Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16078 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16078 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33151/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 2175/2019 depositata il 29 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Numerosi medici, fra i quali l’odierno ricorrente , convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione.
Premesso di essere medici specializzati in varie discipline mediche in anni successivi all’anno 1991 e di aver percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, pari a Lire 21.500.000 annuali, lamentarono: la mancata corresponsione RAGIONE_SOCIALE adeguata remunerazione in misura corrispondente a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007 e successivi; la mancata applicazione dei benefici previsti dal d.lgs. n. 368 del 1999 nonché dal decreto attuativo del 6 luglio 2007.
Chiesero, altresì, la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, RAGIONE_SOCIALE somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs n. 257/91, nonché RAGIONE_SOCIALE somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza n. 14535 del 2013, rigettò le domande.
Con sentenza n. 2175/2019, depositata il 29 marzo 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto rilevando, quale ragione più liquida, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria , compensando integralmente le spese.
Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione con due mezzi.
Le amministrazioni intimate non svolgono difese nella presente sede.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 ».
Lamenta che la Corte d’Appello ha respinto il gravame, escludendo la responsabilità risarcitoria RAGIONE_SOCIALEo Stato, sull’erroneo presupposto che la disciplina introdotta dal d.l.gs. n. 368 del 1999 ed i relativi decreti attuativi del 2007 fossero il risultato di una scelta discrezionale, riservata esclusivamente al legislatore RAGIONE_SOCIALE, e che le direttive successivamente intervenute non imponessero alcun altro obbligo di trasposizione.
Sostiene che, in tal modo, la sentenza si pone in contrasto con l’obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di riconoscere una remunerazione adeguata ai medici specializzandi omettendo in particolare di considerare, appunto alla luce RAGIONE_SOCIALEe disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 368 del 1999, che il requisito RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza a suo tempo discrezionalmente determinato era venuto scemando per effetto dei processi inflazionistici e RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione all’aumento RAGIONE_SOCIALE ricchezza RAGIONE_SOCIALE, nel che andavano individuate le ragioni per accordare agli istanti gli incrementi retributivi meglio disciplinati dal citato testo di legge.
Deduce che, su tale questione interpretativa, si sarebbe dovuto interpellare il giudice UE onde chiarisca « se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato membro non solo, come è ovvio, di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, RAGIONE_SOCIALE disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento RAGIONE_SOCIALEe situazioni di fatto » e « se la direttiva comunitaria 82/76 CEE, oltre a stabilire l’obbligo di determinare discrezionalmente l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l’obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal
generalizzato aumento dei redditi collegato all’aumento del PIL reale ».
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ».
Lamenta che la Corte d’appello ha respinto il gravame in punto di mancato riconoscimento degli adeguamenti derivanti dalle variazioni nell’indice del costo RAGIONE_SOCIALE vita e dalla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE borsa di studio in base ai miglioramenti intervenuti in sede di contrattazione collettiva sul presupposto che per effetto RAGIONE_SOCIALE legislazione richiamata, successiva al d.lgs. 257/1991, quegli incrementi che quest’ultimo riconosceva erano stati congelati, sebbene proprio in ragione di ciò la remunerazione dei medici in formazione fosse divenuta inadeguata e si rendesse dunque configurabile la responsabilità risarcitoria RAGIONE_SOCIALEo Stato per inottemperanza degli obblighi unionali.
Il primo motivo è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
La Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa.
Questa Corte, infatti, a più riprese -e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. n. 3867 del 2023, 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022 -ha avuto occasione di chiarire che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la l. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l’opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dall’art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal d.lgs. 257/1991, di modo che il moRAGIONE_SOCIALEo retributivo introdotto a seguito del d.lgs. n. 368 del 1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.
Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come pure si è ripetutamente fatto, che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa» (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore RAGIONE_SOCIALE determinare «nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO; 18/10/2022,
n. NUMERO_DOCUMENTO; 18/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi con riferimento al secondo motivo.
Si è invero in pari modo consolidato anche il principio secondo il quale l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 d.lgs. 257/1991.
5.1. Questa Corte, infatti, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, sulla scorta di una attenta analisi RAGIONE_SOCIALE normativa, che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 RAGIONE_SOCIALE‘1/04/2021; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, citt.) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.
5.2. È stato in tal senso in particolare evidenziato che, con
riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale.
Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; RAGIONE_SOCIALE l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22 e RAGIONE_SOCIALE l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l’art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui «le disposizioni RAGIONE_SOCIALE l. n. 289 del 2002, art. 36 così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013») danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
5.3. È stato anche evidenziato come, rispetto alla questione RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento agganciato all’evolversi RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, l’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano
per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione. Infatti, il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale.
5.4. È stato peraltro rilevato che la tesi RAGIONE_SOCIALE reviviscenza degli aggiornamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere avallata oltre che alla luce RAGIONE_SOCIALEe successive disposizioni già sopra ricordate (§ 5.2), anche per una ragione intrinseca alla disposizione che quella norma aveva abrogato.
Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005 -2006 (art. 46, comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come sostituito dal comma 300 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 266 del 2005).
Tale disposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005 -2006, come effetto RAGIONE_SOCIALE permanenza d ell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento (v. Cass. 07/10/2022, n. 29311).
5.5. Va pure evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di
incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).
6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Non avendo le amministrazioni intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo i ntrodotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza