Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2415 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2415 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
Oggetto: Medico specializzando anni 1986 -1990 -adeguata remunerazione -adempimento direttive comunitarie
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18702/2019 R.G. proposto da: COGNOME , domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresento e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri ;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA ‘NOME COGNOME, in persona del rettore pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1710/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI, depositata il 4/04/2019 R.G.N. 3876/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME frequentante la scuola di specializzazione della facoltà di medicina -chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva -presso l’Università degli Studi di Napoli (oggi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) negli anni dal 1986 al 1990, per la durata di cinque anni in epoca precedente al 2006, intesa ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., ovvero, in subordine, l’accertamento della responsabilità dello Stato italiano per tardiva attuazione delle direttive comunitarie e conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni.
La Corte territoriale riteneva che non fossero configurabili rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione, il che escludeva l’applicabilità dell’art. 36 Cost.
Per il resto richiamava la pronuncia di questa Corte n. 6335/2018 per concludere ribadendo che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari era cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257/1991 (che aveva previsto una adeguata retribuzione con il riconoscimento di una borsa di studio pari ad euro 11.603,53 annui) mentre gli effetti delle nuove e più vantaggiose disposizioni in materia, previste dagli articoli da
37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applicano, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.
NOME ha proposto ricorso affidato ad un motivo.
Le Amministrazioni hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Assume che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che nel caso in esame non si discuteva di adeguamento di un emolumento ricevuto in misura inferiore atteso che negli anni della specializzazione nulla era stato mai corrisposto.
L’oggetto della domanda era il mancato pagamento di somme di denaro per gli anni della specializzazione in cui nulla era stato corrisposto.
Va preliminarmente esclusa l’inammissibilità del motivo per il limite derivante dalla cd. doppia conforme.
Si evince dal contenuto della sentenza di primo grado (puntualmente trascritto dal ricorrente nelle parti di interesse) e da quello della sentenza di appello che diversi sono stati i percorsi argomentativi dei giudici di primo e di secondo grado.
Il Tribunale, sul presupposto in fatto del mancato pagamento di alcuna somma di denaro in favore dello specializzando, il Tribunale ne rigettò la domanda per l ‘ irretroattività della norma nazionale (d.lgs. n.
257/1991) attuativa delle direttive comunitarie in materia (direttive nn. 75/362/CE, 75/363/CE e 82/76/CE).
Invece con la decisione di secondo grado, sull ‘ implicito presupposto (ritenuto in questa sede erroneo) dell ‘ avvenuto pagamento in favore dello specializzando di adeguata retribuzione, la Corte partenopea ha rigettato la sua domanda di pagamento di ulteriori somme a titolo di differenze retributive.
Le ragioni di fatto (mancato pagamento di somme di denaro e pagamento di retribuzione adeguata) poste rispettivamente a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello sono, perciò, chiaramente diverse tra loro e tale diversità è stata sufficientemente evidenziata con il ricorso per cassazione (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656) sicché l ‘ eccezione di inammissibilità sollevata dai resistenti ai sensi dell ‘ art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., deve essere disattesa.
Tanto precisato il motivo di ricorso è fondato.
3.1. Il fatto decisivo sul quale è incentrata la denuncia di omesso esame è che per i cinque anni del corso di specializzazione per cui è causa nessuna remunerazione è stata corrisposta al ricorrente.
Tale fatto, risultante dagli atti processuali, costituiva il presupposto della domanda ed era anche pacifico tra le parti non essendo mai stato negato dalle Amministrazioni resistenti; lo stesso, come si evince dal motivo di ricorso, rivestiva carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Della mancata percezione di ogni emolumento era stato dato atto anche in sede di appello ma tale circostanza è stata totalmente pretermessa dalla Corte territoriale che ha argomentato il rigetto dell’appello ritenendo l’importo della borsa di studio (in realtà mai corrisposta) di per sé idoneo e sufficiente ai fini dell’adempimento agli
obblighi comunitari (e dunque omettendo del tutto di considerare il suddetto rappresentato fatto decisivo).
Ed allora va ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 e successive pronunce conformi), l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico -fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario.
L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/14, come il ‘tassello mancante’ (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.
E, per quanto sopra evidenziato, è proprio quello che si è verificato nel caso in esame.
3.2. Si aggiunga che, partendo dalle sopra indicate premesse, la motivazione della Corte territoriale risulta anche apparente (vizio comunque denunciato nel corpo del motivo di ricorso, circostanza, questa, che consente, a prescindere dalla formulazione della rubrica, di riqualificare anche in tali termini la violazione lamentata, alla stregua di una lettura non formalista dei motivi di ricorso per cassazione: Cass., Sez. Un., n. 17931 del 24 luglio 2013; Cass. n. 26310 del 7 novembre 2017) in quanto del tutto priva di senso logico e per nulla collegata alla vicenda sub judice (v. ex multis Cass., Sez. Un., n. 22232 del 3 novembre 2016).
Tanto precisato va ricordato che sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass., Sez. Un., 21 novembre 2016 n. 23581, la Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C -617/16 che l’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere
interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice eurounitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.
Nel caso che ci occupa della specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva era già prevista nell’art. 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (così testualmente: chirurgia dell’apparato digerente: Italia: chirurgia dell’apparato digerente). È stata poi anche ricompresa poi negli elenchi del d.m. 31 ottobre 1991.
Ed allora il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame sulla base dei principi sopra evidenziati e provvederà anche in ordine alle spese dl presente giudizio di legittimità.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione