anatomico e deficit funzionale della TT e della SA di circa ¼ (cod. 999 8%).
Sulla base di quanto rilevato obiettivamente e di quanto documentato dagli esami strumentali agli atti, la menomazione alla integrità psico-fisica può essere valutata in riferimento ai seguenti codici di cui alla tabella del D.M. n. 38/2000:
⎯ Cod 227 fino a 4% – esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale. Nel caso in esame trattasi di una alterazione dell’intensità di segnale e dello spessore del tendine del m. sovraspinoso di tipo entesopatico da ambo i lati (RMN 12/2/2024). Da valutare, pertanto, a destra 2% ed a sinistra 2%.
⎯ Cod. 224 limitazione dei movimenti dell’articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi – fino a 3%. Da valutare a destra nella misura del 3% ed a sinistra nella misura dell’1%. ⎯ Cod. 213 ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti fino a 12%.
Nel caso in esame trattasi di modeste protrusioni discali in L4-L5 ed L5-S1 a largo raggio in un quadro di manifestazioni artrosiche del tratto con modesto impegno funzionale ed in assenza di radicolopatia accertata strumentalmente, da valutare nella misura del 7% in accordo con l’ .
Relativamente alla preesistenza da pregresso infortunio lavorativo e cioè agli esiti di frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno sinistro e frattura composta dell’astragalo omolaterale consistenti in danno anatomico e deficit funzionale della TT e della SA di circa ¼, stante la obiettività attualmente sovrapponibile, l’assenza di disturbi di circolo e la sfumata ripercussione funzionale si conferma quanto già riconosciuto dall (8%) (in riferimento ai cod. 296 e 297 ).’.
Per quanto riguarda la valutazione il consulente tecnico d’ufficio, a seguito di esame degli atti, con argomentazioni analitiche e prive di contraddizioni, ha concluso che ‘ Si ritiene, pertanto, che la menomazione alla integrità psico-fisica, nel suo complesso, considerate le coesistenze e concorrenze, possa essere valutata nella misura del 21 %. ‘ La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale avendo tenuto in debita considerazione la normativa medico legale e le tabelle vigenti di riferimento. Inoltre, l’ resistente ha sollevato ulteriori obiezioni alle quali tuttavia il ctu ha dato puntuale risposta, rilevandosi pertanto che da esse non può trarsi un diverso convincimento. Si aderisce, quindi, alla valutazione del C.T.U. e conseguentemente la domanda nei limiti sopra indicati deve essere accolta, rilevata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della rendita per la malattia professionale nella percentuale di inabilità permanente accertata del 21%. Di conseguenza, in presenza del prescritto requisito medico-legale, in applicazione del disposto della lett. b) del secondo comma dell’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, applicata la unificazione del danno, deve essere in questa sede riconosciuto il diritto dell’odierna ricorrente a percepire la rendita per la malattia
professionale nella percentuale di inabilità permanente accertata del 21%. Pertanto , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente la predetta rendita nella indicata misura, oltre interessi legali sui ratei maturati e maturandi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere distratte. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell’ .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: – accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e dichiara che
ha diritto alla rendita commisurata all’invalidità del 21%;
– per l’effetto, condanna l al pagamento, in favore di , dei relativi ratei di rendita, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa di aggravamento fino all’effettivo soddisfo;
– condanna I’ al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali al 15% e oltre IVA e CPA, da distrarsi;
– pone definitivamente a carico dell’ le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2024
Il Giudice