Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10023 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.13533/2020 R.G., proposto da:
NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE (pec dichiarata: EMAIL), che li rappresenta e difende, in virtù di procura conferita su foglio separato da intendersi apposto in calce al ricorso ;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui sono difesi ope legis ;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5873/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 27 settembre 2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25
gennaio 2024 dal Consigliere relatore, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, deducendo che:
-erano tutti medici titolari di diplomi di RAGIONE_SOCIALE, immatricolati negli anni 1991-2004, ed avevano percepito gli
emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo RAGIONE_SOCIALEe direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi;
questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.750.000 annuali circa, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate inapplicate per effetto del ‘blocco’ previsto da disposizioni normative sopravvenute;
successivamente, il d.lgs. n. 368 del 1999 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CE aveva previsto (artt. 37 e ss.) che all’atto di iscrizione alle scuole di RAGIONE_SOCIALE fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006 -2007.
Sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive e contributive maturate e mai corrisposte a titolo di remunerazione adeguata, ovvero al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che tale remunerazione adeguata avevano previsto.
Il Tribunale di Roma, ritenuta la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE, rigettò le domande e la Corte
d ‘appello di Roma ha respinto l’impugnazione interposta dagli attori soccombenti.
I medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.
Resistono con un unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ed il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo viene denunciata ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto: Direttive nn. 1975/362/CEE, 75/363/CEE, 1982/76/CEE, 1993/16/CEE e 2005/36/CEE; art. 6 D.lgs. n. 257/1991, artt. 37 e ss. D.lgs. n. 368/1999; D.P.C.M. 7/372007 e ss., principi enunciati nelle sentenze CGUE 25/271999 -causa C131/1997 (COGNOME) e CGUE 3/10/2000 -causa C-371/1997 (COGNOME) ‘.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 -fonte di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CEE -sia il risultato di una scelta discrezionale, riservata esclusivamente al legislatore RAGIONE_SOCIALE, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un sindacato giurisdizionale in ordine all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione corrisposta ai medici iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1991-1992 al 2005-2006.
Deducono che il principio di ‘adeguata remunerazione’, posto dalle direttive comunitarie, era sin dall’origine ‘sufficientemente preciso ed incondizionato’ e trovava fondamento nell’esigenza di garantire ai medici specializzandi la possibilità che la loro formazione si svolgesse a tempo pieno e fosse retribuita.
Sostengono che, avuto riguardo ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia -particolarmente nelle sentenze CGUE 25/271999, causa C131/1997 (COGNOME) e CGUE 3/10/2000, causa C-371/1997 (COGNOME) -, l’ordinamento giuridico interno era rimasto inadempiente all’obbligo prescritto dalle direttive comunitarie di riferimento di riconoscere ai medici specializzandi la remunerazione adeguata da intendersi come suscettibile di essere incrementata secondo i m eccanismi di cui all’ art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, i quali erano stati indebitamente ‘paralizzati’ dai provvedimenti normativi successivi (d ecreto-legge n. 384/1992 e ss.), mentre al sistema di remunerazione previsto dal d.lgs. n. 368/1999 (con particolare riferimento agli artt. 37-42) era stata data tardiva attuazione solo a decorrere dall’anno accademico 20062007, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘adozione dei DPCM 7 marzo 2007 e ss.
Concludono che, pertanto, illegittimamente il giudice del merito, sia di primo che di secondo grado, avrebbe omesso di riconoscere loro il diritto alla remunerazione adeguata o quello al risarcimento del danno, da liquidarsi secondo i detti criteri di valutazione.
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto: art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 257/1991, art.7, comma 1, D.L. 384/1992 conv. in L. 438/1992, art.32, comma 12, L. 449/1997, art. 36, comma 1, L. 289/2002′ .
Sul presupposto che, in base all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari RAGIONE_SOCIALEe relative borse di studio sarebbero spettati sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che
la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi relativi, per i periodi dal 1992 al 2006.
Il primo motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c., posto che sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
2.1. Preliminarmente, giova ricordare alcuni fondamentali passaggi RAGIONE_SOCIALE‘articolata evoluzione normativa sulla materia.
Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di RAGIONE_SOCIALE una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000.
Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale.
Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449).
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore RAGIONE_SOCIALE intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Questo decreto legislativo – poi ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266 -riorganizzò l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione -lavoro’ e poi ‘contratto di formazione specialistica’: art. 37 d.lgs. cit. ), da stipulare e rinnovare annualmente tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit. ).
Detto contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass. 27 luglio 2017, n. 18670).
Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit. , nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabi li fino all’anno accademico 2005 -2006.
Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
2.2. Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso, postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la
direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.
Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte ( ex multis , Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass. 28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass. 17/11/2021, n. 34882; da ultimo, tra le altre, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623), la quale, in relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il collegio intende dare piena e convinta continuità.
2.3. Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., ad es., Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623, citt. ) – e va qui ribadito – che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando ) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, « per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza », di procedere alla codificazione RAGIONE_SOCIALEe tre suindicate direttive « riunendole in un testo unico »; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia « impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe difettive » di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando ).
È opportuno ricordare, del resto, che il termine « adeguata rimunerazione » compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva
n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.
Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la remunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica.
Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, « nel disporre il differimento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema RAGIONE_SOCIALEa formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive ed
a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato RAGIONE_SOCIALE‘adeguata retribuzione ».
In altri termini, il « nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di ret ribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi » (Cass. 14/03/2018, n. 6355).
Deve dunque ritenersi che l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, COGNOME, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, COGNOME); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e che ogni questione non può che riguardare « esclusivamente l’ordinamento interno » (così Cass. n. 6355 del 2018).
Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come già evidenziato, «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa» (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n.
30508), sicché è compito del legislatore RAGIONE_SOCIALE determinare nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. 31311; Cass. 18/10/2022, n. 30710; Cass. 18/10/2022, n. 30506).
La domanda proposta dai ricorrenti è, dunque, finalizzata, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 che è una normativa più favorevole -rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno.
2.5. Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi:
le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua;
la successiva direttiva n. 93/167/CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di
carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE;
quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento RAGIONE_SOCIALEa propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le RAGIONE_SOCIALE (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile;
in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui alla normativa del 1991.
Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con il motivo in esame -di cui si conferma pertanto l’inammissibilità elementi che inducano a modificarlo.
Del pari inammissibile, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c., è il secondo motivo, posto che anche sull’insussistenza del diritto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del trattamento previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
Superando il precedente, difforme orientamento, questa Corte ha infatti numerose volte affermato che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n.
257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; Cass.21/01/2021, n.1114; Cass.26/07/2022, n. 23349; Cass.16/09/2022, n. 27287).
3.1. Con particolare riguardo al diritto all’adeguamento triennale, è stato osservato che esso non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993, mentre, nel corso di ciascuno dei trienni successivi, è stato disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale.
Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22; l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l’art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi disposto che «le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002, art. 36, così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013») danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza
dei corsi, con correlato danno sociale (Cass.20/05/2019, n. 13572; Cass.28/08/2020, n.17995; Cass.18/10/2022, n.30507; Cass.12/10/2023, n. 28552; Cass.13/10/2023, n.28565; Cass.30/12/2023, n. 36591).
È stato anche evidenziato come, rispetto alla questione RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento agganciato all’evolversi RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, l’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente, non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione. Infatti, il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale (Cass.n.36591/2023, cit. ).
D’altra parte, la tesi RAGIONE_SOCIALEa reviviscenza degli aggiornamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere avallata , oltre che alla luce RAGIONE_SOCIALEe successive disposizioni già sopra ricordate, anche per una ragione intrinseca alla disposizione che quella norma aveva abrogato. Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005 – 2006 (art. 46, comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come
sostituito dal comma 300 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 266 del 2005). Questa di sposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005 -2006, come effetto RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento (Cass. 07/10/2022, n. 29311; Cass. 08/06/2023, n. 16365; Cass. m.36891/2023, cit. ).
Il blocco di tale incremento -si è sottolineato -non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., Sez Un., 16/12/2008, n. 29345; Cass. 15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass. 22/03/2022, n. 9215); né le norme richiamate, come sopra interpretate -è stato pure puntualizzato -, risultano incompatibili con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, dovendosi escludere qualsiasi dubbio di costituzionalità e dovendosi ritenere inutile una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).
Da ll’illustrato consolidato orientamento il Collegio non vede ragioni di discostarsi, né la doglianza in esame -di cui si conferma l’inammissibilità ha addotto elementi che inducano a modificarlo.
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma app licabile al
presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell’anno 2011), il cui importo può essere quantificato in Euro 5.000,00.
Ciò, in ragione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che le doglianze proposte -tutte come si è veduto, inammissibili per manifesta infondatezza -, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alle amministrazioni controricorrenti la somma equitativamente determinata di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al saldo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione