Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7351 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 7351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
Oggetto: Medici specializzandi Inadempimento attuazione direttive europee. Indennizzo
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
SENTENZA
sul ricorso 31825-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, FALLICO ESTER COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentati e difesi ope legis
dall ‘ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 408/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/04/2018 R.G.N. 15/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME , che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe, tutti frequentanti la scuola RAGIONE_SOCIALE specializzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE per la durata di cinque anni in epoca precedente al 2006, volta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 36 Cost., da quantificarsi nei termini di cui al d.p.c.m. 7 marzo 2007 e, in subordine, in applicazione diretta RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria, al riconoscimento del diritto all ‘ adeguata retribuzione o al trattamento previsto per gli specializzandi a far tempo dall ‘ ottobre 2006, oltre che, in ulteriore subordine, all ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie e conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni.
La Corte territoriale escludeva la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, poiché la causa del rapporto era da ravvisare in via esclusiva nella formazione, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 36 Cost.; escludeva la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE normativa interna e l ‘ estensione retroattiva RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui alla legge 266/2005; escludeva anche l ‘ inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16, poiché quest ‘ ultima, come stabilito dalla Corte di giustizia, pur ponendo
l ‘ obbligo incondizionato a che la formazione RAGIONE_SOCIALEo specializzando fosse a tempo pieno e retribuita, non conteneva una definizione comunitaria di remunerazione adeguata; reputava, di conseguenza, infondata la pretesa risarcitoria, per mancata o tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva, dal momento che la discrezionalità attribuita al legislatore esclude qualsiasi adempimento incolpevole, e, sulla base RAGIONE_SOCIALEe stesse premesse, escludeva anche la spettanza RAGIONE_SOCIALE ‘ indicizzazione annuale e RAGIONE_SOCIALE rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo.
In accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘ appello incidentale RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE riformava la sentenza di primo grado solo limitatamente alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese disposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e condannava i ricorrenti al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE suddetta RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe sulla base di sette motivi.
La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Ha, altresì, resistito con controricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata inizialmente chiamata all ‘ adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE sezione sesta del 26/2/2020.
In tale fase camerale i ricorrenti e le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato hanno depositato memoria.
Quindi, con ordinanza interlocutoria n. 16781/2020, la causa è stata rimessa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza.
In particolare, con l ‘ indicata ordinanza, si è ritenuto che assumesse valenza nomofilattica la questione, posta nel caso in esame dal primo motivo di ricorso, relativa all ‘ applicazione, nella descritta situazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata – in cui la qualità di relatore del presidente è riportata solo nel dispositivo letto in udienza – del principio costantemente affermato da questa Corte in tema di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza firmata dal Presidente che non risulti cumulare in sé anche la qualità di estensore, sintetizzato nella massima che segue: ‘ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132 cod. proc. civ., la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del presidente e RAGIONE_SOCIALE ‘ estensore; qualora essa rechi solo la firma del presidente che non risulti cumulare in sé anche la qualità di estensore, la presenza RAGIONE_SOCIALE sua sola sottoscrizione rende la
sentenza medesima viziata dalla nullità insanabile di cui all ‘ art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.; tale nullità può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, può essere rilevata anche d ‘ ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione’ (Cass. 24 giugno 2004, n. 11739, conforme Cass. 8 novembre 2010, n. 22705, Cass., S.U., 20 maggio 2014, n. 11021).
È stata, quindi, fissata l ‘ odierna udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE per difetto di ius postulandi .
Detta RAGIONE_SOCIALE è difesa da un avvocato del libero foro.
Questa Corte (Cass., S.U., n. 24876 del 20 ottobre 2017) ha affermato che: ‘ Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 -come modificato dall ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALE I. 3 aprile 1979 n. 103 – la RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di derogare, ‘in casi speciali’ al ‘patrocinio autorizzato’ spettante per legge all’ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, per avvalersi RAGIONE_SOCIALE ‘ opera di liberi professionisti, è subordinata all ‘ adozione di una specifica e motivata deliberazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d ‘ amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico all ‘ avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l ‘ originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi – che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato – non ipotizzabile il patrocinio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo
Stato in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione’ (si vedano nel medesimo senso, ex multis , Cass. n. 7972/2020; Cass. n. 18870/2022; Cass. n. 19024/2022; Cass. n. 19028/2022; Cass. n. 20489/2023).
Nello specifico, non risulta richiamato nel controricorso ovvero allegato a quest ‘ ultimo alcun atto autorizzativo RAGIONE_SOCIALE deroga al patrocinio legale ovvero alcuna motivata delibera del rettore, approvata o ratificata dall ‘ organo di vigilanza.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360, n. 4. cod. proc. civ. per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 132, comma 2 cod. proc. civ. e 119 disp. att. cod. proc. civ.
Osservano che la sentenza impedisce di individuare la qualità di relatore ed estensore tra i membri del collegio ed è viziata per essere sottoscritta dal solo Presidente, senza che tale sottoscrizione sia accompagnata dall ‘ indicazione “estensore”.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono: a ) in riferimento all ‘ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 1993, n. 537; RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 1995, n. 549, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1996, n. 662, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997, n. 449 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 36 RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289; nonché b ) in riferimento all ‘ art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., « omessa pronuncia in merito a fatto decisivo per il giudizio …: mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘ adeguamento RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo per rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla CCNL del personale medico di prima nomina del SSN ex art. 6 d.lgs. 257/91 ».
Lamentano il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘ adeguamento RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo per rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal c.c.n.l. del personale medico del SSN di prima nomina, ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.
Insistono nel riconoscimento di tale diritto alla rideterminazione triennale, chiedendo un mutamento di giurisprudenza rispetto alla via tracciata da Cass. n. 4449/2018.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono: a) in riferimento all ‘ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in relazione agli, artt. 234 e 249 del Trattato CEE ed all ‘ art. 13 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76 ed all ‘ art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 93/16; b) in riferimento all ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., « omessa pronuncia in merito a fatto decisivo per il giudizio responsabilità risarcitoria di natura indennitaria per attività non antigiuridica RAGIONE_SOCIALEo Stato inadempiente – mancata attuazione ministeriale – art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991 ».
Lamentano, in sostanza, che la piena attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europea richiamate si sarebbe avuta soltanto con l ‘ entrata in vigore, a pieno regime, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, la quale è avvenuta solo nel 2007, dopo il protrarsi di varie disposizioni di blocco; ne consegue che ai ricorrenti doveva essere riconosciuto il diritto a percepire la remunerazione adeguata così come fissata dal citato d.lgs. n. 368 del 1999, considerando che lo Stato italiano era da ritenere inadempiente rispetto all ‘ attuazione RAGIONE_SOCIALE obblighi comunitari; precisano i ricorrenti che la sentenza impugnata va censurata anche per la mancata distinzione e valutazione dei profili risarcitori a ) per responsabilità da mancata decretazione ministeriale ex art. 6 d.lgs. 257/91 ovvero b ) per responsabilità da inesatta attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria nell ‘ ordinamento nazionale.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, in riferimento all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6, comma 1, del d.lgs. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7 comma 5 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 1993, n. 537, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 1995, n. 549, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997, n. 449, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge 488/99 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 36 RAGIONE_SOCIALE legge 289/2002 nonché, riferimento all ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., « omessa pronuncia in merito a fatto decisivo per il giudizio: mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘ adeguamento RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo per
indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al coto RAGIONE_SOCIALE vita ex art. 6 d.lgs. n. 257/91 ».
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha rigettato la domanda di adeguamento per indicizzazione annuale richiamando le motivazioni di cui alla sentenza di questa Corte n. 11565 del 26 maggio 2011.
Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2948 cod. civ.
Lamentano il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale ai diritti azionati e l ‘ erroneo computo del termine a quo prescrizionale.
Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ.; RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999; RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 257 del 1991.
Lamentano l ‘ omessa pronunzia in merito ad un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla mancata declaratoria di legittimazione passiva e responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei Ministeri convenuti in giudizio e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 92 e 97 cod. proc. civ. e del D.M. 55/2017.
Sostengono che, alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni di cui ai motivi che precedono, la Corte territoriale non avrebbe potuto condannare i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del grado di appello né porre a loro carico ed a favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di primo grado.
Il primo motivo è infondato.
La sentenza risulta sottoscritta dal solo Presidente COGNOME in quanto è proprio tale Presidente che risulta indicato quale relatore. Tanto si evince dal dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza letto all ‘ udienza del 19 aprile 2018 versato in atti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, si evince dagli atti di causa, puntualmente richiamati dalle Amministrazioni controricorrenti, che già nel decreto presidenziale del 19/1/2016, depositato il 23/1/2016, di fissazione RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza dinanzi alla Corte d ‘appello risultava la ‘nomina come relatore per la causa il AVV_NOTAIO COGNOME‘.
Ed allora va fatta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 132 cod. proc. civ., la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del Presidente e
RAGIONE_SOCIALE ‘ estensore; qualora essa rechi solo la firma del Presidente che non risulti cumulare in sé anche la qualità di estensore, la presenza RAGIONE_SOCIALE sua sola sottoscrizione rende la sentenza medesima viziata dalla nullità insanabile di cui all ‘ art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.; tale nullità può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, può essere rilevata anche d ‘ ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e remissione RAGIONE_SOCIALE causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione (v. Cass., S.U., n. 11021/2014).
Ma, nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno precisato che l ‘ art. 161 cpv. cod. proc. civ., riguarda la sola ipotesi in cui l ‘ omissione investa entrambe le sottoscrizioni – sia del Presidente del collegio sia RAGIONE_SOCIALE ‘ estensore – mentre, in tutti i casi di difetto parziale di sottoscrizione (indipendentemente dalla volontarietà o meno RAGIONE_SOCIALEo stesso), la vicenda si incanala nella disciplina nell ‘ art. 156 cod. proc. civ., secondo comma, cod. proc. civ.
Con la conseguenza che se la sentenza reca a sola firma del Presidente non deve necessariamente risultare che il Presidente sottoscrittore cumuli in sé anche la qualità di estensore.
Anche da Cass. n. 20597/2004, e da Cass. n. 2221/2023 si desume che non è ravvisabile la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata da un giudice collegiale che rechi la sola sottoscrizione del presidente del collegio, senza la precisazione del cumulo da parte sua anche RAGIONE_SOCIALE qualità di estensore, se questa circostanza possa evincersi adeguatamente da altri elementi. Eguale principio era stato espresso da Cass. n. 14464/2001 che aveva affermato che non è ravvisabile la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata da un giudice collegiale che rechi la sola sottoscrizione del presidente del collegio, senza la precisazione del cumulo da parte sua anche RAGIONE_SOCIALE qualità di estensore, se questa circostanza possa evincersi adeguatamente da elementi quali (nel rito del lavoro) la nomina del medesimo magistrato a relatore in occasione RAGIONE_SOCIALE fissazione RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza di discussione. E tale è proprio questa la situazione verificatasi nel caso in esame, evincendosi, come detto, che il Presidente cumulasse in sé anche la qualità di relatore e non risultando elementi per vincere la presunzione di coincidenza RAGIONE_SOCIALE figura del relatore con quella RAGIONE_SOCIALE ‘ estensore.
10. Il secondo, terzo e quarto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili ai
sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 bis , per essersi la Corte territoriale pronunciata in conformità all ‘ orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 35613/2023 e Cass. n. 20692/2023) per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall ‘ art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione a decorrere dall ‘ anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di RAGIONE_SOCIALEo di cui al citato d.lgs. n, 257/1991 ed altresì in conformità ad altro principio di diritto invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 20692/2023) secondo cui l ‘ importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici antecedenti al 2006/2007 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, né all ‘ adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257/1991.
Non sussiste, in conseguenza, alcun comportamento antigiuridico fonte di risarcimento del danno.
Parimenti inammissibili devono ritenersi il quinto e il sesto motivo, presupponendo entrambi la configurabilità in astratto del diritto azionato dai ricorrenti.
Inammissibile si rivela pure il settimo motivo sia nella parte in cui la contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ accollo RAGIONE_SOCIALEe spese di lite presupponeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda sia nella parte in cui censura la statuizione di (parziale) riforma RAGIONE_SOCIALE compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese disposta in primo grado, essendo stato correttamente applicato dalla Corte territoriale il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza. Si ricorda, al riguardo, che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d ‘ ufficio, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l ‘ esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite poiché la valutazione RAGIONE_SOCIALE soccombenza opera, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, in base ad un criterio unitario e globale mentre, in caso di conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo RAGIONE_SOCIALE sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d ‘ impugnazione (Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 27056/2021). Nello specifico vi è stata, quanto al merito, la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado ma la Corte territoriale, pronunciandosi su specifico motivo di gravame RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, concernente proprio la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado, ha escluso che vi fossero valide ragioni per la disposta compensazione (nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE) ed ha applicato il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, segue la soccombenza.
Nulla va disposto per le spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE in ragione di quanto evidenziato al punto sub 1. che precede.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l ‘ inammissibilità del controricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito; nulla per le spese RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.