Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6770/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrenti-
R.G. 6770/2022 Cron. Rep.
C.C. 21/11/2025
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dal difensore
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 5584/2021 depositata il 29/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. I dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente ad altri che non sono più parti del giudizio odierno, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, di Bologna, di Genova, di Firenze e di Messina, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di RAGIONE_SOCIALE da ciascuno di loro positivamente concluso.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in RAGIONE_SOCIALE e di aver conseguito ciascuno una diversa RAGIONE_SOCIALE, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE -un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006 -2007. Conclusero, pertanto,
nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe relative somme, essendosi svolti i periodi di RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente l’anno accademico 2006 -2007.
Chiesero, poi, che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione e alla rivalutazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo.
Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, rigettò la domanda di ottenimento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive richieste, mentre accolse, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, la domanda di rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo proposta da alcuni medici; dichiarò infine prescritta la medesima domanda rispetto ad altri medici e condannò le Amministrazioni convenute al pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative somme, con il carico RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
La decisione è stata impugnata in via principale dalle Amministrazioni soccombenti e in via incidentale dai medici la cui pretesa era stata dichiarata prescritta e la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 29 luglio 2021, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, ha accolto l’appello principale e ha pertanto rigettato le domande proposte da tutti i medici in primo grado, ha dichiarato infondato l’appello incidentale e ha condannato gli originari attori al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del solo giudizio di secondo grado, compensate invece quelle di primo grado.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda principale dei medici rilevando che, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia UE e RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi validamente compiuto già con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991; ragione per
cui l’aumento dei compensi stabilito col d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 non faceva insorgere in capo a coloro i quali avevano frequentato i corsi in anni precedenti il diritto all’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuova e più favorevole disciplina. La direttiva 93/16/CEE, d’altra parte, nulla aveva innovato rispetto al passato, posto che le direttive 75/326 e 75/363 CEE non contenevano alcuna definizione comunitaria del livello RAGIONE_SOCIALE remunerazione da considerare adeguato.
A tale conclusione la Corte romana è pervenuta anche in base al rilievo che la prestazione di lavoro dei medici specializzandi non poteva essere equiparata a quella di un lavoratore subordinato.
Quanto ai richiesti incrementi retributivi, costituiti dalla indicizzazione annuale e dalla rivalutazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo, la Corte di merito ha rigettato anche la relativa domanda.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso i medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a sette motivi.
Resistono la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, gli altri Ministeri e le RAGIONE_SOCIALE di Bologna, Genova, RAGIONE_SOCIALE Tor RAGIONE_SOCIALE e Messina con un unico controricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con un separato controricorso.
La trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 1993, n. 537, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 1995, n. 549, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALE legge 23
dicembre 1996, n. 662, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997, n. 449, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1999, n. 488, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L’ampia e articolata censura lamenta che la sentenza impugnata, riformando quella di primo grado, abbia respinto la domanda dei medici attori volta ad ottenere la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE artt. 37, 38, 39 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 189 del Trattato CEE.
I ricorrenti osservano che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente respinto la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione RAGIONE_SOCIALE loro remunerazione secondo i diversi e più favorevoli criteri di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999; tenendo presente che la piena attuazione RAGIONE_SOCIALEe note direttive comunitarie in tema di medici specializzandi si sarebbe avuta solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007, momento in cui entrò finalmente a regime la modifica di cui al citato art. 39.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe medesime disposizioni di cui al primo motivo, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
I motivi primo, secondo e terzo sostengono che, pacifica essendo l’identità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese dai ricorrenti rispetto a quelle dei medici ospedalieri, il trattamento dovrebbe essere il medesimo; e rilevano che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi. Aggiungono, poi, che, in base all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari RAGIONE_SOCIALEe relative borse di
RAGIONE_SOCIALEo spetterebbero sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale.
Questi motivi, da trattare congiuntamente con le opportune diversificazioni, sono tutti e tre inammissibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1), cod. proc. civ., posto che le censure ivi proposte sono state affrontate e risolte con innumerevoli pronunce conformi.
4.1. Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 (seguita da numerosissime altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, n. 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020, n. 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, 21 gennaio 2021, n. 1114, 17 novembre 2021, n. 34882, 16 settembre 2022, n. 27287, e 30 gennaio 2025, n. 2253) questa Corte ha affrontato un caso identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare piena e convinta continuità. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento già assunto dalla Sezione Lavoro di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449).
4.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi.
Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, stabilì in favore dei medici ammessi alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE una borsa di RAGIONE_SOCIALEo determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale (sentenza n. 432
del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018).
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, con le relative successive modificazioni. Tale decreto -in seguito ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266 -riorganizzò l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione -lavoro’ e poi ‘contratto di formazionespecialistica’, art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività RAGIONE_SOCIALE specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall’ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991
rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005 -2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
4.3. Compiuta questa breve premessa normativa, il cuore RAGIONE_SOCIALE questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.
Le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che la decisione odierna intende ulteriormente confermare. Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando ), non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione RAGIONE_SOCIALEe tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi RAGIONE_SOCIALE Stati membri relativi ai termini per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe difettive» di cui all’Allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando ). È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.
Tuttavia -e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrenti non hanno colto -lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema RAGIONE_SOCIALE formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato RAGIONE_SOCIALE‘adeguata retribuzione». In altri termini, in conformità all’ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo
recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALE remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi».
Ragione per cui l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 in causa C131/97, COGNOME, e 3 ottobre 2000 in causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.
4.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c’è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il Collegio che il differimento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 -che è una normativa più favorevole -rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 Cost. sul versante RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.
Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno.
4.5. Da tale consolidato orientamento la Corte non vede ragioni per discostarsi.
Le ulteriori censure di cui ai motivi suindicati sono ugualmente inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1) cod. proc. civ., posto che anche su questo punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
5.1. Deve essere richiamata, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo RAGIONE_SOCIALE nazionale destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l’ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572, e le ordinanze 16 settembre 2022, n. 27287, e 23 novembre 2022, n. 34403).
È stato anche detto che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità RAGIONE_SOCIALE emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le Sezioni Unite, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670 e la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonché le ordinanze 19 ottobre 2020, n. 22633, 1° aprile 2021, n. 9104, e 22 marzo 2022, n. 9215).
Tale costante orientamento ha ricevuto l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 19 luglio 2024, n. 20006, alla quale l’odierna decisione intende adeguarsi integralmente.
Non sussistono ragioni per discostarsi da quest’ormai pacifica giurisprudenza.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, sostenendo che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, limitandola alla sola RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
6.1. Il motivo è inammissibile, in considerazione RAGIONE_SOCIALE sua palese irrilevanza. Una volta escluso, infatti, che il merito RAGIONE_SOCIALEe censure prospettate nei primi tre motivi possano essere fondate, non assume alcun rilievo esaminare il profilo RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva dei Ministeri.
È comunque il caso di ribadire, ad abundantiam , che anche su questo punto sussiste una giurisprudenza consolidata che ha ricevuto l’avallo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27 novembre 2018, n. 30649, secondo cui in tema di responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958, sempre che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, RAGIONE_SOCIALE facoltà di eccepire l’erronea identificazione RAGIONE_SOCIALE controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 cod. civ. in merito al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale e all’erroneo conteggio del termine di prescrizione.
I ricorrenti sostengono che nella specie la prescrizione sarebbe decennale e che, ad ogni modo, il ritardo col quale lo Stato italiano ha dato attuazione alle direttive comunitarie non consentirebbe di far decorrere la prescrizione, per i medici ricorrenti, prima RAGIONE_SOCIALE’emanazione del d.P.C.m. 7 marzo 2007.
7.1. Il motivo è inammissibile.
Premesso che la sentenza impugnata non ha negato che la prescrizione fosse nella specie decennale, è evidente che l’infondatezza, nel merito, RAGIONE_SOCIALEe prospettate censure rende irrilevante il problema del decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, senza contare che il ricorso nulla dice sulle singole posizioni e sugli eventuali atti interruttivi.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 92 e 97 cod. proc. civ., sostenendo che gli odierni ricorrenti non avrebbero dovuto essere condannati alle spese del giudizio di appello, anche perché la giurisprudenza a loro sfavorevole si è venuta a maturare successivamente al 2019, cioè dopo che il giudizio fu intrapreso (2014).
8.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha fatto doverosa applicazione del principio di soccombenza, tanto più che nel momento in cui la Corte d’appello ha deciso la causa odierna l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità era già consolidato e gli appellanti avrebbero dovuto esserne a conoscenza. Nulla si argomenta, poi, sull a presunta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 cit., mentre sulla mancata compensazione vale il principio di diritto consolidato di cui a Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005, e successive conformi, posto che l’omessa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese non è censurabile in sede di legittimità.
Con il settimo motivo di ricorso si ripropone la questione di pregiudiziale comunitaria, con richiesta di rimessione alla Corte di giustizia
RAGIONE_SOCIALE‘UE, in ordine alla compatibilità del d.lgs. n. 257 del 1991 con le direttive comunitarie.
9.1. Il motivo, che non è propriamente tale, rimane assorbito alla luce di tutte le precedenti riflessioni.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022, sopravvenuto a regolare le spese processuali.
Data la pluralità dei ricorrenti, la relativa liquidazione viene compiuta secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.).
Ritiene la Corte che, poiché il ricorso torna a porre questioni oggetto di un orientamento fermissimo, maturato in anni ben precedenti rispetto a quello di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, e insiste nel sostenere tesi da tempo costantemente smentite, i ricorrenti debbano essere condannati anche al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; alla quale segue, per legge, la condanna al pagamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (art. 96, quarto comma, cit.).
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di euro 2.500 di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.000 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il 21 novembre 2025.
Il Presidente
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