Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4897 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34755/2018 R.G. proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliate in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende – ricorrente – contro
– controricorrenti –
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4521/2018 de lla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 3.7.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Le ricorrenti, avendo frequentato con esito positivo ciascuna un corso di RAGIONE_SOCIALE medico-chirurgica presso l’RAGIONE_SOCIALE tra il 1998 e il 2006, si rivolsero al Tribunale di questa città, per chiedere la condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano -evocato attraverso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE -nonché RAGIONE_SOCIALEa predetta RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti per il tardivo adempimento del legislatore interno all’obbligo, derivante dalle direttive europee, di garantire ai medici un adeguato trattamento economico durante lo svolgimento dei corsi di RAGIONE_SOCIALE comuni a tutti gli Stati membri RAGIONE_SOCIALEa (in allora) Comunità europea o comuni ad almeno due Stati membri. In particolare, le dottoresse davano atto di avere ricevuto la borsa di studio prevista dalla prima legge di adeguamento (d.lgs. n. 257 del 1991), mentre ritenevano di avere diritto al più favorevole trattamento disposto ai sensi del l’art. 39 del successivo d.lgs. n. 368 del 1999 ( cui diede attuazione per la prima volta il d.P.C.M. 7.3.2007, con decorrenza solo a partire d all’anno accademico 2006/2007); e
ciò, appunto, a titolo di risarcimento del danno, dovendosi intendere tale migliore remunerazione economica anch’essa necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALE‘e ffettivo adempimento de ll’obbligo comunitario.
Inoltre, le ricorrenti lamentavano che -contrariamente a quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 l ‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio era stato corrisposto senza gli aumenti a titolo di indicizzazione al tasso di inflazione programmato e di adeguamento triennale agli incrementi retributivi previsti dalla RAGIONE_SOCIALE, chiedendo quindi la condanna dei convenuti al pagamento anche di questi accessori.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE, rigettò, siccome infondate, tutte le domande di risarcimento del danno.
Le ricorrenti si rivolsero quindi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale respinse l’impugnazione .
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’ Appello le dottoresse hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ha depositato controricorso per conto RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato. Anche l ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato un proprio controricorso. La sola Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, testualmente, «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 20, 35, 37, 39, 40 e 46 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché
violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 4 e 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, commi 300 e 612, RAGIONE_SOCIALEa Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del D.P.C.M. 7 marzo 2007 (emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999), sia in relazione all ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi al Codice Civile, sia in relazione agli allegati RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE. Violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ allegato RAGIONE_SOCIALEa Direttiva del RAGIONE_SOCIALE Europeo 75/363/CEE introdotto dall ‘ art. 13 RAGIONE_SOCIALEe direttiva del RAGIONE_SOCIALE Europeo 82/76/CEE, del predetto art. 13 RAGIONE_SOCIALEa direttiva del RAGIONE_SOCIALE Europeo 82/76/CEE, nonché RAGIONE_SOCIALE‘allegato I RAGIONE_SOCIALEa direttiva del RAGIONE_SOCIALE Europeo 93/16 CEE, anche in relazione all ‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. 24 aprile 1998 n. 128 ed al relativo allegato A ed agli obblighi discendenti dalla appartenenza RAGIONE_SOCIALE ‘ Italia alla Comunità Europea. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 249, comma 3, del Trattato Istitutivo RAGIONE_SOCIALEe Comunità Europee del 25 marzo 1957, ratificato in Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e del principio comunitario di leale cooperazione tra stati membri ed istituzioni comunitarie. Omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)».
Le ricorrenti ribadiscono la tesi secondo cui la borsa di studio assegnata con il d.lgs. n. 257 del 1991 non era una remunerazione adeguata all’impegno richiesto ai medici specializzandi, perché solo con il d.lgs. n. 368 del 1999 l’Italia avrebbe finalmente ottemperato all’obbligo di adegua re il diritto interno a quello dettato dall’Unione europea (all’epoca Comunità europea), salvo poi però procrastinarne illegittimamente l’ effettiva applicazione fino all’anno accademico 2006/2007. Pertanto, le ricorrenti ritengono di avere diritto al risarcimento
del danno in misura pari alla differenza economica tra il trattamento loro dovuto (quello previsto dal d.P.C.M. 7.3.2007, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, o, in proposta alternativa, quello corrispondente alla retribuzione di un medico di prima nomina) e la borsa di studio percepita.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., perché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla consolidata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare siffatto orientamento.
1.2. Si deve, infatti, ribadire che:
« Il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.
Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione lavoro’ e successivamente ‘contratto di formazione specialistica’) da stipulare, e rinnov are annualmente, tra
RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670) .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili … solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007.
…
Per gli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.
La direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe
precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE.
La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l ‘ introduzione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
…
Il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguame nto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi …
L’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991 » (così Cass. n. 8503/2020, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.; conformi, in precedenza, tra le altre: Cass. nn. 14168/2019, 24804/2018, 6355/2018, 4449/2018; allo stesso modo, successivamente, tra le più recenti: Cass. nn. 36591/2023, 23122/2023, 16365/2023, 4082/2023, 3867/2023,
36427/2022, 31311/2022, 31112/2022, 30507/2022, 28665/2022).
È appena il caso di aggiungere, in risposta a un argomento speso nel ricorso, che, poiché la normativa contenuta nel d.lgs. n. 368 del 1999 non rappresenta l’adempimento di un obbligo comunitario (già assolto con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991), ma una libera scelta normativa del legislatore italiano, non può porsi alcun profilo di illegittima disparità di trattamento tra i medici che hanno frequentato i corsi di RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALEa nuova norma e quelli che li hanno frequentati dopo. Si tratta, infatti , di nient’altro che del naturale effetto RAGIONE_SOCIALE a successione RAGIONE_SOCIALEe leggi nel tempo , che comporta l’applicazione di discipline differenziate ratione temporis .
Per la stessa ragione, nessuna rilevanza ha, nel caso di specie, la sancita applicabilità del d.lgs. n. 257 del 1991 ai medici ancora in corso di RAGIONE_SOCIALE al 1°.1.1983, anche se iscritti prima di quella data (Cass. S.U. n. 20278/2022; Corte di Giustizia UE 3.3.2022, in causa C-590/20). Infatti, tale applicazione generalizzata fin dal momento RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine assegnato agli Stati membri per adeguare gli ordinamenti interni alla normativa europea (1°.1.1983) è resa necessaria proprio dalla circostanza che il d.lgs. n. 257 del 1991 rappresentò il necessario (e tardivo) adempimento di quell’obbligo da parte RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 7 del Decreto-Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella Legge n. 438 del 1992, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa Legge n.
537 del 1993, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa Legge 23 dicembre 1995, n. 549, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 223 dicembre 1999, n. 662, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 22 RAGIONE_SOCIALEa Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 36 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 289 del 2002, anche in relazione alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 432 del 1997 ed ai principi in tale sentenza affermati dalla Consulta».
La censura si concentra sul diniego del diritto all ‘incremento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio per effetto RAGIONE_SOCIALE a indicizzazione annuale (riferita al tasso di inflazione programmato) e de ll’adeguamento triennale (in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla RAGIONE_SOCIALE relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE), come previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., perché contrario all’ orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione consolidatosi invece nel senso che entrambi gli adeguamenti non sono dovuti, in quanto bloccati da successive disposizioni di legge.
2.2. È sufficiente il rinvio -anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. -all’ampia motivazione di Cass. n. 4449/2018, ove è riportata in dettaglio la legislazione che, via via, ha disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEe rivalutazioni di «Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere» (art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992) e ha stabilito che «A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991» (art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997).
Il dato letterale del citato art. 32 evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d ‘ inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla RAGIONE_SOCIALE relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE. Siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 315 miliardi di lire. Il blocco RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale e RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio previsto dal citato art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997 è stato poi confermato dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Tale disposizione, dopo avere stabilito che l’art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992, c ome confermato e modificato dall’art. 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996 e, da ultimo, dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei compensi, RAGIONE_SOCIALEe gratifiche, RAGIONE_SOCIALE emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, continua ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005, prescrive che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e
lavoro previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del d.lgs. n. 237 del 1991, a carico del RAGIONE_SOCIALE, rimane consolidato nell’importo indicato dall’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
Il principio affermato da Cass. n. 4449/2018 è stato poi ribadito in numerose decisioni conformi (v., ex multis , Cass. nn. 28549/2023, 28496/2023; 28466/2023; 28441/2023; 20692/2023; 17936/2023; Cass. 17619/2023; 6894/2023; 30507/2022; 9104/2021; 13572/2019).
In definitiva, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette né all’indicizzazione in base al tasso di inflazione programmato, né all’incremento triennale proporzionato all’andamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’ambito de l RAGIONE_SOCIALE.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto , in base all’esito del giudizio, che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo
Stato, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
condanna le ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 10.1.2024.