Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17921 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9708/2023 R.G. proposto da:
ABU ZIED NEDAL YOUSEF IBRAHIM più 197, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrenti-
e
NOME COGNOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrenti-
e
NOME più 40, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RICERCA,
R.G. 9708/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 23/4/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi per legge dall ‘ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 765/2023 depositata il 1° febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Ritenuto che i dottori NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso;
che a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
che essi aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e che avrebbe dovuto essere loro riconosciuto, con rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe relative somme, essendosi svolti i periodi di
specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006 -2007;
che gli attori chiesero, poi, che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione annuale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio e alla rivalutazione triennale RAGIONE_SOCIALE medesima;
che si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda rilevando che l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzata violazione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie;
che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1° febbraio 2023, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado;
che contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma propongono separati ricorsi: il dott. NOME COGNOME più altri 197 medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a tre motivi, col patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; i dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME, con unico atto affidato a tre motivi, col patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; nonché i dottori NOME COGNOME più altri 40 medici indicati in epigrafe, con un unico atto affidato a quattro motivi, col patrocinio RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO;
che resistono la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri con tre separati controricorsi, ognuno riferito ad uno dei ricorsi suddetti;
che la trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
Considerato che il secondo motivo del ricorso NOME, il secondo motivo del ricorso COGNOME e COGNOME e
il terzo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE pongono tutti la questione RAGIONE_SOCIALE sussistenza del diritto dei medici ricorrenti a percepire sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale;
che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al se l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991;
che, di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sulla citata questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza