Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2883  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 12823/21 proposto
da
-) COGNOME NOME, domiciliato ex  lege all’indirizzo  PEC  del  proprio difensore, difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– ricorrente –
e da
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Coccia NOME, Cogiamanian
Oggetto:
specializzandi
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME; 
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE ;
intimati –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 4.11.2020 n. 5445; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
 Gli  odierni  ricorrenti  sono  laureati  in  medicina  che  si  iscrissero  ad  una scuola di specializzazione post lauream dopo il 1991 (due di essi nel 1991).
Nel 2014 convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) durante  la frequenza  del corso di specializzazione erano  stati remunerati con una borsa di studio RAGIONE_SOCIALE‘importo di lire 21.500.000, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli  Stati  membri  RAGIONE_SOCIALE‘Unione  Europea  avrebbero  dovuto  garantire,  ai  sensi RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CEE.
Chiesero pertanto la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa  comunitaria,  quantificata  in  euro  20.000  per  ciascun  anno  di frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione per ciascuno degli attori.
La domanda fu rigettata sia in primo (Trib. Roma 3.1.2017 n. 22) che in secondo grado (App. Roma 4.11.2020 n. 5445).
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione :
 da  NOME COGNOME, con ricorso fondato su quattro motivi (notificato per primo, e quindi da qualificare come ricorso principale);
dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso unitario fondato su due motivi (notificato per secondo, e quindi da qualificare come  ricorso incidentale).
Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso COGNOME.
Col primo motivo il ricorrente principale denuncia l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello nella parte in cui avrebbe ‘ escluso che la ritardata attuazione di una Direttiva comunitaria (o comunque ritardato adeguamento RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale a quella comunitaria), non comporti un obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato a risarcire il danno cagionato a quei soggetti che hanno subìto un pregiudizio economico, che non avrebbero subito se l’attuazione fosse stata tempes tiva ‘ . Col secondo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui avrebbe escluso ‘ a fronte RAGIONE_SOCIALEa ritardata attuazione di normativa comunitaria,
sussista  una  responsabilità  di  natura  contrattuale  in  capo  allo  Stato,  per condotta non antigiuridica, derivante dall’inadempimento di un’obbligazione di fonte legale ‘ .
Col terzo motivo il ricorrente principale censura la sentenza d’appello nella parte  in  cui  avrebbe  giustificato  il  ritardo RAGIONE_SOCIALEo  Stato  nell’attuazione  RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362 e 75/363 ‘ allegando che la discrezionalità insita nell’opera di attuazione consentirebbe al legislatore di spalmare nel tempo gli effetti di una riforma, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze di bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato’ .
Col quarto motivo il ricorrente denuncia che la sentenza d’appello, oltre a contenere un passaggio incomprensibile al terzo rigo di pag. 7, avrebbe rigettato la domanda tenendo conto unicamente ‘ del contesto giuslavoristico’ , e senza ‘ considerare il fatto che il danno cagionato dalla ritardata attuazione di una Direttiva consiste nella perdita di chance di ottenere quei benefici connessi al miglior trattamento economico che il danneggiato non ha goduto e che avrebbe goduto in caso di attuazione tempestiva, fondamentali per consentirgli di fruire del percorso formativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di specializzazione libero da ‘preoccupazioni esistenziali’.
1.1. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1  c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205,
8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01).
1.2. Reputa opportuno il Collegio aggiungere che il ricorrente principale, là dove  denuncia  ripetute  violazioni  del  diritto  comunitario,  muove  da  un assunto postulato più che dimostrato: e cioè che se il legislatore avesse dato tempestiva  attuazione  alla  Direttiva  82/76,  il  compenso  che  lo  Stato  gli avrebbe  corrisposto  sarebbe  stato  comunque  superiore  a  quello  che  sarà stabilito a partire dal 2006.
Ma lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i  corsi  di  specializzazione  in  medicina  è  una  scelta  discrezionale  che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.
Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione.
Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che:
il rapporto dei frequentanti le scuole di specializzazione prima del 2007 non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103);
b) il diritto comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo circa  la  misura  RAGIONE_SOCIALEa  remunerazione  dovuta  agli  specializzandi  in  medicina (Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del
28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023).
1.3. Il quarto motivo del ricorso principale resta assorbito. Infatti una volta formatosi il giudicato interno – per effetto del rigetto dei primi tre motivi di ricorso sulla insussistenza di un ‘illecito comunitario’ da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, diventa irrilevante discorrere di ‘danni’ di qualsiasi sorta.
2. Il primo motivo del ricorso COGNOME ed all..
Col primo motivo i ricorrenti incidentali (successivi) sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione non poteva ritenersi una ‘remunerazione adeguata’; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di stud io fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento.
2.1 Il  motivo  è    inammissibile  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  360 -bis n.  1  c.p.c.,  per  le ragioni già indicate al § 1.1 che precede.
3. Il secondo motivo del ricorso COGNOME ed all.
Col secondo motivo del ricorso incidentale è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione annuale e RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione.
3.1. Il motivo è  inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c..
Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che:
a) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 200 7 non vantano alcun diritto all’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio in base al tasso d’inflazione  programmato  ( ex  permultis ,  Sez.  1,  Ordinanza  n.  25664  del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n.
24749  del  17.8.2023;  Sez.  3,  Ordinanza  n.  1157  del  17.1.2022;  Sez.  1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023);
b) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano  alcun  diritto  all’adeguamento  triennale  RAGIONE_SOCIALEa  borsa  di  studio  ( ex permultis ,  Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza  n. 1157  del  17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza  n. 28552  del 12.10.2023).
Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso principale e quello successivo;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis RAGIONE_SOCIALEo  stesso  art.  13,  se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa