Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6819 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6819 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8069/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso il decreto della Corte d’Appello di Catania n. 861/2023 depositato il 12/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Risulta dal decreto impugnato che il RAGIONE_SOCIALE, in persona del collegio dei curatori, ha promosso contestazione del rendiconto ex artt. 72 e 75, comma 3, d. lgs. n. 270/1999 e 213 l. fall.,
nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, già Commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE in A.S., procedura aperta in data 26 marzo 1996 ex d.l. n. 26/1979 e successivamente convertita in RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di Catania nel 2018. Risulta, in particolare, dal decreto impugnato che, cessati gli originari commissari straordinari ex art. 7 l. n. 273/2002, gli odierni ricorrenti sono stati nominati nel 2007 quali Commissari liquidatori a termini dell’art. 1, comma 498 l. n. 296/2006; in forza, poi, dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011, i Commissari hanno successivamente avviato (in concorso con l’iniziativa assunta da un creditore) la conversione della procedura di A.S. in fallimento, essendo stata dichiarata inammissibile una proposta di concordato per assunzione.
La contestazione del rendiconto da parte della curatela ha fatto seguito, stante l’inerzia dei Commissari, al precedente promovimento in data 22 maggio 2020, da parte della curatela, di un giudizio di rendiconto in sede ordinaria ex art. 263 cod. proc. civ., nel corso del quale è stata pronunciata sentenza parziale con la quale è stato ordinato ai Commissari liquidatori il deposito del conto.
I cessati Commissari hanno proceduto al deposito del conto davanti al giudice ordinario in data 15 aprile 2021 e, successivamente, hanno depositato il conto di gestione nella cancelleria del tribunale concorsuale a termini dell’art. 75 d. lgs. n. 270/1999, di cui il cancelliere ha dato notizia (come risulta dal decreto impugnato) con affissione in data 18 novembre 2022. Avverso quest’ultimo deposito, con ricorso in data 16 dicembre 2022, la curatela del fallimento ha promosso la contestazione ex art. 75, comma 3, d. lgs. ult. cit. davanti al Tribunale concorsuale, censurando -per quanto qui rileva -il pagamento di crediti prededucibili in assenza sia di ammissione allo stato passivo, sia di autorizzazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di Vigilanza.
Con decreto del Tribunale di Catania del 13 luglio 2023 non è stato approvato il conto di gestione dei Commissari liquidatori, ritenendo legittimati i curatori a contestare il conto di gestione, ancorché avessero proposto azione di rendiconto in sede ordinaria, iniziativa non preclusa dalla proposizione dell’azione ordinaria, nonché fondata nel merito.
5. La Corte di Appello di Catania, adita in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., ha rigettato il reclamo dei Commissari liquidatori con il decreto qui impugnato. Per quanto qui rileva, il giudice del reclamo ha confermato che la contestazione del conto di gestione in sede concorsuale non è preclusa dal preventivo promovimento del giudizio ordinario di rendiconto, essendo il giudizio ex art. 263 cod. proc. civ. volto solo a rimuovere l’inerzia dei Commissari; venuta meno l’inerzia, ove non vi sia stata approvazione del conto in sede ordinaria, la contestazione va formalizzata in sede concorsuale, sede naturale del contraddittorio sulla gestione dell’organo commissariale, il cui giudizio è autonomo da quello ordinario e non ne costituisce prosecuzione.
Per l’effetto, ha ritenuto legittimati i curatori alla contestazione ex art. 75 d. lgs. n. 270/1999, né consumato il loro potere – dovere di contestare il conto di gestione dell’organo commissariale in forza della precedente iniziativa processuale, dovendo l’organo gestorio rendere il conto in ogni caso di cessazione dall’incarico, nonché in caso di conversione della procedura in fallimento, essendo espressamente richiamato l’art. 75 dall’art. 72 d. lgs. cit. in caso di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento; si è osservato che l’omessa iniziativa dei curatori si sarebbe tradotta in assenza di controllo giudiziale dell’operato dell’organo commissariale, stante l’assenza di iniziativa dei creditori.
È, infine, stata ritenuta fondata la contestazione della curatela, ritenendo inapplicabile all’amministrazione straordinaria ratione temporis l’art. 111 -bis l. fall., che consente l’ammissione allo stato passivo dei
crediti prededucibili ove non contestati, ed accertando la Corte di merito che i crediti non erano stati autorizzati dall’RAGIONE_SOCIALE di vigilanza, neanche preventivamente.
Propongono ricorso per cassazione i Commissari liquidatori, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 263 cod. proc. civ. e 75 d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto legittimati i curatori del fallimento a impugnare il conto di gestione davanti al tribunale concorsuale, avendo costoro consumato il loro potere per effetto dell’iniziativa di rendiconto già assunta in sede ordinaria. Deducono i ricorrenti che l’azione di rendiconto ordinaria assorbe quella concorsuale, che ne costituisce prosecuzione « senza soluzione di continuità». Osservano i ricorrenti che, una volta depositato il conto di gestione in sede ordinaria, è quella la sede in cui il conto va approvato; nella specie, la decisione assunta in sede ordinaria di non proseguire il procedimento deve intendersi come approvazione del conto ivi depositato. Per l’effetto, la legittimazione a contestare il conto in sede concorsuale sarebbe spettata ad altri interessati (terzi) ma non alla curatela del fallimento che tale iniziativa aveva già consumato in sede ordinaria.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc., civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto sindacabile il conto di gestione dell’amministrazione straordinaria da parte della curatela del fallimento a seguito di conversione della procedura, trattandosi di procedura sottoposta alla vigilanza dell’RAGIONE_SOCIALE amministrativa che preclude una contestazione sulle modalità di « gestione
della fase amministrativa». Il giudice ordinario sarebbe, pertanto, carente di potere giurisdizionale nel sindacare l’operato dei commissari sottoposto all’RAGIONE_SOCIALE amministrativa di vigilanza. Sicché, una volta approvate le modalità operative di gestione dei Commissari da parte dell’autorità di vigilanza e dell’RAGIONE_SOCIALE amministrativa, queste non possono essere rimesse in discussione dai curatori e dall’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria. In ogni caso, vi sarebbe formazione del giudicato esterno sull’approvazione del rendiconto a seguito della pronuncia di sentenza parziale nel giudizio ordinario.
3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Va preliminarmente rigettato il primo motivo nella parte relativa all’approvazione del rendiconto in sede ordinaria per effetto della decisione della curatela di non proseguire la causa in sede ordinaria. La causa ordinaria pendente davanti al Tribunale ordinario di Catania è stata definita con sentenza in data 4 gennaio 2024 n. 91/2024 con cessazione della materia del contendere. La sentenza è passata in giudicato nelle more del giudizio di legittimità successivamente al deposito del controricorso, come risulta dal certificato della cancelleria della Corte di Appello di Catania prodotto con memoria dal controricorrente, dal quale emerge l’assenza di pendenza di giudizio in appello. La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha, difatti, carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sul merito della pretesa fatta valere in giudizio (Cass., n. 1695/2018); né può precluderne la riproposizione in diverso giudizio (Cass., n. 17312/2015), trattandosi di pronuncia assimilabile all’estinzione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello, stesso che comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passate in cosa giudicata (Cass., n. 4167/2020; Cass., n. 7185/2010).
4. Ne consegue che l’unico giudicato formatosi nel giudizio di rendiconto, a seguito della sentenza parziale resa nel giudizio ordinario, è quello dell’obbligo dei Commissari liquidatori di rendere il conto. C ome accertato dal decreto impugnato, la sentenza non definitiva del giudice ordinario del 1° marzo 2021 ha accertato con forza di giudicato l’obbligo per i commissari liquidatori di rendere il conto della gestione ai curatori del fallimento dichiarato in sede di conversione dell’amministrazione straordinaria. L’estinzione del processo (peraltro, non dedotta dai ricorrenti) rende inefficaci gli atti compiuti ma fa salve, come prevede l’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ. , le sentenze non definitive di merito pronunciate (come quella del 1° marzo 2021) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, una volta definitive perché non impugnate, sono idonee al giudicato sostanziale (Cass. n. 840/1984). Il giudicato esterno opponibile al giudizio di rendiconto in oggetto è che i Commissari liquidatori erano tenuti al deposito del conto (obbligo che, peraltro, è un effetto ex lege della funzione esercitata), avvenuto successivamente e contestato nel giudizio ex art. 75 d.lgs. n. 270 cit. inter partes .
5. Non si condivide l’argomento per cui i curatori del fallimento, dopo che i (cessati) C ommissari liquidatori dell’amministrazione straordinaria avevano depositato, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999, il rendiconto della loro gestione, non potessero proporre, nella relativa e conseguente sede processuale (con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3 dell’art. 75 cit. e dall’art. 213, secondo comma l.fall., ivi richiamato), le contestazioni al rendiconto così depositato. Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di
domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale. Il giudizio di rendiconto si sviluppa quale giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sull’obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto: Cass. n. 17283/2010; Cass. n. 12463/1999). La mera proposizione dell’azione di rendiconto prevista dall’art. 263 cod. proc. civ. da parte dei curatori del fallimento e la semplice pendenza del relativo giudizio non possono, di conseguenza, precludere agli stessi curatori, a fronte del deposito da parte dei cessati commissari del rendiconto della propria gestione anche nei modi previsti dall’art. 75 cit., di presentare, in tale ulteriore giudizio, le proprie contestazioni e, in tal modo, evitare che, in mancanza, il conto stesso, come prevede proprio l’art. 75, comma 4, cit., possa essere ritenuto (definitivamente) approvato. Solo l’approvazione del conto nel giudizio di rendiconto (art. 266 cod. proc. civ.) preclude successive contestazioni a chi abbia proposto quel giudizio, di riproporre altre contestazioni in un separato precesso, circostanza qui insussistente come si è esaminato supra .
6. Né, inoltre, può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente, secondo cui tra il procedimento di rendiconto davanti al giudice ordinario e quello davanti al tribunale concorsuale vi sarebbe continuità o continenza. La procedura prevista dall’art. 263 cod. proc. civ. è facoltativa ed è a iniziativa degli interessati (Cass. n. 27591/2024). Il procedimento costituisce, peraltro, una sorta di « contenitore» processuale, in cui far confluire le specifiche situazioni giuridiche soggettive ove vi sia obbligo di rendere il conto; contenitore processuale utilizzabile anche al di fuori delle
specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore (Cass. n. 22063/2017), la cui disciplina generale va integrata con le specifiche discipline di settore, come avviene per l’amministratore giudiziario nominato ex art. 676 cod. proc. civ. (Cass. n. 12463/1999).
7. Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempre obbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt. 116 e 213 l. fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazione dell’autorità di vigilanza). Il modello processuale dell’azione di rendiconto concorsuale (rientrante nel genus delle attività gestorie di nomina giudiziaria) prevede ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte del gestore del patrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parte interessata interviene successivamente al deposito del conto. Non è, pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito del conto (come nell’azione generale di rendiconto), ma è il gestore onerato ex lege del deposito del conto, a fronte del cui deposito è facoltà degli interessati (come i creditori e il debitore) proporre contestazioni davanti al tribunale (artt. 116, commi terzo e quarto e 213, terzo comma, l. fall.). La relativa disciplina è, inoltre, autosufficiente, in quanto dettata specificamente per il relativo incarico gestorio, nonché di natura speciale rispetto all’ordinaria azione di rendiconto (cfr. Cass. n. 11046/1995, ove rileva come « la legge fallimentare … prevede un procedimento di rendiconto speciale rispetto a quello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc »).
8. L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, oggetto differente dal rendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del diritto della parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle somme che risultino dovute o, comunque, all’emissione di titoli di pagamento (Cass. n. 14324/2022; Cass. n. 2148/2014). L’azione di rendiconto prevista dalla disciplina concorsuale ha, invece, a oggetto la correttezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio della
carica, che può anche (ma non necessariamente) estendersi all’accertamento della sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, l.fall., ove lo stesso abbia compiuto atti che abbiano arrecato un pregiudizio effettivo alla massa o ai singoli creditori (Cass. n. 6377/2019; Cass. n. 18940/2007; Cass. n. 13274/2000; Cass., n. 547/2000; Cass. n. 10028/1997; Cass. n. 277/1985).
9. Premessa, pertanto, l’assenza di giudicato sull’approvazione del rendiconto in sede ordinaria (se non in ordine all’obbligo di rendere il conto al curatore), la soluzione di continuità tra le due iniziative processuali e il diverso oggetto delle medesime, appare evidente che i commissari liquidatori erano obbligati a rendere il conto ai curatori del fallimento. In base a un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui un rapporto di natura sostanziale comporta il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui (Cass. n. 22063/2017).
10. Nel caso di specie, in cui l’amministrazione straordinaria è stata convertita in fallimento, i Commissari liquidatori, nominati in sostituzione dei commissari straordinari a norma dell’art. 1, comma 498, l. n. 296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio della società in sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 d.lgs. n. 270/1999 e 200, primo comma, l.fall.), erano tenuti, sul piano sostanziale, a rendere il conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati ai curatori del fallimento successivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89, secondo comma, l.fall.).
La legge attribuisce espressamente a qualsiasi interessato il potere di sollevare contestazioni al rendiconto e in questa categoria innominata va ricompresa la curatela del fallimento, ossia il soggetto che istituzionalmente prosegue la gestione del patrimonio altrui, anche perché personalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui, colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo ha preceduto.
Né può essere ostativa all’azione la circostanza che il conto presentato dai Commissari liquidatori sia stato approvato dall’RAGIONE_SOCIALE amministrativa di vigilanza. Tale RAGIONE_SOCIALE, come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limita ad autorizzare il deposito, presso il tribunale competente, del rendiconto predisposto dagli stessi ma non esclude, come la stessa disposizione conferma, che tale rendiconto possa essere oggetto di contestazione da parte di chiunque ne abbia interesse, a partire dai curatori del fallimento in cui l’amministrazione straordinaria sia stata convertita, ed essere oggetto di sindacato da parte del tribunale a tal fine investito dal ricorso previsto dall’art. 75, comma 3, cit.
Il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che l’iniziativa dei curatori ex art. 75, comma 3, d. lgs. n. 270/1999 non fosse preclusa da quella assunta in sede ordinaria a norma dell’art. 263 cod. proc. civ., stante la mancata approvazione del conto in quella sede, e nella parte in cui ha ritenuto che il controllo preventivo sul conto espletato all’autorità amministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75, comma 1, cit. non preclude il successivo controllo giudiziale innescato dalle contestazioni della curatela del fallimento a seguito di conversione dell’amministrazione straordinaria, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc., civ., violazione degli artt. 75 d. lgs. n. 270/1999 e 111bis l. fall., nonché carenza di potere, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inapplicabile ratione temporis all’amministrazione
straordinaria, soggetta alla disciplina del d.l. n. 26/1979, la disposizione della legge fallimentare che prevede l’esclusione dallo stato passivo dei crediti prededucibili non contestati. Deduce parte ricorrente la natura processuale dell’art. 111 -bis l. fall., applicabile agli atti successivi al 1° gennaio 2007, da loro compiuti. Osservano i ricorrenti che i pagamenti in oggetto (bollette, stipendi, tributi, compensi a soggetti incaricati dalla procedura) sono serviti alla conservazione dei beni in osservanza delle direttive dell’RAGIONE_SOCIALE di vigilanza, per cui la contestazione in oggetto si risolve in una ingerenza della curatela nelle modalità di gestione di una procedura amministrativa, così riproponendo l’eccezione di carenza di potere giurisdizionale già articolata in relazione al superiore motivo.
14. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ove statuisce che il curatore del fallimento non può procedere al pagamento delle prededuzioni in mancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti di prelievo previsti dall’art. 111, secondo comma, l.fall. e che, nella liquidazione coatta amministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), i poteri del giudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa. Il decreto impugnato ha, sostanzialmente, ritenuto che i commissari liquidatori, senza l’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non avrebbero potuto effettuare i pagamenti dei crediti prededucibili, contestando correttamente ai commissari liquidatori di aver pagato i crediti in prededuzione senza aver ottenuto alcuna autorizzazione sul punto da parte del ministero vigilante.
15. Il terzo motivo è, inoltre, infondato ove deduce l’applicazione dell’art. 111 -bis l. fall., in quanto la disciplina dell’amministrazione straordinaria costituisce disciplina speciale della crisi di impresa rispetto alla disciplina generale del fallimento; sicché una norma generale entrata in vigore successivamente (luglio 2006) all’apertura della procedura « non
può derogare a una precedente disciplina speciale, che pertanto sopravvive nella sua portata regolatoria» (Cass., n. 7056/2025), con particolare riferimento alla disciplina dell’amministrazione straordinaria , la quale continua ad essere regolata dalla legge anteriore ove instaurata prima del 16 luglio 2006 (Cass., n. 27454/2024).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.
Il Presidente