Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4243/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, SANTARPIA ROSA e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti principali –
e
NOME più 214, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti incidentali-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ISTRUZIONE, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RICERCA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEE
RISARCIMENTO DANNI. MEDICI
SPECIALIZZANDI
R.G. 4243/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/9/2024
C.C. 14/4/2022
FINANZE, rappresentati e difesi per legge dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE
-resistenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 5050/2022 depositata il 21/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I dottori NOME COGNOME e tutti gli NOME indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di RAGIONE_SOCIALE da loro positivamente concluso.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in RAGIONE_SOCIALE e di aver conseguito ciascuno una diversa RAGIONE_SOCIALE, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE -un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006 -2007. Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe relative somme, essendosi svolti i periodi di RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente l’anno accademico 2006 -2007.
Chiesero, poi, che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio e all’adeguamento annuale RAGIONE_SOCIALE medesima.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli NOME Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite, rilevando che l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzata violazione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie.
La decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21 luglio 2022, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda principale dei medici rilevando che, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia UE e RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi validamente compiuto già con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991; ragione per cui l’aumento dei compensi stabilito col d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 non faceva insorgere in capo a coloro i quali avevano frequentato i corsi in anni precedenti il diritto all’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuova e più favorevole disciplina. La direttiva 93/16/CEE, d’altra parte, nulla aveva innovato rispetto al passato, posto che le direttive 75/326 e 75/363 CEE non contenevano alcuna definizione comunitaria del livello RAGIONE_SOCIALE remunerazione da considerare adeguato.
A tale conclusione la Corte romana è pervenuta anche in base al rilievo che la prestazione di lavoro dei medici specializzandi non poteva essere equiparata a quella di un lavoratore subordinato.
Quanto ai richiesti incrementi retributivi, costituiti dalla indicizzazione annuale e dalla rivalutazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio, la Corte di merito ha rigettato la relativa domanda, richiamando le decisioni 27 luglio 2017, n. 18670, e 23 febbraio 2018, n. 4449, di questa Corte.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma propongono un primo ricorso i dottori COGNOME più NOME 214 medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a due motivi, col patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; un separato ricorso viene proposto dai dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto affidato a cinque motivi, col patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
La RAGIONE_SOCIALE e gli NOME Ministeri hanno depositato due meri atti di costituzione, uno per ciascun ricorso.
La trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
La difesa dei ricorrenti COGNOME e NOME ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Ricorso COGNOME e NOME (AVV_NOTAIO).
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., RAGIONE_SOCIALEe direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost. e degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme già richiamate nel primo motivo
nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 1993, n. 537, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 1995, n. 549, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997, n. 449, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1999, n. 488, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALE legge n. 549 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
I due motivi sostengono che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi; e aggiungono che, in base all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari RAGIONE_SOCIALEe relative borse di studio spetterebbero sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale.
Ricorso NOME e NOME (AVV_NOTAIO).
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 RAGIONE_SOCIALE direttiva 82/76CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 CEDU, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2934 cod. civ e degli artt. 37, 38, e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.
Si ribadisce, analogamente al precedente ricorso, che il mancato riconoscimento ai ricorrenti RAGIONE_SOCIALE più elevata remunerazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 avrebbe violato la normativa nazionale ed europea suindicata, come riconosciuto da alcune pronunce di giudici di merito italiani.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., sul rilievo che la posizione dei medici
specializzandi dovrebbe essere in tutto equiparata a quella dei lavoratori subordinati.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, per avere la Corte d’appello negato agli odierni ricorrenti il diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio e RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale RAGIONE_SOCIALE medesima.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe omesso ogni pronuncia circa la questione RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, che il Tribunale aveva ritenuto non sussistente e che era stata fatta oggetto di un motivo di appello.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata si fonderebbe su una posizione assunta dalla Corte di legittimità «ancora affatto univoca e consolidata», per cui non si giustificherebbe una condanna ad una somma così elevata.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte.
La Corte tratterà congiuntamente i motivi dei due ricorsi che pongono censure identiche o comunque tra loro assimilabili.
Il primo motivo del ricorso COGNOME e il primo e il secondo motivo del ricorso COGNOME sono entrambi inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1) cod. proc. civ., posto che sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
9.1. Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 (seguita da numerosissime altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio
2019, n. 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020, n. 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, 21 gennaio 2021, n. 1114, 17 novembre 2021, n. 34882, e 16 settembre 2022, n. 27287) questa Corte ha affrontato un caso identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare piena e convinta continuità. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento già assunto dalla Sezione Lavoro di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449).
9.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi.
Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, stabilì in favore dei medici ammessi alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018).
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, con le relative successive modificazioni. Tale decreto -in seguito ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266 -riorganizzò l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando
un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione -lavoro’ e poi ‘contratto di formazione -specialistica’, art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall’ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005 -2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
9.3. Compiuta questa breve premessa normativa, il cuore RAGIONE_SOCIALE questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE;
2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.
Le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che la decisione odierna intende ulteriormente confermare. Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando ), non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione RAGIONE_SOCIALEe tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe difettive» di cui all’Allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando ). È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.
Tuttavia -e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrenti non hanno colto -lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Sezione
Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema RAGIONE_SOCIALE formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato RAGIONE_SOCIALE‘adeguata retribuzione». In NOME termini, in conformità all’ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALE remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi».
Ragione per cui l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di
giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 in causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.
9.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c’è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il Collegio che il differimento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 -che è una normativa più favorevole -rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 Cost. sul versante RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.
Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno.
9.5. Da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni per discostarsi.
Il secondo motivo del ricorso COGNOME e il terzo motivo del ricorso COGNOME sono entrambi inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1) cod. proc. civ., posto che anche su questo punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
10.1. La Corte d’appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l’ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572, e le ordinanze 16 settembre 2022, n. 27287, e 23 novembre 2022, n. 34403).
È stato anche detto che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le Sezioni Unite, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670 e la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonché le ordinanze 19 ottobre 2020, n. 22633, 1° aprile 2021, n. 9104, e 22 marzo 2022, n. 9215).
Tale costante orientamento ha ricevuto l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte con la recentissima sentenza 19 luglio 2024, n. 20006, alla quale l’odierna decisione intende dare piena continuità.
Non sussistono ragioni per discostarsi da quest’ormai pacifica giurisprudenza.
Il quarto motivo del ricorso NOME è inammissibile per totale irrilevanza, in considerazione del rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda avanzata dai ricorrenti.
Il Collegio rileva, ad abundantiam , che anche su questo punto sussiste una giurisprudenza consolidata che ha ricevuto l’avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27 novembre 2018, n. 30649, secondo cui in tema di responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958, sempre che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, RAGIONE_SOCIALE facoltà di eccepire l’erronea identificazione RAGIONE_SOCIALE controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente.
Il quinto motivo del ricorso COGNOME è, invece, infondato, posto che la decisione di rigetto non si basa, come vorrebbero i ricorrenti, su di una giurisprudenza «ancora affatto univoca e consolidata», bensì su un orientamento pacifico e consolidato di questa Corte, per cui la condanna alle spese è del tutto corretta in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del principio di soccombenza.
Il Collegio rileva, infine, che la dottoressa NOME, difesa dall’AVV_NOTAIO, ha rinunciato al ricorso, per cui nei suoi confronti il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza obbligo di versamento del doppio del contributo unificato.
In conclusione, il ricorso COGNOME e NOME è dichiarato inammissibile, mentre il ricorso COGNOME e NOME è rigettato.
Non si fa luogo a condanna alle spese, dal momento che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato ha depositato due meri atti di costituzione in questa sede.
Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso COGNOME e NOME, salvo quanto al rapporto processuale relativo a NOME; rigetta il ricorso COGNOME e NOME; dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione alla dottoressa NOME.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto, con esclusione RAGIONE_SOCIALE rinunciante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza