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Remunerazione medici specializzandi: no a importi maggiori

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4183/2024, ha stabilito che la corretta remunerazione medici specializzandi è quella prevista dal D.Lgs. 257/1991. Un medico, che aveva percepito la borsa di studio prevista da tale decreto, non ha diritto al trattamento economico più favorevole introdotto successivamente dal D.Lgs. 368/1999. Secondo la Corte, il primo decreto ha rappresentato il pieno adempimento degli obblighi comunitari, mentre il secondo costituisce una nuova e discrezionale scelta legislativa, non applicabile retroattivamente.

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Pubblicato il 1 novembre 2025 in Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Remunerazione medici specializzandi: La Cassazione chiarisce i limiti del diritto

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale in materia di remunerazione medici specializzandi, ponendo fine a un lungo contenzioso. La Suprema Corte ha stabilito che l’introduzione della borsa di studio con il D.Lgs. 257/1991 ha rappresentato il pieno e corretto adempimento da parte dello Stato italiano degli obblighi derivanti dalle direttive europee. Di conseguenza, i medici che hanno beneficiato di tale borsa non possono pretendere il trattamento economico più favorevole introdotto solo successivamente.

I Fatti di Causa: Dalla Borsa di Studio alla Richiesta di Adeguamento

Il caso trae origine dalla domanda di una dottoressa, specializzatasi in chirurgia generale nel 1996, che aveva citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diversi Ministeri. La sua richiesta era finalizzata a ottenere il risarcimento del danno per il tardivo adempimento da parte del legislatore italiano dell’obbligo, imposto da direttive europee, di garantire un’adeguata remunerazione durante i corsi di specializzazione.

La dottoressa, pur avendo ricevuto la borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, riteneva di aver diritto al trattamento economico più vantaggioso introdotto dal successivo D.Lgs. n. 368 del 1999. Mentre il Tribunale di primo grado aveva rigettato la sua domanda, la Corte d’Appello di Messina aveva riformato la sentenza, condannando le amministrazioni statali al risarcimento, calcolato come la differenza tra il trattamento percepito e quello dovuto in base a decreti ministeriali del 2007. Contro questa decisione, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.

La questione della corretta remunerazione medici specializzandi

Il nodo centrale della controversia era stabilire quale atto normativo avesse effettivamente recepito nell’ordinamento italiano l’obbligo comunitario di assicurare un compenso adeguato ai medici in formazione. La tesi della ricorrente, accolta in appello, sosteneva che il D.Lgs. 257/1991 costituisse solo un adempimento parziale, completatosi solo con il D.Lgs. 368/1999, che introduceva un vero e proprio contratto di formazione specialistica con una retribuzione più elevata. La difesa dello Stato, al contrario, affermava che l’obbligo fosse stato interamente soddisfatto già con la legge del 1991.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza d’appello e rigettando la domanda originaria della dottoressa. La decisione si fonda su un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza della stessa Corte.

1. Pieno Adempimento con il D.Lgs. 257/1991: Gli Ermellini hanno ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie in materia è avvenuto compiutamente con la legge n. 428/1990 e il successivo D.Lgs. n. 257/1991. Quest’ultimo, istituendo la borsa di studio annuale, ha soddisfatto l’obbligo di garantire un'”adeguata remunerazione”. Pertanto, l’inadempimento dello Stato italiano è cessato con l’entrata in vigore di questa normativa.

2. Natura del D.Lgs. 368/1999: Il decreto del 1999 non è un tardivo adempimento, ma rappresenta una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale. Tale normativa ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole di specializzazione, introducendo un vero e proprio contratto di formazione, distinto dal precedente sistema di borse di studio. Questa nuova disciplina, tuttavia, non ha efficacia retroattiva.

3. Applicabilità Temporale: La legge n. 266 del 2005 (art. 1, comma 300) ha espressamente stabilito che le nuove disposizioni del D.Lgs. 368/1999, inclusi il contratto di formazione e il relativo trattamento economico, si applicano solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Per gli iscritti negli anni precedenti, continua ad operare la disciplina del 1991.

Le Conclusioni: l’impatto della sentenza

La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, traccia una linea netta e invalicabile. L’introduzione della borsa di studio nel 1991 ha chiuso il periodo di inadempienza dello Stato. Il successivo miglioramento del trattamento economico per i medici specializzandi è il risultato di una nuova politica legislativa, non un’integrazione dovuta per il passato. Di conseguenza, i medici che si sono specializzati percependo la borsa di studio secondo la normativa del 1991 non possono rivendicare le differenze retributive basate sulla legislazione successiva. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, fornendo certezza giuridica su una questione a lungo dibattuta nelle aule di tribunale.

Un medico specializzatosi dopo il 1991 e che ha ricevuto la borsa di studio ha diritto alla maggiore remunerazione prevista dal D.Lgs. 368/1999?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo comunitario di garantire un’adeguata remunerazione è stato pienamente adempiuto con l’introduzione della borsa di studio tramite il D.Lgs. 257/1991.

Il D.Lgs. 368/1999, che ha introdotto il contratto di formazione, rappresenta un tardivo adempimento delle direttive europee?
No. La Corte ha stabilito che tale decreto non è un adempimento tardivo, ma una nuova e discrezionale scelta del legislatore italiano che ha riorganizzato le scuole di specializzazione, applicabile solo a partire dall’anno accademico 2006/2007.

Da quando è cessato l’inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari sulla remunerazione dei medici in formazione?
L’inadempimento dello Stato è cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, che ha introdotto la borsa di studio per i medici specializzandi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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