Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2240 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1202/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, tutti rappresentati e difesi per legge RAGIONE_SOCIALE‘ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA), elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrenti-
MEDICI SPECIALIZZANDI.
R.G. 1202/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/12/2024
C.C. 14/4/2022
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 2813/2020 depositata il 12/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME, insieme agli altri medici indicati in epigrafe, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di RAGIONE_SOCIALE da loro positivamente concluso.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in RAGIONE_SOCIALE e di aver conseguito ciascuno una diversa RAGIONE_SOCIALE, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE -un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006 -2007. Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe relative somme, essendosi svolti i periodi di RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente l’anno accademico 2006 -2007.
Chiesero, poi, che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio e all’incremento annuale RAGIONE_SOCIALE medesima.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di
legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda rilevando, tra l’altro, che la legittimazione passiva spettava soltanto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche ai singoli Ministeri.
La decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2020, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado.
La Corte territoriale ha premesso che doveva ritenersi sussistente la legittimazione passiva anche dei Ministeri convenuti, costituendo essi, comunque, articolazioni RAGIONE_SOCIALE‘unico Governo RAGIONE_SOCIALE Repubblica, ma ha aggiunto che tale affermazione era indifferente ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sull’ an debeatur .
Ciò premesso, la Corte d’appello ha rigettato la domanda principale dei medici rilevando che, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia UE e RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi validamente compiuto già con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991; ragione per cui l’aumento dei compensi stabilito col d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 non faceva insorgere in capo a coloro i quali avevano frequentato i corsi in anni precedenti il diritto all’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuova e più favorevole disciplina. La direttiva 93/16/CEE, d’altra parte, nulla aveva innovato rispetto al passato, posto che le direttive 75/326 e 75/363 CEE non contenevano alcuna definizione comunitaria del livello RAGIONE_SOCIALE remunerazione da considerare adeguato.
A tale conclusione la Corte romana è pervenuta anche in base al rilievo che la prestazione di lavoro dei medici specializzandi non poteva essere equiparata a quella di un lavoratore subordinato.
Quanto ai richiesti incrementi retributivi, costituiti dalla indicizzazione annuale e dalla rivalutazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio, la Corte di merito ha rigettato la relativa domanda, richiamando le decisioni 27 luglio 2017, n. 18670, e 23 febbraio 2018, n. 4449, di questa Corte.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori COGNOME e COGNOME, insieme agli altri dieci medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a sei motivi.
Resistono la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri con un unico controricorso.
Fissata per la decisione la camera di consiglio del 26 marzo 2024, questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 13 maggio 2024, n. 13140, ha disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALE decisione a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sulla questione rimessa dall’ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, rilevante ai fini del quinto motivo di ricorso.
La trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento, sul rilievo che la Corte d’appello, avendo rilevato come fosse stringata la motivazione resa dal Tribunale, avrebbe dovuto dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado anziché procedere all’integrazione RAGIONE_SOCIALE relativa motivazione.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Anche volendo ammettere, in via di mera ipotesi, che la sentenza del Tribunale fosse affetta da vizi tali da renderla nulla, per pacifica giurisprudenza di questa Corte il giudice d’appello è tenuto, in tale ipotesi, a rimediare alla nullità e a decidere nel merito la causa, salvo che non si tratti di vizio che comporti la
rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice (così, tra le molte, l’ordinanza 16 ottobre 2023, n. 28744); il che è esattamente quello che la Corte d’appello ha fatto, provvedendo a decidere tutte le questioni e confermando l’esito decisorio finale.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata, dando per pacifica la circostanza secondo cui lo Stato italiano aveva adempiuto alle direttive comunitarie in tema di medici specializzandi già con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non avrebbe in effetti risposto al quesito posto in appello volto ad affermare esattamente il contrario, e cioè che l’adempimento statuale si sarebbe avuto solo con il d.lgs. n. 368 del 1999.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha risposto motivatamente a tutte le questioni poste nell’atto di impugnazione, ivi compresa quella avente ad oggetto le ragioni RAGIONE_SOCIALE inapplicabilità, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, come meglio si dirà esaminando il successivo quarto motivo.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe illustrato le ragioni per le quali la mancata applicazione, in favore dei medici ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE normativa successiva più favorevole non avesse carattere discriminatorio.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già esposte in relazione al motivo precedente.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2934 cod. civ., degli artt. 13
e 16 RAGIONE_SOCIALE direttiva 82/76 e degli artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.
I ricorrenti sostengono che solo con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 1999 e con i relativi d.P.C.m. del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, si sarebbe attuato il pieno adempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano e il conseguente diritto dei ricorrenti alla percezione RAGIONE_SOCIALEe diverse e più elevate somme previste dalla normativa successiva.
4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1) cod. proc. civ., posto che sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 (seguita da numerosissime altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, n. 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020, n. 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, 21 gennaio 2021, n. 1114, 17 novembre 2021, n. 34882, 16 settembre 2022, n. 27287, e 30 aprile 2024, n. 11630) questa Corte ha affrontato un caso identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare piena e convinta continuità. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento già assunto dalla Sezione Lavoro di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449).
4.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi.
Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, stabilì in favore dei medici ammessi alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000.
Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere
dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018).
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, con le relative successive modificazioni. Tale decreto -in seguito ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266 -riorganizzò l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione -lavoro’ e poi ‘contratto di formazione -specialistica’, art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento,
richiamata dall’ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 20062007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005 -2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
4.3. Compiuta questa breve premessa normativa, il cuore RAGIONE_SOCIALE questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all ‘ obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.
Le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che la decisione odierna intende ulteriormente confermare. Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando ), non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione RAGIONE_SOCIALEe tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe difettive» di cui all’Allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando ). È opportuno ricordare, del resto, che il
termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.
Tuttavia -e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrenti non hanno colto -lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa RAGIONE_SOCIALE‘ Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema RAGIONE_SOCIALE formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi
affermato RAGIONE_SOCIALE‘adeguata retribuzione». In altri termini, in conformità all’ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALE remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi».
Ragione per cui l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘ Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 in causa C-131/97, COGNOME, e 3 ottobre 2000 in causa C-371/97, COGNOME); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.
4.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c’è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il Collegio che il differimento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 -che è una normativa più favorevole -rientrava nella discrezionalità del legislatore,
sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 Cost. sul versante RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.
Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno.
4.5. Da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni per discostarsi.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, per avere la Corte d’appello negato agli odierni ricorrenti il diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio e RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale RAGIONE_SOCIALE medesima.
5.1. Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1) cod. proc. civ., posto che anche su questo punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
La Corte d’appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l’ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572,
e le ordinanze 16 settembre 2022, n. 27287, e 23 novembre 2022, n. 34403).
È stato anche detto che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le Sezioni Unite, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670 e la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonché le ordinanze 19 ottobre 2020, n. 22633, 1° aprile 2021, n. 9104, e 22 marzo 2022, n. 9215).
Tale giurisprudenza ha ricevuto anche l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 19 luglio 2024, n. 20006, e non sussistono ragioni per discostarsene.
Con il sesto motivo di ricorso, erroneamente rubricato come quinto, si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., sul rilievo che la posizione dei medici specializzandi dovrebbe essere in tutto equiparata a quella dei lavoratori subordinati.
6.1. Il motivo rimane assorbito alla luce di quanto detto a proposito dei motivi precedenti.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito, tuttavia, non può seguire la condanna alle spese a carico dei ricorrenti, posto che il controricorso è tardivo; notificato il ricorso, infatti, in data 8 gennaio 2021, il controricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato fu notificato soltanto il successivo 24 marzo 2021, cioè ben oltre il termine di legge.
Sussistono però i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza