Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 16163/21 proposto da:
-) NOME NOME e NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ;
– resistenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 3 dicembre 2020 n. 6109; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) avevano conseguito la specializzazione in otorinolaringoiatria (NOME COGNOME) ed in medicina RAGIONE_SOCIALEo sport (NOME COGNOME);
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
Oggetto: specializzandi in medicina -tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 20.10.2017 il Tribunale di Roma rigettò la domanda di risarcimento relativa ai due corsi di specializzazione sopra indicati, sul presupposto che essi erano stati iniziati prima del 1983, e quindi prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire le Direttive 75/362 e 75/363.
La sentenza fu appellata dagli odierni ricorrenti,
Con sentenza 3.12.2020 n. 6109 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso fondato su un solo motivo. Le quattro Amministrazioni non hanno notificato controricorso, ma depositato un ‘atto di costituzione’ al fine di partecipare all’ eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con l’unico motivo i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha escluso in toto qualsiasi diritto al risarcimento. Deducono (in modo alquanto prolisso: il periodo RAGIONE_SOCIALE‘ultimo capoverso di p. 16, ad es., è integralmente trascritto nell’ultimo capoverso anche di p. 19) che il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/363 e 75/362 spetta anche a coloro che si iscrissero alla scuola di specializzazione prima
RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine di attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive suddette, se comunque il corso terminò successivamente.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso.
La Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 ‘.
1.2. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinché il giudice di merito applichi il suesposto principio.
Resta ovviamente impregiudicata qualsiasi questione inerente l’equipollenza tra le specializzazioni conseguite e quelle comuni a due Stati membri; così come qualsiasi questione inerente l’eventuale tempestività RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche