Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7338 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7338 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21150/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente all’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME,
–
contro
ricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 608/2020 depositata il 11/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Catania, con l’impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME e in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, non approvava il rendiconto presentato, in data 15/9/2017, dall’AVV_NOTAIO, curatore del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.1 Riteneva la Corte, per quanto qui di interesse, ammissibile e fondata la richiesta di mancata approvazione del rendiconto avanzata da COGNOME NOME sotto il solo profilo della eccedenza degli acconti percepiti dal curatore rispetto ai compensi liquidabili secondo i parametri di cui all’art. 1 D.M.30/2012 anche avuto riguardo alla circostanza che l’AVV_NOTAIO era subentrata ad altro curatore nel 1997 con la conseguenza che il compenso finale andava ripartito tra i curatori succedutisi nella gestione fallimentare secondo i criteri di proporzionalità in relazione all’attività svolta.
1.2 Evidenziavano i giudici di seconde cure che la liquidazione di acconti sui compensi del curatore in corso di procedura, a norma dell’art. 39 l.fall, per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valori massimi liquidabili, costituiva un fatto oggettivo che inficiava la correttezza del conto e lo rendevano non approvabile.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a cinque motivi. COGNOME NOME ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 342 c.p.c., 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte
omesso l’esame dell’eccezione sollevata dal curatore circa la inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. , essendosi il gravame limitato ad una mera riproduzione delle argomentazioni svolte in primo grado, così non contenendo specifiche critiche alla sentenza di primo grado. In ogni caso la ricorrente lamenta che l’appello andava dichiarato inammissibile per non avere l’appellante censurato il percorso logico giuridico della sentenza di primo grado.
1.1 Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.
1.2 Con riferimento al dedotto vizio di cui all’art . 112 c.p.c., questa Corte ha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024).
1.3 La censura di error in procedendo , in relazione alla asserita genericità dell’appello, è inammissibile in quanto difetta di specificità.
1.4 A fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte circa la precisa contestazione, contenuta nel quarto motivo del reclamo, della « corresponsione al curatore di acconti in misura superiore al compenso liquidabile tenuto conto dei criteri normativi di riferimento e altresì del fatto che l’AVV_NOTAIO era succeduto ad altro curatore, cosicchè il suo compenso va stabilito secondo criteri di proporzionalità e liquidato al termine della procedura », il reclamante non ha riportato nel corpo del motivo, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n.6, c.p.c. e 369, comma 1 nr 4 c.p.c., né il contenuto della sentenza di primo grado sulla contestazione del rendiconto sotto il profilo
della corresponsione dei compensi al curatore né il motivo di appello sul punto, rendendo impossibile la verifica della violazione dell’art. 342 c.p.c. 2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 116 e 118 l.fall. e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. per avere la Corte errato nel disattendere l’eccezione di carenza di interesse ad agire del fallito all’impugnazione del rendiconto; precisa la ricorrente che non sussisteva alcun concreto edattuale interesse della fallita ad agire per il rendiconto, anche in considerazione della cancellazione della società dal registro delle imprese una volta chiuso il fallimento.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 La giurisprudenza di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, ha avuto modo di precisare che l’impugnazione del rendiconto non deve limitarsi ad indicare concretamente le vicende e i comportamenti in relazione ai quali egli imputa al curatore di esser venuto meno ai propri doveri ma deve anche enunciare le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti (cfr. Cass. 16019/2008, 21653/2010 e 7320/2016).
2.3 Ciò premesso, è fuor di dubbio che il fallito, individuato come uno dei soggetti destinatari della comunicazione del rendiconto, ogni qualvolta, come nel caso di specie, contesti una condotta antidoverosa dell’organo fallimentare dal quale è derivato un pregiudizio per i creditori e, indirettamente, anche per sé stesso nella misura in cui vede affievolirsi la possibilità di aspirare ad una esdebitazione RAGIONE_SOCIALE, è portatore di un interesse concreto ed attuale a sollecitare la verifica di correttezza della redazione del rendiconto.
3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 116 e 117 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c.: si sostiene che,
in assenza di approvazione definitiva del rendiconto, non era possibile addentrarsi nella determinazione del compenso del curatore.
3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha compiuto un accertamento sull’entità dei compensi percepiti dal curatore, ritenuti esorbitanti rispetti ai massimi tariffari previsti per il compenso finale, ai soli fini del giudizio sulla correttezza del rendiconto
4 Il quarto motivo prospetta omesso esame di fatti, oggetto di discussione tra le parti, decisivi ai fini della decisionem costituiti dalla presenza non solo della massa attiva sociale ma anche delle distinte masse attive dei singoli soci, e del fatto che l’attivo era maggiore di quello preso come rifermento dalla Corte, posto nel rendiconto si esplicitava che l’attivo non teneva conto delle somme ricavate nell’ambito delle procedure esecutive individuali promosse dai creditori fondiari nell’ambito delle quali la curatela era intervenuta.
5 Il motivo non merita accoglimento.
5.1 Nel caso di fallimento di una società di persone e, in estensione, dei soci la liquidazione deve essere unica, nonché calcolata sull’attivo complessivamente considerato e sul passivo complessivamente accertato in tutte le masse distinte, dal momento che si tratta di procedimenti che sono riuniti in un simultaneus processus con unicità degli organi e unicità della domanda di accertamento dello stato passivo anche per il creditore sociale.
5.2 Quanto alle dedotte vendite di beni in esecuzioni individuali promosse da creditori fondiari, la ricorrente si limita solamente ad indicare numeri delle procedure senza tuttavia specificare, né la natura degli immobili intestati alla società e ai soci, né gli importi ricavati dalle vendite, gettando, quindi, ulteriori ombre sulla correttezza e trasparenza del rendiconto.
6 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art . 112 c.p.c., in relazione all’art . 360, comma 1 n. 3, c.p.c. ed omessa valutazione di un fatto
decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: si sostiene che la Corte d’Appello ha anche affermato l’illegittimità degli acconti percepiti dal curatore nella procedura fallimentare dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha visto l’impugnazione del rendiconto da parte del fallito e che ha dato luogo ad un distinto procedimento pendente presso la Corte d’Appello di Catania.
6.1 Il motivo è inammissibile, in quanto va a censurare un passaggio argomentativo della motivazione della sentenza che non incide sulla ratio decidendi che, come chiaramente si evince dalla lettura dello svolgimento del processo, afferisce al rendiconto presentato dal curatore nella procedura fallimentare la RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO‘ ex art. 93 c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME