Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1787 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1787 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
R.G. 20646/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 9/12/2025
C.C. 14/4/2022
sul ricorso iscritto al n. 20646/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’a ppello di Roma n. 5083/2021 depositata il 15/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La dottoressa NOME COGNOME e un altro foltissimo gruppo di medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e -assumendo di aver frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, RAGIONE_SOCIALEa durata di quattro anni, a decorrere dall’anno accademico 1981-1982, conseguendo il relativo diploma il 22 luglio 1985, senza conseguire alcuna remunerazione -chiese che fosse riconosciuto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie regolatrici RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in suo favore, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 11.103,82 per ogni anno accademico, con rivalutazione e interessi, ovvero al risarcimento del danno.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese, in base al rilievo che l’attrice aveva cominciato il corso di specializzazione prima RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1983-1984, sicché non aveva diritto ad alcun compenso.
La sentenza è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 luglio 2021, ha rigettato il gravame e ha compensato le ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale -richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte all’epoca consolidata che, sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza 24 gennaio 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, i medici specializzandi dovevano essere divisi in tre categorie: quelli che avevano cominciato i corsi prima del 29 gennaio 1982, i quali non avevano diritto ad alcun compenso; quelli che l’avevano cominciata nell’anno 1982, i quali avevano diritto al compenso, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983, e quelli immatricolati dopo quest’ultima data, i quali avevano diritto al compenso per l’intera durata del corso.
Ciò premesso, la Corte capitolina ha osservato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità dei motivi di appello, i detti appellanti avrebbero
dovuto puntualmente allegare il momento di inizio del loro corso, indicandolo «in data non antecedente al 29 gennaio 1982», giacché solo agli specializzandi iscritti successivamente a tale data poteva essere concesso l’adeguato compenso, e ha aggiunto che tale specifica allegazione era mancata.
L a Corte d’appello ha affermato , poi, che sussisteva anche un’ulteriore ragione di inammissibilità. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte «che si duole RAGIONE_SOCIALE‘omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto, ha l’onere di indicare con esattezza al giudice d’appello a quale numero RAGIONE_SOCIALE‘indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato». Ne consegue che «gli appellanti, in applicazione di tale indirizzo, avrebbero avuto dunque l’onere di indicare specificamente il numero RAGIONE_SOCIALE‘indice del fascicolo di parte, in cui si trovavano i singoli documenti, distintamente prodotti (senza quindi produzione cumulativa) a sostegno RAGIONE_SOCIALEa iscrizione e frequenza alle singole specializzazioni, sì che il giudice d’appello, anche a voler prescindere in ipotesi dal difetto di specifica allegazione RAGIONE_SOCIALEa data di inizio dei singoli corsi, fosse comunque in grado di individuare con immediato riscontro nel fascicolo di parte il singolo documento prodotto al riguardo, ed ottenere così contezza RAGIONE_SOCIALEa precisa data di iscrizione ai singoli corsi» (non si deve dimenticare, d’altronde, che il giudizio odierno vedeva appellanti circa 800 medici, divisi in tre diversi appelli poi riuniti). E poiché tale analitica indicazione era mancata, l’appello doveva essere rigettato.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma propone ricorso la dottoressa NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
Le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e dei principi affermati dalla giurisprudenza più recente.
La parte ricorrente osserva che non è contestata la circostanza fattuale per cui ella si è iscritta alla scuola di specializzazione in data 16 febbraio 1982 (anno accademico 1981-1982) e ha conseguito il titolo nel 1985. Questo fatto sarebbe dimostrato dalla documentazione presente in atti e dal certificato stilato dall’RAGIONE_SOCIALE che la ricorrente dichiara di depositare in questa sede, essendo stato emesso «dopo l’emanazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza avverso la quale si ricorre» e che, pertanto, sarebbe producibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 del codice di rito.
Tanto premesso, la ricorrente richiama la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte la quale, richiamando la sentenza 3 marzo 2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE, ha stabilito che il diritto alla remunerazione per l’attività prestata durante la formazione specialistica spetta a tutti i medici che hanno svolto tale attività dopo il 1° gennaio 1983, a prescindere dalla data RAGIONE_SOCIALE‘inizio. Ne consegue che la sentenza sarebbe errata e che dovrebbe essere riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla percezione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione a decorrere dalla data ora indicata.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata, come si è detto, ha affermato -in riferimento ai medici di cui agli atti di appello rubricati ai numeri 6995 del 2013 e 6997 del 2013, fra i quali rientrava l’odierna ricorrente che nessuno di costoro aveva documentato in modo adeguato la data di inizio e di durata del proprio corso di specializzazione.
Ciò premesso, la Corte osserva che la ricorrente non si è in alcun modo fatta carico di contestare la ratio decidendi del provvedimento impugnato, per come emerge dalla motivazione, basata sulla carenza del tenore RAGIONE_SOCIALE‘appello circa la data di inizio del corso di specializzazione e sulla carenza di indicazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione. In pratica il motivo, al di là RAGIONE_SOCIALEa pretesa di produrre in questa sede documenti, non si correla alla motivazione e, anzi, fornisce indiretta conferma RAGIONE_SOCIALEa bontà RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello là dove la ricorrente ha sostenuto, come si è visto, che il certificato attestante l’inizio e la durata del corso sono stati depositati solo nel giudizio odierno. Ed è appena il caso di rilevare l’evidente insostenibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di produrre validamente un atto in sede di giudizio di cassazione , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 cod. proc. civ., quando esso avrebbe ben potuto e dovuto essere tempestivamente prodotto fin dal primo grado.
È corretto il rilievo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente là dove afferma che la Corte d’appello ha deciso la causa richiamando una giurisprudenza di legittimità che è stata poi modificata da questa Corte, a seguito di un confronto con la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea. Ma ciò non toglie che rimanga insuperata la decisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione all’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta a dimostrare l’effettiva data di inizio del corso di specializzazione conseguito.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni intimate.
Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME