Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33787 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
R.G. 2645/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/11/2025
C.C. 14/4/2022
sul ricorso iscritto al n. 2645/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
COGNOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOVELLO ROMEO, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
COGNOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-ricorrenti-
contro
PRESIDNOME DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrenti- avverso la SENTNOME RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 4504/2021 depositata il 18/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I dottori NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe, unitamente ad altri che non sono più parti del giudizio odierno, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di RAGIONE_SOCIALE da loro positivamente concluso.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in RAGIONE_SOCIALE e di aver conseguito ciascuno una diversa RAGIONE_SOCIALE, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE -un incremento del compenso in favore dei
medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006 -2007. Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe relative somme, essendosi svolti i periodi di RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente l’anno accademico 2006 -2007.
Chiesero, poi, che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione e alla rivalutazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio.
Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzata violazione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie.
La decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 giugno 2021, ha rigettato entrambi gli appelli e ha compensato le ulteriori spese del grado.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda principale dei medici rilevando che, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia UE e RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi validamente compiuto già con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991; ragione per cui l’aumento dei compensi stabilito col d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 non faceva insorgere in capo a coloro i quali avevano frequentato i corsi in anni precedenti il diritto all’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuova e più favorevole disciplina. La direttiva 93/16/CEE, d’altra parte, nulla aveva innovato rispetto al passato, posto che le direttive 75/326 e 75/363 CEE non contenevano alcuna definizione comunitaria del livello RAGIONE_SOCIALE remunerazione da considerare adeguato.
A tale conclusione la Corte romana è pervenuta anche in base al rilievo che la prestazione di lavoro dei medici specializzandi non poteva essere equiparata a quella di un lavoratore subordinato.
Quanto ai richiesti incrementi retributivi, costituiti dalla indicizzazione annuale e dalla rivalutazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio, la Corte di merito ha rigettato la relativa domanda, richiamando la sentenza n. 18670 del 2017 di questa Corte.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma propongono ricorso il dott. NOME COGNOME e gli altri 139 medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a nove motivi.
Resistono la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri e con un unico controricorso.
La trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per aver rigettato la domanda dei medici relativa al riconoscimento del loro diritto al versamento dei contributi previdenziali e a percepire il migliore trattamento economico di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per aver respinto la domanda volta al recupero RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuo RAGIONE_SOCIALE remunerazione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per aver respinto la domanda volta al recupero RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE remunerazione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 del TFUE, in ordine al diritto alla copertura previdenziale.
Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale prospettata a proposito RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale prospettata a proposito RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999 in riferimento all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
Con il settimo motivo di ricorso, ‘in via subordinata’ si deduce ‘eccezione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999’ in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
Con l’ottavo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, assumendo violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. in relazione al n. 3) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ed ancora nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione al n. 4) di tale norma.
Con il nono motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver disposto la condanna alle spese degli appellanti nella misura di euro 60.000 complessivi, assumendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., del d.m. n. 55 del 2014, RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4), del codice di rito.
Il Collegio osserva che i primi tre motivi di ricorso ripropongono, anche se con qualche modesta diversità di sfumature, una serie di questioni già esaminate da questa Corte in una serie innumerevole di pronunce.
Tali censure sostengono, in pratica, che, pacifica essendo l’identità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese dai ricorrenti rispetto a quelle dei medici ospedalieri, lavoratori subordinati, il trattamento economico dovrebbe essere il medesimo; e si rileva che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi. I ricorrenti aggiungono, poi, che, in base all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari RAGIONE_SOCIALEe relative borse di studio spetterebbero sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale.
10.1. Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 (seguita da numerosissime altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, n. 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020, n. 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, 21 gennaio 2021, n. 1114, 17 novembre 2021, n. 34882, 16 settembre 2022, n. 27287, 30 aprile 2024, n. 11630, e 30 gennaio 2025, n. 2232) questa Corte ha affrontato un caso identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare piena e convinta continuità. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento già assunto dalla Sezione Lavoro di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449).
10.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi.
Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, stabilì in favore dei medici ammessi alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso
programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018).
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, con le relative successive modificazioni. Tale decreto -in seguito ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266 -riorganizzò l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione -lavoro’ e poi ‘contratto di formazionespecialistica’, art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall’ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno
accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005 -2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
10.3. Compiuta questa breve premessa normativa, il cuore RAGIONE_SOCIALE questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.
Le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che la decisione odierna intende ulteriormente confermare. Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando ), non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione RAGIONE_SOCIALEe tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe difettive» di cui all’Allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando ). È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla
scadenza del termine di adempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.
Tuttavia -e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrenti non hanno colto -lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema RAGIONE_SOCIALE formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato RAGIONE_SOCIALE‘adeguata retribuzione». In altri termini, in conformità all’ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE introdotto con il
decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALE remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi».
Ragione per cui l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 in causa C131/97, COGNOME, e 3 ottobre 2000 in causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.
10.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c’è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018).
Osserva il Collegio che il differimento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 -che è una normativa più favorevole -rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 Cost. sul versante RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.
Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. Sicché i rilievi dei ricorrenti contenuti specificamente nel quarto motivo, sui quali si insiste particolarmente anche in memoria, non sono idonei a far sì che questa Corte si discosti da tale ormai fermissimo orientamento.
10.5. Le ulteriori censure aventi ad oggetto il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuo RAGIONE_SOCIALE remunerazione al tasso programmato di inflazione e di rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE remunerazione medesima sono state anch’esse affrontate da questa Corte in una serie innumerevole di decisioni.
La Corte d’appello ha correttamente richiamato, in argomento, la giurisprudenza secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE sanitario nazionale destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l’ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572, e le ordinanze 16 settembre 2022, n. 27287, e 23 novembre 2022, n. 34403).
È stato anche detto che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le Sezioni Unite, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670 e la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonché le ordinanze 19 ottobre 2020, n. 22633, 1° aprile 2021, n. 9104, e 22 marzo 2022, n. 9215).
Tale costante orientamento ha ricevuto l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 19 luglio 2024, n. 20006, alla quale l’odierna decisione intende adeguarsi integralmente.
Non sussistono ragioni per discostarsi da quest’ormai pacifica giurisprudenza.
10.6. Consegue dall’insieme di tali argomenti che i primi tre motivi RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso sono tutti inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1) cod. proc. civ., esistendo sul punto una giurisprudenza consolidata, che va ulteriormente confermata; come pure è inammissibile il quarto motivo, posto che le considerazioni svolte danno piena ragione del perché non si debba fare luogo ad un’ulteriore rimessione RAGIONE_SOCIALE questione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
I motivi quinto, sesto, settimo e ottavo del ricorso possono darsi per assorbiti sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ampia motivazione che precede, dalla quale emergono le ragioni per le quali non vi sono margini per proporre questioni di legittimità costituzionale.
Residua, infine, il nono motivo, che ha ad oggetto le spese processuali.
A questo proposito, il Collegio osserva quanto segue.
La censura, innanzitutto, è proposta in modo generico, perché in essa si osserva che la condanna alla somma di euro 60.000 più accessori sarebbe «del tutto spropositata quanto illegittima», oltre a non essere sorretta «da alcuna motivazione». Andando oltre tali formule che appaiono di stile, nessuna concreta censura il motivo pone circa l’eventuale superamento, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, dei massimi tariffari; tenendo presente che al caso in esame risultava applicabile lo scaglione di valore che va da euro 52.000 ad euro 260.000.
Inesatto è, poi, l’ulteriore rilievo secondo cui la condanna alle spese avrebbe fatto seguito al rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande degli odierni ricorrenti «pronunciato pur in presenza di una giurisprudenza sempre più
contrastante in materia», posto che nel 2021, anno in cui la Corte d’appello ha pronunciato la sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità era già da tempo consolidata nel senso che oggi si è ulteriormente ribadito.
Si può infine aggiungere, ad abundantiam , che, applicando alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.), la condanna inflitta dalla Corte d’appello non supera comunque i massimi tariffari.
13. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022, sopravvenuto a regolare le spese processuali.
Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 34.000, più spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il 21 novembre 2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME