Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 4508 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4508 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2111-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI P_IVA, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
BERGAMO PASQUALE, TRAMONTANO NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 4503/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 3/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE non partecipata del 12/10/2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2012 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c. del 19.2.2013 il Tribunale di Roma accolse la domanda.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 3.7.2018 n. 4503 la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente il gravame. Il giudice di secondo grado ritenne:
quanto a NOME COGNOME:
a’) che questi non avesse diritto ad alcun risarcimento con riferimento alla specializzazione in ‘diabetologia e malattie del ricambio’, in
quanto non prevista dalla normativa comunitaria come equipollente a quelle previste in almeno due Stati membri;
a”) con riferimento invece alla specializzazione in medicina interna, iniziata prima del 1°1.1983 e ultimata dopo tale data, che correttamente il Tribunale avesse liquidato il risarcimento solo per il periodo di tempo successivo all’entrata in vigore della Direttiva 82/76;
b) quanto a NOME COGNOME, che nessun risarcimento fosse dovuto per la specializzazione in medicina dello sport, anche in questo caso per difetto del requisito della equipollenza tra la suddetta specializzazione e quelle indicate dalla Direttiva 75/363 come comuni ad almeno due Stati membri;
con riferimento a tutti gli originari attori, che erroneamente il Tribunale aveva liquidato il danno in misura pari ad euro 11.103,82 per ogni anno di corso, e determinato il quantum debeatur in misura pari ad euro 6.713,93 per ogni anno di corso successivo al 1° gennaio 1983.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, fondato su tre motivi.
Le controparti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione del d.lgs. 257/91.
Il motivo concerne la posizione di NOME COGNOME.
Nella illustrazione di esso l’amministrazione ricorrente deduce che a i medici iscritti alle scuole di specializzazione post lauream in epoca anteriore al 1° gennaio 1983 nessun risarcimento può essere dovuto, a nulla rilevando che abbiano portato a termine il corso di specializzazione in epoca successiva a tale data.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai se nsi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 ‘.
Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.
Col secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo si espone che:
-) NOME COGNOME, in primo grado, si vide riconoscere un risarcimento del danno pari ad euro 11.103,82 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione in medicina legale;
-) la RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato tale capo di sentenza chiedendo che il danno fosse liquidato nella minor somma di euro 6.713,93 per ciascun anno di corso;
-) la Corte d’appello tuttavia, pur accogliendo il gravame proposto dalla difesa erariale, aveva omesso di rideterminare il quantum debeatur .
2.1. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, a pagina 6, primo rigo, afferma che il risarcimento del danno dovuto a tutti e tre gli originari attori dovesse qualificarsi in euro 6.713,93 per ciascun anno di corso.
Dopo avere stabilito ciò, tuttavia, nel dispositivo della sentenza la Corte d’appello ha statuito quanto segue:
-) rigetta la domanda proposta da COGNOME NOME riguardo alla specializzazione in medicina dello sport;
-) determina in euro 6.713,93 l’importo da riconoscersi in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME per ciascun anno di corso.
Il dispositivo si conclude, quindi, con la dichiarazione di ‘ confermare per il resto la pronuncia gravata ‘.
Evidente, dunque la sussistenza del vizio denunciato dall’amministrazione ricorrente, dal momento che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione di riforma delle statuizioni di primo grado concernenti la domanda proposta da NOME COGNOME, con riferimento al quantum debeatur .
Il terzo motivo di ricorso, col quale viene illustrata con ulteriori argomenti la medesima censura già oggetto del secondo motivo, resta assorbito.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda