Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32664 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32664 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17994/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dell’avvocato NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale d ello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6567/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento del danno per il mancato adempimento delle direttive comunitarie in materia di corsi di specializzazione medica. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 30 ottobre 2019 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello esclusivamente in favore di NOME COGNOME, condannando l’ appellata al pagamento della somma di Euro 25.177,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Premise la corte territoriale che l’adeguata remunerazione spettava, a far tempo dal 1983, solo in favore di coloro che avessero frequentato un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri, senza che potesse farsi riferimento alla normativa di cui alla l. n. 257 del 1991, posto che il successivo decreto aveva regolato le situazioni future, e che il mancato inserimento di un corso nell’elenco delle specializzazioni non era di ostacolo in presenza di un corso del tutto analogo a quello istituito in almeno altri due Stati membri. Osservò quindi che era onere della parte allegare e provare la detta equipollenza, a nulla rilevando che in epoca successiva fosse intervenuto l’inserimento nel decreto ministeriale. Aggiunse che in applicazione di tali pr incipi andava respinto l’appello proposto da NOME COGNOME (chirurgia d’urgenza e chirurgia oncologica) ed accolto quello proposto dall’altra appellante, la cui domanda, proposta in relazione all’iscrizione nell’anno accademico 1982 -1983 alla scuola di specializzazione quadriennale in ostetricia, pediatria e ginecologia, era fondata limitatamente a nove mesi del primo anno accademico e ai
tre anni successivi, per cui competeva l’importo indicato in dispositivo sulla base annua comunemente applicata di Euro 6.713,94.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ… E’ stata presentata memoria dalla controricorrente. Il pubblico ministero non ha presentato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nella sentenza manca l’esposizione succinta dei fatti di causa, essendosi la Corte limitata a richiamare precedenti giurisprudenziali, e senza neanche richiamare le eccezioni proposte dalla controparte. Aggiunge che non risultano illustrate le ragioni di rigetto dell’appello proposto da NOME COGNOME.
Il motivo è infondato. Premesso che l’art. 132 prevede che la sentenza debba contenere la ‘concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione’ e che l’art. 118 att. specifica la ‘concisa esposizione’ in termini di ‘succinta esposizione’, la quale può anche tradursi nel richiamo a ‘precedenti conformi’, il fatto funzionale alla decisione, per quanto riguarda l’appello disatteso, è sufficientemente esposto con l’indicazione della scuola di specializzazione frequentata e l’illustrazione delle ragioni giuridiche e di fatto ostative all’accoglimento della domanda, evidentemente, come si intende agevolmente, sul presupposto della mancata allegazione e prova della equipollenza del corso in questione a quelli riconosciuti dalla disciplina di fonte comunitaria.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma secondo, Cost. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha fatto applicazione della legge, ma di
un’interpretazione, neppure peraltro pacifica, e che alla base della decisione vi è solo il precedente orientamento giurisprudenziale richiamato, nonostante l’inesistenza del principio di vincolatività del precedente giudiziale.
Il motivo è inammissibile. La censura assume una ratio decidendi che non si ricava della sentenza impugnata ed è pertanto priva di decisività. La Corte d’appello non ha fatto alcuna applicazione di un principio di vincolatività del precedente, ma ha intessuto la motivazione in diritto mediante il richiamo agli indirizzi giurisprudenziali condivisi, in ossequio peraltro a quanto previsto dall’art. 118 att. c.p.c., inverandosi, come evidente, il principio costituzionale di soggezione alla legge mediante l’interpretazione (giurisprudenziale) di quest’ultima.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 direttiva 82/76, 3 Cost., 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 220 TCE. Osserva la parte ricorrente che in favore di NOME COGNOME, in luogo dell’importo liquidato, peraltro senza indicazione del relativo parametro, spetta quello previsto dall’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, essendosi l’adempimento comunitario concretizzato prima con quest’ultimo decreto legislativo, e poi con i DPCM del 2007.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre
nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante da ultimo Cass. sez. U. n. 30649 del 2018, secondo un indirizzo risalente a Cass. n. 1917 del 2012).
E’ appena il caso di aggiungere che si intende che la corte territoriale ha fatto applicazione dell’art. 11 della l. n. 370 del 1999, indicato in motivazione come quello ‘comunemente applicato’, alla luce dell’importo liquidato.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 direttiva 75/362, 8 d. lgs. n. 257 del 1991. Osserva la parte ricorrente che in favore di NOME COGNOME, che ha frequentato negli anni 19801985 il corso di specializzazione in chirurgia d’urgenza e negli anni 19851989 quello in chirurgia oncologica, spetta l’adeguata remunerazione per i periodi successivi al 31 dicembre 1982, sulla base del criterio della equipollenza e della espressa previsione nel D.M. del 31 ottobre 1991 del corso di oncologia clinica e di quello di chirurgia generale, dei quali è specificazione il corso di chirurgia oncologica. Aggiunge che alla luce della detta espressa menzione dei corsi non vi era alcun obbligo di ulteriore allegazione per dimostrare la spettanza del diritto in questione.
Il motivo è infondato. In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto
od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’equipollenza alle specializzazioni incluse negli elenchi deve pertanto essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Irrilevante è il richiamo al D.M. del 31 ottobre 1991. Come sempre affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25414 del 2022; n. 20303 del 2019), se il corso di specializzazione, come nella specie, si è svolto antecedentemente l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 1991, non può attingersi a quest’ultimo per il riconoscimento della remunerazione.
Ad ogni buon conto, va rammentato che circa ‘Chirurgia d’urgenza e di Pronto Soccorso’, come affermato da Cass. n. 1059 del 2019, è da escludere la valutazione di equipollenza con riferimento a tale specializzazione e, per riprendere quanto affermato di recente da Cass. n. 25363 del 2022, « questa Corte ha già rilevato che la Chirurgia d’urgenza non è inclusa nell'”acquis communautaire” (v. Cass. 08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059, pag. 15, che richiama la direttiva n. 362/1975, CEE; v. anche Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217)». Circa invece ‘Chirurgia oncologica’ , l’equipollenza alle previsioni comunitarie è stata negata da Cass. n. 19099 del 2020, cui sono conformi Cass. n. 33634 del 2022 e Cass. n. 25388 del 2023.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare
atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2023 nella camera di