Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3203 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3203 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10041/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME Pacca Di Matrice, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME Sas Fallimento N 59142/1996 Igs RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 246/2020 depositata il 15/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 13 novembre 2012, non ha approvato il rendiconto di gestione presentato in data 29 ottobre 2007 da NOME COGNOME COGNOME NOME, già curatore del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per il periodo compreso tra l’apertura del fallimento nel 1996 e il 7 settembre 2005, data delle sue dimissioni.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del curatore dimissionario. Il giudice di appello ha rigettato, in primo luogo, l’eccezione di nullità della sentenza pronunciata monocraticamente dal giudice delegato, ritenendo che la disposizione di cui all’art. 50 -bis del codice di rito non si applica al giudizio di approvazione del conto di gestione del curatore.
Ha, poi, rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio, sul presupposto che la fase contenziosa del giudizio di rendiconto decorre dalla data di «fissazione dell’udienza dinanzi al collegio» in applicazione degli artt. 171 e 307 cod. proc. civ. e ha ritenuto infondato l’appello in punto violazione del contraddittorio.
La Corte di appello ha, poi, ritenuto i motivi di appello inammissibili ex art. 342 cod. proc. civ., nonché infondati nel merito.
Propone ricorso per cassazione il curatore appellante, affidato a undici motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il curatore del fallimento, il quale deposita memoria. Il ricorrente ha depositato una seconda memoria in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 116 l. fall. e degli artt. 50bis e 161 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di nullità della sentenza pronunciata
monocraticamente dal giudice delegato. Osserva parte ricorrente che la motivazione sul punto sarebbe apparente e, in ogni caso, errata, essendo il giudizio di rendiconto retto dalla collegialità nella fase contenziosa.
Il primo motivo -rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità per essere stata indicata la norma del n. 3 dell’art. 360, primo comma del codice di rito in luogo del n. 4, essendo evidente il contenuto della censura – è infondato. La motivazione espressa dal giudice di appello non appare al di sotto del « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo la sentenza impugnata statuito che l’art. 50 -bis cod. proc. civ. non si applica al caso di specie, in quanto norma eccezionale applicabile ai soli casi ivi previsti. In ogni caso (come anche osservato dal Pubblico Ministero), la norma dell’art. 50bis cod. proc. civ. non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli affari all’interno del medesimo tribunale; la sua violazione, come nel caso di trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio, determina – secondo quanto prevede l’art. 50quater cod. proc. civ. – una nullità da far valere ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ. con i motivi di gravame, ma non rientra fra le tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (Cass., n. 12174/2005; Cass., n. 15961/2007; Cass., n. 24684/2013).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 163 e 307 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio. Osserva parte ricorrente, anche sotto il profilo della nullità della motivazione, di avere dedotto in appello che alla prima udienza del giudizio contenzioso in data 13 novembre 2008 nessuna delle parti avesse iscritto a ruolo la causa, con conseguente estinzione del giudizio, non risultando più pendente il giudizio a tale data.
Il secondo motivo è infondato, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, ove osserva che il giudizio di rendiconto « non si instaura ex novo con la fase contenziosa, ma costituisce un incidente di cognizione che si innesta su una procedura già pendente (…) L’onere di iscrizione a ruolo, posto a carico del curatore uscente, risponde a criteri di opportunità, ma la sua inottemperanza non comporta l’inesistenza del giudizio». Il giudizio di rendiconto, a termini dell’art. 116 l. fall., si chiude in fase precontenziosa davanti al giudice delegato nel caso in cui non vi siano contestazioni o sulle stesse si raggiunge un accordo. Diversamente, si apre una fase contenziosa per effetto di un decreto del giudice delegato che -nella formulazione pro tempore -fissa udienza davanti al collegio ex art. 189 cod. proc. civ.; tale decreto comporta il mutamento del rito a giudizio contenzioso, che richiede una formale costituzione delle parti e l’iscrizione a ruolo della causa.
La situazione processuale che si determina nel caso in cui, fissata l’udienza, le parti non si costituiscano e la causa non viene iscritta a ruolo, è analoga a quella in cui, nel processo ordinario, nessuna delle parti si costituisca nel termine a essa assegnato dall’art. 166 cod. proc. civ., con conseguente applicazione dell’art. 307, primo comma, cod. proc. civ. e apertura di una fase di quiescenza del giudizio. L’inattività delle parti conseguente alla mancata costituzione in giudizio non può, difatti, assimilarsi all’inattività qualificata costituita dalle ipotesi specificamente previste dal terzo comma dell’art. 307 cit., casi in cui la mors litis si verifica immediatamente per omesso compimento dell’atto di impulso specificamente previsto dalla legge; diversamente, nelle ipotesi di cui al primo comma, l’estinzione si verifica solo all’esito del periodo previsto dal primo comma dell’art. 307 cod. proc. civ., entro il quale il giudizio deve essere riassunto, con decorrenza della riassunzione dal termine concesso al convenuto per costituirsi in giudizio.
Né l’omessa o la ritardata iscrizione a ruolo della causa può comportare l’estinzione del giudizio, posto che il giudizio si trova in fase di quiescenza per effetto della mancata costituzione in giudizio (Cass., n. 1950/2016; Cass., n. 21681/2019; Cass., n. 16698/2003), riguardo al quale essa costituisce mero adempimento amministrativo, volto a rimarcare l’autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria (Cass., n. 21512/2021; Cass., n. 24224/2019).
Nella specie, è in atti – come rilevato dal Pubblico Ministero – che il giudice delegato, con provvedimento del 14 maggio 2008, ha fissato udienza contenziosa per la data del 13 novembre 2008, per la quale nessuna delle parti ha iscritto la causa a ruolo e in relazione alla cui data deve individuarsi il dies a quo per la riassunzione del giudizio (24 ottobre 2008). Il giudizio è stato riassunto dal fallimento con atto notificato in data 27 aprile 2009.
Inoltre, trova applicazione nel caso di specie, come correttamente rileva il Pubblico Ministero, il disposto dell’art. 307, primo comma, nella formulazione applicabile prima della novella di cui all’art. 46, comma 15, lett. a) l. n. 69/2009, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio contenzioso, a individuarsi nel provvedimento del giudice delegato che introduce il giudizio contenzioso (decreto del 14 maggio 2008). Dovendo, pertanto, il giudizio riassumersi nel termine pro tempore di un anno, la riassunzione in data 27 aprile 2009 è tempestiva, così precludendo l’atto di impulso l’estinzione del giudizio. La sentenza impugnata, là dove ha ritenuto applicabile l’art. 307 cod. proc. civ. retrodatando l’apertura della fase contenziosa al provvedimento di «fissazione dell’udienza dinanzi al collegio» , ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 l. fall., degli artt. 99 e 101, cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non violato il contraddittorio per
avere il giudice delegato fatto precisare le conclusioni davanti a lui. Assume il ricorrente di avere dedotto sia in primo grado, sia in appello, la violazione del diritto di difesa per non essere state esplicitate le contestazioni mosse al ricorrente in qualità di curatore, sulle quali egli non ha avuto la possibilità di difendersi.
Il terzo motivo è infondato, perché le contestazioni mosse al curatore in sede di mancata approvazione del rendiconto di gestione sono quelle mosse in fase precontenziosa, valorizzate per relationem dal giudice delegato all’atto del decreto del 14 maggio 2008 che ha fissato l’udienza di apertura della fase contenziosa del giudizio di rendiconto. Né -come osserva di nuovo correttamente il Pubblico Ministero -la celebrazione del l’udienza di precisazione delle conclusioni può costituire un vulnus al diritto di difesa del ricorrente, essendo tale udienza finalizzata a cristallizzare le contestazioni articolate in sede precontenziosa e sviluppate nel giudizio di merito di primo grado, concluso con sentenza in data 13 novembre 2012.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibili i motivi di appello. Osserva parte ricorrente che i motivi di appello erano specifici e investivano specifiche censure. In particolare, era stata censurata la contestazione dell’operato del curatore in relazione al giudizio ordinario promosso da tale COGNOME NOME, in relazione alle cui deduzioni in appello la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi.
Con i motivi dal quinto al decimo si deducono analoghe censure (con medesimo parametro normativo), relative alle ulteriori contestazioni mosse all’operato del curatore dimissionario e valorizzate dal giudice di primo grado, costituite da vendita di una quota sociale della società RAGIONE_SOCIALE, mancata dichiarazione delle plusvalenze, del pagamento
ICI e degli adempimenti IVA, tra cui il l’omessa indicazione di un credito IVA ante fallimento, dal l’attività di recupero di effetti cambiari dati in pegno al Banco di Santo Spirito per un importo superiore a quello recuperato dal curatore, dagli esiti di un contenzioso con tale NOME COGNOME.
Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondato l’appello nel merito , censurandosi la sentenza impugnata per apparenza della motivazione.
I motivi dal quarto al decimo, i quali possono essere esaminati congiuntamente (come fa lo stesso ricorrente in memoria), sono fondati. Ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l’onere di denunziare l’errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, avesse invece i requisiti richiesti dell’art. 342 cod. proc. civ. (Cass., n. 18776/2023; Cass., Sez. U., n. 36481/2022. Nella specie, il ricorrente ha ricostruito analiticamente le contestazioni all’operato del curatore valorizzate dal tribunale in primo grado ai fini della mancata approvazione del conto di gestione, indicando specificamente le ragioni di doglianza avverso ciascuna di esse. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Analogamente fondato è l’undicesimo motivo, essendo la motivazione della sentenza impugnata, relativa al merito della controversia, al di sotto del minimo costituzionale (Cass., n. 8053/2014), non consentendo la ricostruzione dell’iter logico che ha portato alla decisione, né dando contezza delle questioni affrontate (« è indubitabile la
sussistenza di un danno potenziale in base a una valutazione ex ante non essendo necessaria la dimostrazione di un danno in concreto, non avendo il giudizio in questione natura risarcitoria» ).
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai motivi dal quarto all’undicesimo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame del merito e rimettendosi al giudice del rinvio la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi dal quarto all’undicesimo, rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME