Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2058 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2058 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
Oggetto: medici specializzandi -risarcimento del danno da violazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 28484/22 proposto da:
-) NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOMECOGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE e dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’ RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 3 maggio 2022 n. 2888; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 21 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991.
Nel 2016 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.
Chiesero pertanto la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria.
Con sentenza 11.1.2019 n. 715 il Tribunale rigettò la domanda.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 3.5.2022 n. 2888 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La Corte territoriale ritenne che lo RAGIONE_SOCIALE italiano diede attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91, e che il diritto comunitario non imponeva alcun vincolo agli Stati membri per quanto concerne il livello RAGIONE_SOCIALEa remunerazione.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti. La RAGIONE_SOCIALE ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di plurime disposizioni di legge e di cinque Direttive comunitarie (genericamente indicate senza ulteriori precisazioni).
Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione non poteva ritenersi una ‘remunerazione adeguata’; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento.
1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la sentenza
capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01).
1.2. Non idonee a scalfire questo consolidato orientamento sono le deduzioni svolte dai ricorrenti nella memoria illustrativa. Essa, anzi, svela ancor più la temerarietà RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti, come si dirà.
La difesa dei ricorrenti, infatti, a torto discorre di ‘ criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria’ per la determinazione del compenso dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione. La giurisprudenza di Lussemburgo, infatti, non solo non ha mai fissato alcun ‘criterio di determinazione ‘ RAGIONE_SOCIALEa misura del compenso di cui si discorre; ma neanche avrebbe potuto farlo: le Direttive 75/362 e 75/363, infatti, non vollero affatto uniformare la disciplina degli Stati membri quanto al trattamento dei medici: per farsene convinto, basterà rinviare il difensore dei ricorrenti al VII Considerando RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362, ove si legge a chiare lettere che il coordinamento da essa introdotto non ha lo scopo di ‘ armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialisti ‘, ma solo quello di consentire il reciproco riconoscimento dei diplomi di laurea e di medico specialista, e che pertanto la direttiva intendeva introdurre il reciproco riconoscimento dei diplomi, ma ‘ non un’equivalenza materiale RAGIONE_SOCIALEe formazioni cui si riferiscono tali diplomi ‘ (così si legge nel successivo VIII Considerando).
Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti a ll’adeguamento periodico previsto dall’art. 6 d. lgs. 257/91.
2.1. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai
corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002.
Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
2.2. Non condivisibili sono le deduzioni svolte nella memoria illustrativa, intese a mettere in discussione i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 20006/24, già ricordata.
La difesa dei ricorrenti torna a sostenere che il ‘blocco’ RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento triennale introdotto dalle misure di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica non avrebbe riguardato il periodo compreso tra il 1995 ed il 1997, e che la sentenza 20006/24 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sarebbe ‘ non soddisfacente, per non aver reso, in modo esauriente, i chiarimenti invocati dal Collegio remittente ‘.
A tale singolare lettura RAGIONE_SOCIALEa decisione nomofilattica basterà replicare che nimium altercando veritas amittitur , e che la decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite cui spetta garantire ‘l’esatta applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 65 ord. giud. non potrebbe essere più chiara: il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma quinto, d.l. 384/92, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 449/97 bloccò ai livelli raggiunti nel 1992:
l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio;
‘di ogni tipo di adeguamento’ RAGIONE_SOCIALEe borse di studio (Cass. S.U. 20006/24, passim , ma spec.te §§ 31 e ss.).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Il valore RAGIONE_SOCIALEa causa è pari al petitum , oltre interessi e rivalutazione dal 1991 (art. 10 c.p.c.).
La misura RAGIONE_SOCIALEa spese va aumentata del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo, giusta la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, d.m. 55/14.
10.1. La manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe tesi sostenute dai ricorrenti; la loro contrarietà a princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte; la circostanza che identiche censure in identiche fattispecie sono state proposte dal medesimo difensore dei ricorrenti odierni, e già rigettate da questa Corte in plurime occasioni ( ex multis , Cass. 2253/25, 11630/24, 10425/23) giustificano l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dalla difesa erariale di condanna dei ricorrenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96, terzo comma, c.p.c..
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.112, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 7.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 7 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)