Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4183 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23268/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1112/2017, depositata il 19.1.2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘attuale controricorrente, essendosi specializzata in RAGIONE_SOCIALE generale, indirizzo oncologico, presso l’RAGIONE_SOCIALE nel 1996, si rivolse al Tribunale di quella città per chiedere la condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano -evocato attraverso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno subito per il tardivo adempimento del legislatore interno all’obbligo, derivante dalle direttive europee, di garantire ai medici un adeguato trattamento economico durante lo svolgimento dei corsi di RAGIONE_SOCIALE comuni a tutti gli Stati membri RAGIONE_SOCIALEa (in allora) Comunità europea o almeno a due Stati membri. In particolare, la dottoressa dava atto di avere ricevuto la borsa di studio prevista dalla prima legge di adeguamento (d.lgs. n. 257 del 1991), mentre riteneva di avere diritto al più favorevol e trattamento previsto dall’art. 39 del successivo d.lgs. n. 368 del 1999 (la cui applicazione era stata via via procrastinata fino all’anno accademico 2006/2007), o in virtù RAGIONE_SOCIALE‘applicazione retroattiv a di tale disposizione o, appunto, a titolo di risarcimento del danno, dovendosi intendere tale migliore trattamento come essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esatto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo comunitario.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, rigettò nel merito la domanda.
L’attuale controricorrente si rivolse quindi alla Corte d ‘ Appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, riformò la sentenza di primo grado e, previa affermazione RAGIONE_SOCIALE‘indifferenziata legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe
sole amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, condannò il RAGIONE_SOCIALE «al risarcimento del danno … da liquidarsi in misura pari alla differenza, per ciascuno RAGIONE_SOCIALE anni accademici …, tra il trattamento percepito, e quello dovuto in base ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007», oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’ Appello il RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La dottoressa specializzata si è difesa con controricorso e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In particolare: RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 1, RAGIONE_SOCIALEe Disposizioni sulla legge in generale; RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; – RAGIONE_SOCIALE artt. 37, 39, 41, 46 del d.lgs. n. 257 del 1991; RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d.lgs. n. 517 del 1999; – RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2006; – RAGIONE_SOCIALE art. 5 e 189, comma 3, Trattato CEE (ora artt. 10 e 249 versione consolidata) e RAGIONE_SOCIALEe Direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362, RAGIONE_SOCIALE artt. 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 82/76 CEE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, Direttiva n. 93/16, di principi enunciati alla Corte di Giustizia con sentenze 25.2.1999, in causa C-131/97 (Carbonari) e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97 (Gozza); RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 384 del 1, convertito nella legge n. 438 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa le gge n. 549 del 1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del
1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 199 9, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002».
In sostanza, il RAGIONE_SOCIALE contesta l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE secondo cui il d.lgs. n. 257 del 1991, con la borsa di studio ivi prevista per i medici specializzandi, avrebbe rappresentato un adempimento solo parziale RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di as sicurare ai medici in formazione specialistica una remunerazione adeguata, adempimento completatosi solo con l’entrata in vigore del migliore trattamento economico previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999.
Il ricorso è fondato, dovendosi qui dare seguito al condivisibile principio già affermato da questa Corte in molte controversie del tutto analoghe alla presente.
2.1. « Il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.
Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione
lavoro’ e successivamente ‘contratto di formazione specialistica’) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670) .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili … solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007.
…
Per gli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.
La direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE.
La previsione di un ‘ adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l ‘ introduzione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
…
Il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguame nto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi …
L’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991 » (così Cass. n. 8503/2020, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.; conformi, in precedenza, tra le altre: Cass. nn. 14168/2019, 24804/2018, 6355/2018, 4449/2018; allo stesso modo,
successivamente, tra le più recenti: Cass. nn. 36591/2023, 23122/2023, 16365/2023, 4082/2023, 3867/2023, 36427/2022, 31311/2022, 31112/2022, 30507/2022, 28665/2022).
2.2. Con la memoria illustrativa parte controricorrente ha depositato altra sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ugualmente favorevole ad alcuni medici specializzandi, rilevando che la stessa non sarebbe stata impugnata dalla pubblica amministrazione.
A prescindere dall’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 c.p.c., è di tutta evidenza che una sentenza pronunciata in favore di altri soggetti non può fare stato, né avere alcuna rilevanza, nel presente processo, non trattandosi di domande relative all’accertamento di diritti soggettivi dipendenti o subordinati tra di loro, ma di cause aventi ad oggetto diritti del tutto autonomi, anche se fondati sulle medesime ragioni in diritto (v., ex multis , Cass. nn. 29301/2023 e 5377/2023).
Accolto il ricorso, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘attuale controricorrente, non essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti in fatto.
L ‘esito contrastato nei due gradi di merito giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del l’intero processo .
Si dà atto , in base all’esito del giudizio (ma anche perché ricorrente è un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato) , che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge le domande RAGIONE_SOCIALE‘ originaria ricorrente;
compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo . Così deciso in Roma, il 10.1.2024.