Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20779/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO . P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI FIRENZE, RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PERUGIA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 505/2021 depositata il 12/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ed altri medici convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, nonché una serie di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale RAGIONE_SOCIALE
borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato ed all’applicazione dei benefici economici e contributi di cui al d lgs. n. 368 del 1999, nonché la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale adito, per quanto qui rileva, rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appelli gli attori ed appello incidentale le Amministrazioni convenute. Con sentenza di data 12 febbraio 2021 la Corte d’appello di Roma, previa riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, rigettò gli appelli.
Osservò la corte territoriale, in base alla giurisprudenza di legittimità, quanto segue: doveva escludersi la natura subordinata RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dagli specializzandi; non spettavano né l’incremento annuale RAGIONE_SOCIALE borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato, né la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo; per gli anni accademici anteriori al 2006-2007 trovava applicazione il d. lgs. n. 257 del 1991. Aggiunse che risultava assorbito l’appello incidentale.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e altri centosettantotto medici sulla base di quattro motivi e resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, che hanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da NOME COGNOME e gli altri
centosettantotto medici, nonché dall’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
va premesso che, nonostante sia presente ricorso in materia lavoristica, la circostanza è irrilevante perché, investita una sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione RAGIONE_SOCIALE‘esame di un ricorso da devolvere, invece, alla sezione lavoro RAGIONE_SOCIALE stessa Corte, la necessità di dare applicazione al principio costituzionale sulla “durata ragionevole” del processo, unitamente alla constatazione RAGIONE_SOCIALE‘assoluta ininfluenza RAGIONE_SOCIALE circostanza sul piano RAGIONE_SOCIALE regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, escludono la necessità di rimettere il ricorso al Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (Cass. n. 9148 del 2013).
Va previamente disposta la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c..
Muovendo dal ricorso previamente proposto, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALE Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99, RAGIONE_SOCIALE artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’alt. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993,1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’alt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. Osserva la parte ricorrente che, ai fini
RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione, spetta l’incremento rispetto al tasso annuale di inflazione e la rideterminazione ogni triennio parametrata ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva.
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza.
L’importo RAGIONE_SOCIALE borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, né all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l’importo RAGIONE_SOCIALE borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALE borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 RAGIONE_SOCIALE‘1/04/2021; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALE borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita per gli anni accademici successivi al
1992/1993, né all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.
In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; RAGIONE_SOCIALE L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22 e RAGIONE_SOCIALE L. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui “le disposizioni RAGIONE_SOCIALE L. n. 289 del 2002, art. 36 così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013″) danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALE singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
E’ stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento agganciato all’evolversi RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, abbia stabilito che “a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALE borse di
studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 19982000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1″, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione. Infatti, il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all’intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale.
Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALE norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALE Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost, RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 370/99, RAGIONE_SOCIALE artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266., in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c. Osserva la parte ricorrente che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione, e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del principio del danno effettivo, deve essere riconosciuta la differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato in base al nuovo
importo di adeguata remunerazione previsto dal d. lgs. n. 368 del 1999, che rappresenta l’atto di adempimento con il quale lo Stato italiano ha nuovamente stabilito l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione, prendendo atto RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE ‘importo stabilito dal d. lgs. n. 257 del 1991.
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza.
Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALE precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento RAGIONE_SOCIALE propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALE scuole RAGIONE_SOCIALE, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le RAGIONE_SOCIALE (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (fra le tante, Cass. n. 8503 del 2020 e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023).
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è motivazione circa il motivo di impugnazione relativo al giorno di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in relazione alla domanda risarcitoria.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è omessa pronuncia sul motivo di appello con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda per la mancata inclusione dei corsi di RAGIONE_SOCIALE nell’elenco allegato alla direttiva.
I motivi terzo e quarto sono inammissibili perché la statuizione di cui si denuncia l’omissione deve intendersi assorbita nella sentenza impugnata, e ciò anche con riferimento ai medici che avrebbero frequentato corsi non rientranti nella disciplina comunitaria, avendo costoro, come si legge nel motivo di appello trascritto nel ricorso, comunque percepito la borsa di studio di cui al d. lgs. n. 257 del 1991.
L’inammissibilità del ricorso determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto la protrazione RAGIONE_SOCIALE‘effetto di blocco RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento oltre il termine indicato dal Tribunale.
Passando al ricorso successivamente proposto, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 Cost.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE legge essendosi limitata a richiamare i precedenti giurisprudenziali.
Il motivo è inammissibile. La censura è priva di specificità, posto che la stessa parte ricorrente afferma che il giudice ha fatto applicazione di un’interpretazione del diritto, per cui non si comprende a cosa si faccia riferimento denunciando una mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE legge. E’ appena il caso di ricordare che in base all’art. 118 att.
cod. proc. civ. la motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione può consistere anche del riferimento a precedenti conformi.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost.. Osserva la parte ricorrente che, sulla base di una pluralità di elementi ricorrenti, il rapporto di lavoro ha natura subordinata.
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza.
L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore RAGIONE_SOCIALE specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno RAGIONE_SOCIALE interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica RAGIONE_SOCIALE stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. n. 18670 del 2017).
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991. Osserva la parte ricorrente che spetta l’incremento rispetto al tasso annuale di inflazione e la rideterminazione ogni triennio parametrata ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva.
Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del primo motivo del ricorso precedente.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 13, 16 direttiva 82/76, 3 Cost. e 37, 38 e 39 d. lgs. n. 368 del 1999. Osserva la parte ricorrente che soltanto con i D.P.C.M. del 2007 l’ordinamento è stato finalmente adeguato alle prescrizio ni comunitarie in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, per cui non è dato intendere perché il trattamento giuridico ed economico previsto dai detti D.P.C.M. trovi applicazione solo a partire da una certa epoca.
Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di inammissibilità del secondo motivo del ricorso precedente.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti RAGIONE_SOCIALE responsabilità aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi proposti in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione dei ricorsi, era consolidato in termini chiari ed inequivoci.
Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, con l’assorbimento del ricorso incidentale.
Condanna COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
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Condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, ed oltre alla somma di Euro 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 febbraio 2024 nella camera di