Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10110 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28093/2020 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5879/2019, depositata il 27.9.2019 della Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Gli attuali controricorrenti si rivolsero al Tribunale di Roma, insieme a molti altri colleghi medici, per chiedere la condanna della RAGIONE_SOCIALE (insieme a vari Ministeri, che attualmente non sono più parti del processo, dopo che la Corte d’Appello ha correttamente la loro carenza di legittimazione autonoma) al pagamento di una somma pari a quella che avrebbero dovuto percepire durante lo svolgimento del corso di specializzazione medica, a partire dal 1°.1.1983, qualora l’Italia avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo, imposto dalla (allora) Comunità europea, di assicurare ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, respinse le domande ed altrettanto fece la Corte d’Appello di Roma, rigettando il gravame proposto contro la sentenza di primo grado.
Con decisione di questa Corte n. 22972/2013, la sentenza d’appello venne però cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, la quale accolse le domande indicando per ciascun medico specializzando la somma dovuta e condannando la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ai relativi pagamenti.
Contro la decisione adottata in sede di rinvio la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo e limitato alla posizione dei medici indicati in epigrafe, i quali si iscrissero a una scuola di specializzazione prima del 1°.1.1983.
I medici si sono difesi con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata nel termine di legge anteriore
alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione e falsa applicazione dell ‘art. 2043 c.c. …, nonché della Direttiva 75/362/CEE (modificata nella Direttiva 82/76/CEE) e della sentenza CGUE del 24.1.2018 (cause riunite C-616 e C-617), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
In sostanza, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto ai medici specializzandi il diritto al pagamento di un importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 nonostante i rispettivi corsi di specializzazione fossero iniziati prima del 1°.1.1983, data entro la quale gli Stati membri avrebbero dovuto adempiere al l’obbligo di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.
Il motivo è infondato, sulla scorta di quanto di recente e in modo condivisibile affermato dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria.
2.1. « Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.
75/362/CEE » (principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 20278/2022, alla cui compiuta motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; successivamente conf., ex multis , Cass. nn. 4060/2024; 12677/2023).
2.2. L’interpretazione favorevole ai medici specializzandi, e fatta propria nella sentenza qui impugnata, è del resto imposta dalla necessità di adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha risposto all ‘ ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite, con la sentenza 3.3.2022 (nella causa C-590/20), dichiarando che l ‘ art. 2, par. 1, lett. c) , l ‘ art. 3, par. 1 e 2, e l ‘ allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29.1.1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto, in data 1°.1.1983, il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1°.1.1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e sia menzionata negli art. 5 o 7 della direttiva 75/363/CEE.
2.3. In definitiva, ciò che rileva è l’epoca di frequenza del corso di specializzazione (che deve essere successiva al 31.12.1982) e non quella di iscrizione al corso (che può essere anche precedente).
Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , nonostante l’esito del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato , che non paga contributo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore solidale dei controricorrenti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 20.2.2024.