Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 3617 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3617 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27865-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RICERCA, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 795/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 889/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 31 maggio 2019, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 27865/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/01/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante a percepire, conformemente alle direttive nn. 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, un’adeguata remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione negli anni dal 1981 al 1985 con conseguente condanna in solido dei convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘equo compenso, assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno RAGIONE_SOCIALE anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano alle direttive comunitarie;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE risultata completamente vittoriosa in primo grado, ammissibile, viceversa, l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e l o stesso fondato nel merito, atteso che l’istante, avendo iniziato il corso di specializzazione nell’anno 1981 /1982, doveva ritenersi, in conformità ai pronunciamenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, non aver diritto ad alcun indennizzo in quanto a quella data l’inadempimento statuale non si era ancora verificato, per essere lo Stato italiano tenuto solo dall’1.1.1983 alla trasposizione RAGIONE_SOCIALEe richiamate direttive comunitarie in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale gli intimati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme processuali imputa alla Corte territoriale di aver considerato distintamente la posizione processuale RAGIONE_SOCIALE allora appellanti
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che pur avevano proposto impugnazione con un unico atto, giungendo a ritenere a ritenere quell’atto al tempo stesso ammissibile per il RAGIONE_SOCIALE ed inammissibile per l’RAGIONE_SOCIALE;
-che, con il secondo motivo, denunciando ancora genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda del ricorrente su decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia e di questa Corte che assume non recare alcun pronunciamento in ordine alla spettanza di una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche iniziate antecedentemente al 1982 (nello specifico il corso di specializzazione in radiodiagnostica era iniziato nell’a.a. 1981/1982 ed era proseguito fino al 1985);
-che la notifica del ricorso per cassazione da parte del COGNOME è stata erroneamente indirizzata all’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE e non come dovuto all’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato in Roma , dalla quale devono, invece, intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex lege le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, o.i. n. 608/2015);
che in difetto di costituzione in questa sede RAGIONE_SOCIALEe indicate amministrazioni (invece legittimamente costituite e difese dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) è necessario ordinare la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura
Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, concedendo alla parte il termine di 60 gg. dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza per provvedere al relativo adempimento.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.1.2024