Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6976 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6976 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10753/2022 R.G., proposto da:
COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in Persona del Presidente pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’RAGIONE_SOCIALE, da cui è difesa per legge;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati- avverso la sentenza n. 4785/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18 marzo 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti indicati in epigrafe, insieme ad altri, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, deducendo che:
-erano tutti medici titolari di diplomi di RAGIONE_SOCIALE, immatricolati negli anni 1991-2005, ed avevano percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo RAGIONE_SOCIALEe direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi;
questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate inapplicate per effetto de l ‘blocco’ previsto da disposizioni normative sopravvenute;
successivamente, il d.lgs. n. 368 del 1999 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CE aveva previsto (artt. 37 e ss.) che
all’atto di iscrizione alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fo sse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006 -2007.
Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti RAGIONE_SOCIALEe direttive e sentenze comunitarie, danno da liquidarsi nella somma di Euro 20.000,00 per ogni anno di RAGIONE_SOCIALE svolto o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa, anche in relazione alla «mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs.368/99, artt. 34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi RAGIONE_SOCIALEa indicata normativa».
Gli attori domandarono, altresì, la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa frequenza al corso di RAGIONE_SOCIALE svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa frequenza al corso di spe cializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione
del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi.
Il Tribunale di Roma rigettò le domande e la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione interposta dagli attori soccombenti, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c..
Avverso la sentenza di primo grado, i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Non svolgono difese il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo viene denunciata ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 ‘.
I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 -fonte di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CEE -sia il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore RAGIONE_SOCIALE, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un sindacato giurisdizionale in ordine all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retri buzione corrisposta sino agli anni 2005-2006.
Deducono che il principio di ‘adeguata remunerazione’, posto dalle direttive comunitarie, trovava fondamento nell’esigenza di garantire ai medici specializzandi la possibilità di dedicare alla formazione tutta la propria attività professionale, sicché il legislatore interno, pur nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità, aveva l’obbligo di preservare nel tempo il carattere adeguato RAGIONE_SOCIALEa remunerazione in modo che essa potesse assolvere alla funzione assegnatale dalle fonti europee.
Osservano che, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 aveva previsto meccanismi per la difesa del potere di acquisto RAGIONE_SOCIALEe borse di studio quali parti essenziali RAGIONE_SOCIALEa disciplina di recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE, la limitazione di tali strumenti -ad opera di numerosi interventi legislativi a partire dal 1992 e sino al 2006 -avrebbe comportato, di fatto, un successivo inadempimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano all’obbligo di recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie sotto il profil o RAGIONE_SOCIALEa ‘adeguata remunerazione’.
Sostengono, in sostanza, che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi, cosicché il parametro di riferimento, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del danno, avrebbe dovuto essere individuato nel trattamento economico da esso stabilito, con il quale si era preso atto
RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta inadeguatezza di quello previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991.
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co. 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ‘.
Sul presupposto che, in base all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari RAGIONE_SOCIALEe relative borse di studio sarebbero spettati sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE, i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi relativi, per i periodi dal 1992 al 2006.
I ricorren ti formulano anche un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, perché, in particolare, chiarisca se, in base alla direttiva 82/76/CEE, sussisteva non solo l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di determinare discrezionalmente l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata
remunerazione dei medici specializzandi ma anche quello di mantenere nel tempo tale adeguatezza, preservandone il potere di acquisto.
I ricorrenti sottolineano, inoltre, la posizione assunta dalla Commissione Europea nel procedimento C-590-20, esitato nella sentenza 3 marzo 2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, è stato riconosciuto anche in favore di soggetti iscritti a corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici anteriori al 1982-1983, sebbene a partire dal primo gennaio 1983 (cfr. Cass., Sez. Un., 23/06/2022, n. 20278).
I ricorrenti evidenziano, al riguardo, che, sebbene tale procedimento fosse circoscritto ai medici iscritti a corsi di RAGIONE_SOCIALE anteriormente al 1982, tuttavia la Commissione europea avrebbe espresso la posizione più generale secondo cui il risarcimento del danno dovrebbe comprendere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, sicché sarebbero in contrasto con le norme eurounitarie le disposizioni nazionali che escludono il pagamento di importi per tali titoli.
Il primo motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis n. 1 c.p.c., posto che sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
4.1. Preliminarmente giova ricordare alcuni fondamentali passaggi RAGIONE_SOCIALE‘articolata evoluzione normativa sulla materia.
Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, stabilì in favore dei medici ammessi alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000.
Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale.
Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449).
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore RAGIONE_SOCIALE intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Questo decreto legislativo – poi ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266 -riorganizzò l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione -lavoro’ e poi ‘contratto di formazione specialistica’: art. 37 d.lgs. cit. ), da stipulare e rinnovare annualmente tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit. ).
Detto contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e il principio di adeguatezza
RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass. 27 luglio 2017, n. 18670).
Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit. , nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005 -2006.
Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
4.2. Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo RAGIONE_SOCIALE italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.
Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte ( ex multis , Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass. 28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass. 17/11/2021, n. 34882; da ultimo, tra le altre, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623), la quale, in relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta
a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il collegio intende dare piena e convinta continuità.
4.3. Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., da ultimo, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623, citt. ) -e va qui ribadito -che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando ) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, « per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza », di procedere alla codificazione RAGIONE_SOCIALEe tre suindicate direttive « riunendole in un testo unico »; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia « impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe difettive » di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando ).
È opportuno ricordare, del resto, che il termine « adeguata remunerazione » compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento RAGIONE_SOCIALEa diret tiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.
Tuttavia, lo RAGIONE_SOCIALE italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata re munerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la remunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica.
Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, « nel disporre il differimento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema RAGIONE_SOCIALEa formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato RAGIONE_SOCIALE‘adeguata retribuzione ».
In altri termini, il « nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi » (Cass. 14/03/2018, n. 6355).
Deve dunque ritenersi che l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, COGNOME, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, COGNOME); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore RAGIONE_SOCIALE.
4.4. Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e che ogni questione non può che riguardare « esclusivamente l ‘ ordinamento interno » (così Cass. n. 6355 del 2018).
Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come già evidenziato, «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa» (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore RAGIONE_SOCIALE determinare «nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO; 18/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
La domanda proposta dai ricorrenti è, dunque, finalizzata, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 che è una normativa più favorevole -rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato
l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno.
4.5. Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi:
le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunera zione, sono state attuate dallo RAGIONE_SOCIALE italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua;
la successiva direttiva n. 93/16/CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento RAGIONE_SOCIALEa propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le RAGIONE_SOCIALE (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile;
in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e
ulteriore obbligo con riferimento alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui alla normativa del 1991.
Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con il motivo in esame -di cui si conferma pertanto l’inammissibilità elementi che inducano a modificarlo.
Del pari inammissibile, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c., è il second o motivo, posto che anche sull’insussistenza del diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
È stato i nfatti più volte affermato che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; Cass.21/01/2021, n.1114; da ultimo Cass.26/07/2022, n. 23349 e Cass.16/09/2022, n. 27287).
Il blocco di tale incremento – si è evidenziato – non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez Un., 16/12/2008, n. 29345; Cass. 15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass. 22/03/2022, n. 9215).
Da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni di discostarsi né la doglianza in esame -di cui si conferma l ‘inammissibilità – ha addotto elementi che inducano a modificarlo.
5.1. In particolare non appare rilevante, in tal senso, l’eccentrico rilievo, formulato in ricorso, secondo il quale la Commissione Europea avrebbe stigmatizzato la contrarietà al diritto comunitario di norme nazionali che precludono il pagamento di somme a titolo di interessi o rivalutazione, essendo sufficiente rilevare, al riguardo, che il procedimento in cui tale posizione sarebbe stata espressa riguardava soggetti iscritti a corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ai quali si è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, peraltro a partire dal 1° gennaio 1983, da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 (cfr. la sen tenza 3 marzo 2022, in C-590/20, RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia Europea, nonché Cass., Sez. Un., 23/06/2022, n. 20278, cit. ).
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e l’amministrazione controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; invece, non vi è luogo a provvedere sulle spese relative ai rapporti processuali tra i ricorrenti e le amministrazioni intimate, che non hanno svolto difese in sede di legittimità.
Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ri correnti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla amministrazione controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa