Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32169 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32169 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38503/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3272/2019 depositata il 15/05/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Nel 2009, gli odierni ricorrenti – all’epoca medici specializzandi, tutti iscritti negli anni accademici post 1999 e ante 2006 – convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE esponendo che:
dopo aver conseguito il diploma di laurea in Medicina RAGIONE_SOCIALE Chirurgia, avevano frequentato i corsi di specializzazione nelle varie discipline scientifiche presso vari atenei italiani;
la Direttiva CEE n. 93 del 2016 aveva previsto che la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi specialisti implicasse la partecipazione continuativa alla totalità RAGIONE_SOCIALEe attività mediche, con attribuzione di un’adeguata remunerazione durante il periodo di frequenza del corso di specializzazione;
lo Stato italiano, non solo aveva attuato in largo ritardo quanto previsto dalla normativa europea ma aveva anche posticipato l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sino all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 2006/2007.
Tanto dedotto, gli odierni ricorrenti concludevano chiedendo:
di ottenere i benefici derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea n. 93/2016/CEE recepita con il D. Lgs. 368/99, ovvero la
corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘aumento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di € 11.000,00 annui ovvero RAGIONE_SOCIALEa somma maggiore o minore si fosse ritenuta di giustizia, a far data dal primo anno di iscrizione utile e per ogni anno di frequenza, contributi previdenziali ed ogni altro diritto consequenziale così come previsto dalle Direttive CEE, per il periodo di formazione specialista;
– che i convenuti fossero condannati in solido al pagamento, per ciascuno degli attori, RAGIONE_SOCIALE‘aumento RAGIONE_SOCIALE‘indennità prevista per ogni anno di specializzazione frequentato a partire dalla pubblicazione del D. Lgs 368/99, pari a circa € 11.000,00, così come previsto e stabilito dalla Direttiva 93/16 CEE, dal D. Lgs. 368/99 di recepimento RAGIONE_SOCIALEa prima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo.
Le parti convenute si costituivano e, in via preliminare, eccepivano l’incompetenza territoriale, il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri, nonché l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento avanzato ex art. 2043 c.c.; mentre, nel merito, contestavano la domanda attorea, RAGIONE_SOCIALEa quale chiedevano il rigetto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6206 del 2013, rigettate le eccezioni preliminari, rigettava nel merito anche la domanda attorea per assenza di un’apposita disposizione da parte RAGIONE_SOCIALEe Direttive comunitarie circa: 1) la stipula di un contratto annuale; 2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione corrisposta agli istanti; 3) i versamenti contributivi; 4) la copertura assicurativa. A ciò aggiungeva, altresì, la mancata introduzione di una diversa previsione da parte del D. Lgs. n. 368 del 1999, essendo questa una <>. Infine, compensava le spese in ragione RAGIONE_SOCIALEa particolare natura e complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado veniva proposto appello dai medici specializzandi, i quali chiedevano che la corte territoriale, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, accogliesse la domanda proposta in primo grado.
Le parti appellate, costituitesi ritualmente in giudizio, contestavano in fatto e diritto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ribadendo: a) l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘incremento in relazione al costo RAGIONE_SOCIALEa vita non è né irragionevole né discriminatorio, in quanto riferito ad un arco temporale determinato e soprattutto limitato; b) la mancata lesione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82176/CEE, data la mancanza di una definizione di retribuzione adeguata, nonché RAGIONE_SOCIALE‘indicazione di indici per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa; c) l’avvenuta prescrizione del diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 c.c.; la non spettanza RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione auspicata, attesa la non corrispondenza RAGIONE_SOCIALEa frequentazione oggetto al quadro normativa di riferimento, essendo un’attività di natura prettamente didattico/formativa; d) l’impossibilità di inquadrare l’attività svolta dagli specializzandi, nonché i loro emolumenti nell’ambito del lavoro subordinato ovvero parasubordinato, con la conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALEa Cost.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3272/2019 rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale hanno proposto ricorso gli specializzandi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I medici specializzandi ricorrenti articolano in ricorso due motivi. Precisamente:
con il primo motivo denunciano: <> nella parte in cui la corte territoriale – nel rigettare l’appello, da essi proposto – ha affermato: <>. Sottolineano che detto passo motivazionale, ritenuto dalla corte di merito quale unica ratio decidendi, è eccentrico rispetto a quanto da essi richiesto in sede di atto di appello, in quanto in quella sede, riproponendo le domande formulate in primo grado, si erano lamentati RAGIONE_SOCIALEa lesione (non solamente del profilo economico effettivamente percepito, ma anche) RAGIONE_SOCIALEo status . Inoltre, nulla era stato statuito in merito alla possibilità (eccepita nell’atto di appello) di percepire il risarcimento del danno da mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva.
– con il secondo motivo denunciano: <> nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la loro domanda in violazione del quadro normativo di riferimento (costituito dalla Direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento; nonché dal D. Lgs. n. 368/1999, dal D. Lgs. n. 517/1999 e dalla legge n. 266/2015). Sostengono che l’interpretazione e la corretta applicazione del suddetto quadro normativo, sia comunitario che nazionale, avrebbe dovuto condurre l’organo giurisdizionale a considerare l’inadeguatezza e, quindi, la discriminazione tra gli specializzandi ante 2006 e gli specializzandi post 2006 e per l’effetto riconoscere a tutti le conseguenze da ciò derivanti in termini retributivi e previdenziali. Osservano che, nel momento di effettiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni comunitarie, per gli anni accademici successivi al 2006, il Legislatore, operando una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse, aveva definito lo schema tipo di contratto, prevedendo per gli specializzandi: la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica e la percezione di un trattamento adeguato, comprensivo di oneri contributivi; l’iscrizione alla gestione separata ex art. 2, co. 26, L. 335 del 1995; l’esenzione del trattamento economico dall’I.R.P.E.F.; l’assunzione a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Sanitaria degli oneri inerenti; la copertura assicurativa dei rischi professionali, r.c. contro terzi ed infortuni. Aggiungono che quanto statuito dalla corte di merito non è condivisibile anche secondo una lettura sistematica e teleologica RAGIONE_SOCIALEa disciplina complessivamente prevista in materia di specializzazione medica, in quanto le direttive comunitarie (e di riflesso la normativa interna) mirano: alla garanzia del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte di cittadini comunitari nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘U.E.; nonché ad uno standard di qualità minima omogenea, al
quale si collega il diritto ad un’adeguata remunerazione. Sottolineano che le ragioni che hanno portato all’aumento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione economica dall’anno 2006-2007 in poi sono di per sé prova RAGIONE_SOCIALE‘inadeguatezza di quanto corrisposto agli specializzandi degli anni accademici dal 1999 al 2005;e che è indubbia la portata discriminatoria tra medici specializzandi, di fatto soggetti agli stessi oneri di attività e assorbenza ma non ugualmente considerati titolari degli stessi onori e diritti, per il sol fatto di aver frequentato corsi di specializzazione in anni diversi.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Non fondato è il primo motivo.
Invero, i ricorrenti svolgono la censura assumendo la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in modo palesemente parziale, cioè omettendo di considerare ciò che segue all’ultima parte da loro riprodotta, che pertiene anche alla problematica – peraltro accennata nel motivo come proposta nell’atto di appello con riferimento solo all’aspetto contributivo – che viene definita RAGIONE_SOCIALEo status .
La motivazione non considerata palesa che detta questione è stata invece nella sostanza esaminata dalla corte territoriale, là dove essa ha fatto espresso richiamo al principio di diritto (affermato da Cass. n. 27481/2008, nel solco di quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 2203/2005, e ribadito successivamente da Cass. n. 20403/2009 e n. 18670/2017), per cui: <>.
Risulta palese che l’evocazione di detto principio implica smentita RAGIONE_SOCIALEa logica RAGIONE_SOCIALEo status che i ricorrenti assumono non esaminata.
In ogni caso – il rilievo è qui formulato per absurdum – la manifesta infondatezza del secondo motivo, renderebbe la censura di pretesa carenza motivazionale sullo status di dubbia ammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis n. 2 c.p.c. Invero, come questa Corte ha da anni precisato (cfr. Cass. n. 22341/2017 e n. 26087/2019), in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè RAGIONE_SOCIALEe regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia.
2.2. Manifestamente infondato è, infatti, il secondo motivo e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sua infondatezza evidenziano che una motivazione espressa – e non ‘implicata’, come detto, dall’evocazione del principio di diritto sopra riferito – sul c.d. status invocato dai ricorrenti con l’appello, alla luce di quanto infondatamente con questo motivo si censura, non avrebbe potuto che essere esiziale per i ricorrenti.
La manifesta infondatezza del secondo motivo consegue al fatto che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., le numerosissime pronunce RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Prima, Terza e RAGIONE_SOCIALE, richiamate dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 20006/2024, p. 19 e p. 25) ha da anni chiarito in modo granitico che la scelta di posticipare la riforma del 2006 rientra nella discrezionalità del legislatore, che non ha violato alcun obbligo comunitario né creato una discriminazione sanzionabile. Lo Stato aveva già adempiuto all’obbligo di garantire un'”adeguata remunerazione”
con il D. Lgs. 257/1991 e le successive modifiche non configurano un inadempimento risarcibile.
In continuità con detto consolidato e trasversale indirizzo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe sezioni semplici, le Sezioni Unite nella citata decisione hanno di recente ribadito che: <>.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (come determinate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014), nonché la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 24.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME