Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3411 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20092/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Presidente NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME e altri medici, che avevano frequentato la Scuola di RAGIONE_SOCIALE nel periodo antecedente l’anno 2007, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo, in relazione agli anni di frequenza ai rispettivi corsi di RAGIONE_SOCIALE, la condanna al risarcimento del danno pari alla differenza fra quanto percepito e quanto corrisposto ai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007 a titolo di adeguata remunerazione, nonché l’incremento annuale in relazione al tasso programmato di inflazione e la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEo stipendio. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello. Con sentenza di data 12 gennaio 2021 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’appello.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e altri dieci medici sulla base di cinque motivi e resistono con unico controricorso
la parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione art 7 D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992; art 3 co. 36 L. 537/1993; art 1 co. 33 L. 549/1995; art 1 co. 66 e 67L. 662/1996; art 32 co. 12 L. 449/1997; art 22 L. 488/1999; art 36 L. 289/2002. Impugna la parte ricorrente il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio per rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minima previsto dalla CCNL del personale medico di prima nomina del SSN ex art. 6 D.lgs. 257/91.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 6 co. 1 D.lgs. 257/91 e RAGIONE_SOCIALE artt 37 – 39 e 46 D.lgs. 368/99; RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CE; RAGIONE_SOCIALE‘art 11 D.lgs. 370/99; RAGIONE_SOCIALE‘art 189 co. 3 Trattato CEE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Lamenta la parte ricorrente l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa remunerazione in relazione alla differenza fra il trattamento percepito e quello dovuto in applicazione dei D.P.C.M. del 2007.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 6 co. 1 D.lgs. 257/91; art 7 co. 5 D.L. 384/92 (conv. L. 438/92); art 3 co. 36 L. 537/93; art 1 co. 33 L. 549/95; art 32 co. 12 L. 449/97; art 22 L. 488/99; art 3 co. 36 L. 289/2002, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Lamenta la parte ricorrente il mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe borse di studio percepite anche mediante indicizzazione annuale rispetto al tasso programmato d’inflazione per adeguamento al costo RAGIONE_SOCIALEa vita.
I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’ esame dei motivi non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza.
Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento RAGIONE_SOCIALEa propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le RAGIONE_SOCIALE (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (fra le tante, Cass. n. 8503 del 2020 e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023).
Consolidato è il principio di diritto secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, né all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Questa Corte,
superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 RAGIONE_SOCIALE‘1/04/2021; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.
In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; RAGIONE_SOCIALEa L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22 e RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005,
art. 1, comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui “le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002, art. 36 così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013″) danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
E’ stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento agganciato all’evolversi RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, abbia stabilito che “a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 19982000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1″, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione. Infatti, il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all’intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale.
Da ultimo, deve essere considerato che il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 è stato abrogato dalla legge finanziaria n. 266 del 2005, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005-2006 (art.
46, comma 2, ultimo inciso, e comma 3). Tale disposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005-2006, come effetto RAGIONE_SOCIALEa permanenza del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento (v. Cass. 07/10/2022, n. 29311).
Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 112 c.p.c., art. 39 D.lgs. 368/1999, art. 6 co. 1,2 e 3 D.lgs. 257/1991, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c. . Osserva la parte ricorrente che ricorre la legittimazione passiva sia RAGIONE_SOCIALEa PCM e dei RAGIONE_SOCIALE convenuti, sia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
L’inammissibilità dei precedenti motivi determina l’assorbimento del motivo.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 2948 c. c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c. . Osserva la parte ricorrente che la prescrizione ha carattere decennale e che erroneamente è stato computato il termine di decorrenza.
Il motivo è inammissibile essendo stata la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dichiarata assorbita nella decisione impugnata per effetto RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di
cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, con l’assorbimento del quarto motivo.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 30 gennaio 2024