Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15309-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE INDIRIZZO NORD;
– intimata – avverso la sentenza n. 5417/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 2773/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata accolta la
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2024
CC
domanda di NOME COGNOME, dirigente medico dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di pronta disponibilità per le turnazioni da lui effettuate, in applicazione dell’art. 19 del c.c.n.l. del 1996.
Nel dettaglio, sia il giudice di primo grado che quello di appello ritenevano che le prestazioni effettuate andassero inquadrate nelle prestazioni di cd. pronta disponibilità e a tale stregua remunerate, non potendo trovare ingresso la pretesa dell’originario ricorrente di applicazione della disciplina economica contrattuale dettata per la guardia medica notturna.
Nella motivazione della sentenza il giudice di appello ha disposto la compensazione delle spese del giudizio in considerazione della natura della controversia e della obiettiva controvertibilità della questione.
3.1. In dispositivo, tuttavia, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1700 con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO (difensore del tutto estraneo al giudizio).
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, articolandolo in due motivi.
Resta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
Con la prima censura si denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c e dell’art. 118 r.d. n. 1368 del 1941
1.1. Si lamenta il contrasto irriducibile fra dispositivo (di condanna alle spese della parte appellante) e motivazione (di compensazione delle stesse).
Con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 r.d. n. 1368 del 1941; la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n . 3 c.p.c., dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 1, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, dell’art. 55, comma 2, del c.c.n.l. dell’8.6.2001, parte normativa 1998-2001 e parte economica biennio 19981999, degli artt. 14, 15 e 17 del c.c.n.l. del 3.11.2005 dell’Area della Dirigenza medico-veterinaria del SSN, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003, dell’art. 19 del c.c.n.l. del 5.12.1996 per Area Dirigenza medico veterinaria, parte normativa quadriennio 1994-1997 e parte economica biennio 1994-1995.
2.1. Viene lamentata la nullità della sentenza per essere la motivazione apparente.
2.2. In relazione al comma 1, n. 3 dell’art. 360 c.p.c. si denunzia l’erronea interpretazione della normativa, anche contrattuale, indicata in rubrica, sostenendo – anche attraverso il richiamo ad una serie di documenti enumerati nel motivo (note della direzione sanitaria, fogli di presenza, etc.) -che per le prestazioni effettuate spettino al ricorrente, non l’indennità di pronta disponibilità, bensì gli emolumenti di competenza per l’effettuazione di guardie notturne.
In via preliminare, per ragioni di ordine logico va esaminato il secondo motivo.
3.1. Quanto alla deAVV_NOTAIOa censura di nullità della pronunzia per essere la motivazione apparente, la stessa è infondata.
3.2. La motivazione, seppur sintetica è presente, così argomentando sul punto la sentenza di appello: ‘è pacifico che il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME abbia dato la propria disponibilità a garantire le urgenze di notte e durante i festivi, ma ciò non integra un servizio di guardia medica che -non può essere svolto da un dirigente di struttura complessa qual è l’o dierno appellante -bensì di pronta disponibilità, ricevendo la relativa autorizzazione. (…) Essa (n.d.r. la pronta disponibilità) comporta che il lavoratore debba essere velocemente rintracciato, al di fuori dell’orario di lavoro e che possa raggiungere al più presto il luogo dove effettuare la prestazione urgente. La remunerazione, dunque, tiene conto della disponibilità fornita al di fuori dell’orario no rmale di lavoro ed è prevista dall’art. 17, comma 3, c.c.n.l. invocato che individua una indennità di turno e non per le ore offerte’.
3.3. La mera lettura del passo innanzi riportato rende evidente che la motivazione è presente, sebbene sintetica.
3.3.1. Le ore di lavoro prestate dal ricorrente – scrive il giudice di appello – non possono essere riconAVV_NOTAIOe alle ipotesi di guardia medica, nello specifico, notturna perché il dipendente ha offerto una prestazione differente: la mera reperibilità per l’eventuale effettuazione della prestazione urgente, evidentemente diversa dall’effettuazione dei turni di guardia.
3.4. Va poi valutato l’ulteriore profilo sollevato con la medesima censura, ovvero il diritto del ricorrente a vedere retribuite le prestazioni per cui è causa non quali ore di ‘pronta disponibilità’, ma quali ore di ‘guardia medica notturna’
questione sollevata, anche in via autonoma, ai sensi del n. 3, del comma 1, dell’art. 360 c.p.c.
3.5. Va in primo luogo evidenziata l’inammissibilità del motivo, nella parte in cui richiede una rivalutazione di atti e documenti, non consentita in sede di legittimità.
3.6. In secondo luogo, il mezzo è altresì inammissibile perché al di là della formulazione della rubrica -sovrappone e confonde profili di fatto e questioni di diritto, limitandosi, quanto alla deAVV_NOTAIOa violazione delle disposizioni contrattuali, ad una mera elencazione delle stesse (come sopra al punto 3. riportata) traendone quale conseguenza -senza alcuna argomentazione sul punto -che le attività prestate dal dirigente medico e per cui è causa debbano essere riconAVV_NOTAIOe al servizio di pronta disponibilità sostitutivo di quello di guardia.
3.6.1. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte che nel giudizio di cassazione il ricorrente « ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla AVV_NOTAIOrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (e multis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la
corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005). Il vizio di violazione di legge deve essere deAVV_NOTAIOo, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019). Il vizio va argomentato mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni, evidenziandosi le ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010)» (Cass. S.U. 20.6.2023 n. 18607).
3.7. Conclusivamente il motivo non può essere accolto.
Va invece accolto il primo motivo perché effettivamente sussiste un insanabile contrasto tra motivazione, in cui vengono argomentate le ragioni della compensazione, e dispositivo di condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello.
4.1. Ravvisato il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, ricordato che il giudice di legittimità
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, decidendo nel merito in relazione al motivo accolto, compensa le spese del giudizio di appello; rigetta, nel resto, il ricorso.
compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2024