Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10352 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10352 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8472/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliazione digitale ;
-ricorrente-
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6163/2021 depositata il 23/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe convenivano la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, esponendo di aver frequentato un corso di RAGIONE_SOCIALE medica post laurea, a decorrere da anni accademici successivi al 1992, e di aver percepi to la borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257: chiedevano il riconoscimento, per differenza, dei medesimi emolumenti complessivamente stabiliti dall’art. 39 de l d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, essendovi stata tardiva applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ acquis communautaire e, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 16 del 1993; al contempo domandavano in ogni caso la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione e RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio, stante la sopravvenuta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEe somme stabilite in origine, e comunque il complessivo risarcimento del danno, anche per mancata applicazione dei benefici di carriera oltre che contributivi e previdenziali;
si costituivano le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda;
il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello che negava potesse costituire parametro RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione, imposta dalla normativa unionale, il m aggior trattamento economico spettante dall’anno accademico
2006-2007 in ragione del d.lgs. n. 368 del 1999, secondo quanto infine stabilito, temporalmente, dall’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori articolando due motivi;
hanno depositato nota in vista RAGIONE_SOCIALE‘eventuale udienza di discussione le amministrazioni;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive nn. 362 e 362 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, degli artt. 5, 189 del Trattato CEE, 10, Cost., 1, 10, 11, 12, preleggi, 6, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, da 37 a 41, 45, 46, dl.gs. n. 368 del 1999, 8, d.lgs. n. 517 del 1999, 1, legge n. 266 del 2005, perché la Corte di appello avrebbe errato negando l’attribuzione dei maggiori importi spettanti ai medici specializzandi iscritti dal 2006, dei benefici di carriera, dei benefici contributivi, e comunque RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione all’inflazione e RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe medesime norme richiamate con la prima censura, nonché degli artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22, legge n. 488 del 1999, 36, legge n. 289 del 2002, 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciare la richiesta spettanza non solo RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione e RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale, ma anche, sempre per differenza, del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del SSN;
Considerato che
i motivi formulati, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1), cod. proc. civ.;
questa Corte ha chiarito che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative RAGIONE_SOCIALE solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza);
la sentenza di appello è conforme a questa impostazione;
va quindi ribadito che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato -è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 -che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua -e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 368 del 1999;
quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 -che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni -ha riorganizzato l’ordinament o RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e
disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione lavoro’ e successivamente ‘contratto di formazione specialistica’) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali;
tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una rela zione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.);
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economicosono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’ anno accademico 2006/2007;
il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;
per gli iscritti alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici precedenti al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico;
la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991;
l’importo RAGIONE_SOCIALEa predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)» (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 RAGIONE_SOCIALEa Corte c ostituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti RAGIONE_SOCIALEa borsa alla svalutazione monetaria);
il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e
adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.);
l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione de l d.lgs. n. 257 del 1991;
non vi è spazio quindi per rinvii pregiudiziali;
quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile, ai soggetti in parola, neppure lo ‘status’ previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 368 del 1999 (art. 41);
in questo quadro è stato chiarito che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507);
tale giurisprudenza è stata confermata, anche dopo la rimessione alla pubblica udienza pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte con ordinanza interlocutoria 20/04/2022 n. 12664, con la sentenza 13/12/2022, n. 36427, RAGIONE_SOCIALEa medesima Sezione (cfr. altresì Cass., 11/05/2022, n. 15014, pag. 10, sulla esclusione del rinvio pregiudiziale);
quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita;
dalla aestimatio legislativa complessiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALEa Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso;
non deve disporsi sulle spese atteso che l’amministrazione non ha svolto controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 06/02/2023.