Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14429 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: COGNOME NOME Data pubblicazione: 24/05/2023
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14429 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALEente: COGNOME NOME
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALEente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18194 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2020, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALEente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore (C.F.: 80188230587)
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 80185250588)
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrenti- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’a ppello di Roma n. 7051/2019, pubblicata in data 18 novembre 2019;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
RESP. CIVILE P.A. MANCATA ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE
Ad. 17/04/2023 C.C.
R.G. n. 18194/2020
Rep.
Fatti di causa
Il medico NOME COGNOME, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di un corso di specializzazione universitaria, ha agito in giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE enza RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive comunitarie.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, ma sulla base di diversa motivazione.
Avverso tale decisione ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Art. 360 n. 4 cpc
–NOME in procedendo – violazione degli art. 342, 346 e 434 cpc
-Violazione del principio del contraddittorio -Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ».
La domanda del ricorrente è stata rigettata dalla corte d’appello per la mancanza di una adeguata allegazione e di sufficiente prova RAGIONE_SOCIALE‘equipollenza del corso di specializzazione da lui frequentato (in « chirurgia oncologica »), non compreso negli elenchi allegati alle direttive europee poste a base RAGIONE_SOCIALEa sua domanda, ad uno dei corsi di specializzazione espressamente
indicati in tali elenchi o comunque comuni a due o più stati membri.
Secondo il ricorrente, si sarebbe formato il giudicato interno in ordine a tale questione, in quanto la sua domanda, in primo grado, era stata rigettata esclusivamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa data di iscrizione al corso di specializzazione, anteriore al 1983. A suo avviso, tale statuizione implicherebbe l’implicito accertamento del diritto all’indennizzo con riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALEa tipologia di corso di specializzazione frequentato, in mancanza di appello incidentale sul punto (o, quanto meno, di riproposizione RAGIONE_SOCIALEa questione) da parte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, specializzazione che, comunque, assume essere equipollente a quella in « chirurgia generale ».
Il ricorso è infondato.
1.1 La corte d’appello ha espressamente affermato che l’equipollenza del corso di specializzazione frequentato dal ricorrente (in « chirurgia oncologica ») ad uno dei corsi di specializzazione espressamente indicati negli elenchi allegati alle direttive europee o, comunque, comuni a due o più stati membri, non era stata, in primo luogo, adeguatamente allegata nella sua domanda e, comunque, non era stata sufficientemente provata. L’inclusione del corso di specializzazione tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive. Si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio.
La sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso (cfr. espressamente, in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020 ; d’altra parte, nella specie, è lo stesso ricorrente che riferisce che sulla questione era stata sollevata specifica contestazione dall’amministrazione, nel giudizio di primo grado).
La relativa questione è inoltre -come più volte sottolineato da questa Corte -rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri).
Lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto.
Sotto tali profili, la decisione impugnata, nell’affermare che la domanda non era sostenuta da adeguata allegazione e da sufficiente prova RAGIONE_SOCIALE‘equipollenza del corso di specializzazione frequentato dall’attore (in « chirurgia oncologica ») ad uno di quelli compresi negli elenchi allegati alle direttive europee poste a base RAGIONE_SOCIALEa domanda o, comunque, comuni a due o più stati membri, oltre ad essere conforme a diritto sul piano processuale, nella parte in cui ha ritenuto rilevante e preso in esame tale profilo, risulta altresì, in fatto, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico (e, come tale, non censurabile nella presente sede).
D’altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha già escluso l’equipollenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione in « chirurgia oncologica » a
quelle che, in quanto comuni a due o più stati membri, danno diritto all’adeguata remunerazione per la frequenza dei relativi corsi (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19099 del 15/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 15/11/2022), ciò che priverebbe di decisività anche l’eccezione in ordine alla pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, comma 2, c.p.c. da parte RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello .
1.2 In base a quanto sin qui osservato, va escluso che si possa essere formato un giudicato interno sull’equipollenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione conseguita dal ricorrente rispetto a quelle comprese negli elenchi allegati alle direttive o comunque previste da altri due stati membri.
Il giudice di primo grado non risulta avere affrontato espressamente la questione, avendo deciso la controversia sulla base di altra ragione più liquida.
Ciò (contrariamente a quanto pare sostenere il ricorrente) esclude certamente che vi fosse la necessità per l’amministrazione di proporre appello incidentale sul punto, ovvero anche semplicemente di riproporre la questione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 c.p.c., essendo la stessa certamente rilevabile di ufficio, per le ragioni già esposte.
D’altra parte , posto che non vi sono dubbi sul fatto che la scuola di specializzazione frequentata dal ricorrente non è espressamente compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 362/75/CEE, sarebbe stato necessario quanto meno che fos se richiamato, nel ricorso, il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo da cui emergesse che era stata specificamente allegata l’equipollenza RAGIONE_SOCIALEa suddetta specializzazione a una di quelle previste da altri due stati membri (con la precisa indicazione di dette specializzazioni e l’esplicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni, anche in fatto, RAGIONE_SOCIALEa pretesa equipollenza), nonché il contenuto RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, dalle quali avrebbe potuto
eventualmente evincersi la mancata contestazione di tali circostanze di fatto.
Al contrario, nel ricorso non è adeguatamente richiamato il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio di merito, in ordine al profilo in esame, il che non consente di verificare l’eventuale erroneità RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello in m erito al difetto di allegazione con riguardo allo stesso.
Dal contenuto richiamato nel ricorso RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, inoltre, addirittura emerge che in realtà la riconducibilità del corso di specializzazione frequentato dall’attore a quelli per i quali avrebbe dovuto essere prevista una adeguata remunerazione, era stata in realtà, in qualche modo, espressamente contestata, almeno nel giudizio di primo grado.
Neanche il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che è richiamato nel ricorso, infine, potrebbe ritenersi sufficiente a sostenere (anzi, in realtà, smentisce palesemente) l’assunto del ricorrente secondo il quale il tribunale, nel rigettare la sua domanda per la ritenuta insussistenza di un diverso e autonomo fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (precisamente, l’anno di iscrizione al corso), aveva implicitamente ritenuto la sua specializzazione equipollente a quelle previste negli elenchi allegati alle direttive o comunque comuni a due o più stati membri.
1.3 In conclusione: a) il ricorso difetta di specificità, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 , in ordine alle allegazioni effettuat e nell’ atto introduttivo del giudizio di merito sull’equipollenza del corso di specializzazione frequentato dal ricorrente ad altri corsi previsti in due o più stati membri, ritenute insufficienti dalla corte d’appello (oltre che sulle eventuali contestazioni operate dalle amministrazioni convenute sul punto); b) va, in ogni caso, certamente escluso che si possa essere format o un giudicato interno sull’equipollenza tra la specializzazione conseguita dal ricorrente e una di quelle che danno diritto
ad ottenere una adeguata remunerazione per la frequenza del relativo corso; c) per ogni altro aspetto, le censure di cui al ricorso si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, il che non è consentito in sede di legittimità.
La sentenza impugnata si sottrae, di conseguenza, a tutte le censure avanzate nel ricorso.
2. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti , liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Ci-