Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13825 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/05/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23169/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché contro
NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – nonché sul ricorso successivo proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti incidentali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 271/2019 depositata il 22 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I medici indicati in epigrafe (come controricorrenti e/o ricorrenti incidentali o intimati), unitamente ad altri, in qualità di attori e di interventori, convennero in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e, a seguito di ordine d’integrazione del contraddittorio, la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo accertarsi il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione per aver frequentato le scuole di specializzazione in periodi compresi tra il 1980 e il 1991 e condannarsi i convenuti, anche in solido, o chi tra essi ritenuto obbligato, al pagamento in favore di ciascuno di essi RAGIONE_SOCIALEa somma di € 11.200, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo l’infondatezza e la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa, nonché il difetto di legittimazione passiva de ll’RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri convenuti.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 9482 del 2013, dichiarata la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dei ministeri convenuti e respinta l’eccezione di prescrizione , condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE attori e RAGIONE_SOCIALE interventori RAGIONE_SOCIALEa complessiva som ma di € 123.177,23, oltre rivalutazione e interessi, compensando integralmente le spese.
La RAGIONE_SOCIALE interpose appello in punto di: prescrizione; (in)fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da alcuni RAGIONE_SOCIALE appellati, in quanto specializzati in discipline diverse da quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non
menzionate nelle direttive europee; (in)fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda per i medici che avevano iniziato il corso di specializzazione nel 1982 o in anni ancora anteriori; commisurazione del danno.
In parziale accoglimento di tale gravame e in conseguente parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 271/2019, pubblicata il 22 gennaio 2019, per quanto ancora interessa in questa sede:
NOME ha rigettato la domanda proposta da:
NOME COGNOME (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1978 al 1981);
NOME COGNOME (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1977 al 1980);
NOME COGNOME (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1977 al 1979);
NOME COGNOME (per non avere prodotto certificazione attestante la frequentazione di corsi in anni successivi al 1983);
NOME COGNOME (per avere ottenuto la specializzazione in «Medicina RAGIONE_SOCIALEo Sport», non compresa nella Direttiva 75/362/CEE; artt. 5 e 7);
NOME COGNOME (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1980 al 1982);
NOME COGNOME (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1980 al 1982);
─ ha condannato la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento di:
€ 6.713,93 in favore di NOME COGNOME;
€ 20.141,79 in favore di NOME COGNOME;
€ 13.427,86 in favore di NOME COGNOME;
€ 6.713,93 in favore di NOME COGNOME;
€ 6.713,93 in favore di NOME COGNOME;
€ 6.713,93 in favore di NOME COGNOME;
€ 6.713,93 in favore di NOME COGNOME;
€ 33.569,65 in favore di NOME COGNOME;
€ 13.427,86 in favore di NOME COGNOME;
€ 26.855,72 in favore di NOME COGNOME;
per tutti oltre interessi dal 4 febbraio 2011 al saldo;
─ ha quindi condannato gli appellati a restituire quanto eventualmente percepito in misura maggiore di quanto stabilito con la sentenza d’appello in esecuzione di quella di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento;
─ ha confermato nel resto la sentenza impugnata, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Solo sette RAGIONE_SOCIALE undici intimati depositano controricorsi.
Sei di questi (ossia i dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), unitamente ad altri sette medici non intimati con il ricorso principale (i dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME), propongono ricorso incidentale con sette motivi, cui resiste la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE. Il controricorrente NOME COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far
luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
I due ricorsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello notificato e depositato in data successiva dovendo considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale, posto che ne risultano comunque rispettati forma e termini (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 01/12/2000, n. 15353; 20/06/2001, n. 8365; 08/03/2006, n. 4980).
Motivi del ricorso principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ..
Con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘intimato NOME COGNOME eccepisce l’esistenza di un precedente giudicato a lui sfavorevole, rappresentato dalla sentenza n. 17039/2005 del Tribunale di Roma.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ. , violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sul motivo di gravame con il quale aveva dedotto l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dal predetto AVV_NOTAIO ed accolta in primo grado, in quanto riferita a specializzazione (quella in «Medicina legale e RAGIONE_SOCIALEe assicurazioni») non contemplata nelle direttive europee.
Con il terzo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, ai sensi de ll’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., e con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE intimati dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, legge n. 370/99, nonché’ RAGIONE_SOCIALE artt. 117 Cost.
e 1218 cod. civ. ».
Si censura la sentenza impugnata per aver la Corte di appello basato la sua decisione su di una interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616 e C-617/16), sostenendosi, di contro, che tale ultima decisione aveva limitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa adeguata remunerazione agli iscritti alle scuole di specializzazione medica a partire dal 1982, con corresponsione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dal 1° gennaio 1983, senza estenderlo anche ai medici iscrittisi precedentemente e che avevano concluso il corso dopo il 1° gennaio 1983 (c.d. specializzandi “a cavallo”).
Si sostiene che, secondo la giurisprudenza eurocomunitaria, avrebbero diritto all’indennizzo i medici iscrittisi dopo il 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva de qua, ed a partire dal 1° gennaio 1983, data in cui lo RAGIONE_SOCIALE italiano avrebbe dovuto adempiere alla stessa; si osserva che tale orientamento è stato confermato da numerosi precedenti di questa Corte.
II. Motivi del ricorso incidentale dei dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOMENOME, COGNOME NOME e COGNOME .
Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, con riferimento alla posizione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 preleggi.
Si sostiene che la Corte d’appello non poteva prendere in esame l’eccezione di estraneità RAGIONE_SOCIALEa special izzazione dal predetto conseguita in «Medicina RAGIONE_SOCIALEo Sport» al novero di quelle contemplate dalle direttive europee in quanto attinente non alla titolarità del soggetto ma alla validità del titolo di specializzazione fatto valere in giudizio.
Con il secondo motivo si denuncia, con riferimento alla NOME COGNOME, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Si sostiene che:
nessuna eccezione era stata sollevata, riguardo alla mancanza di certificazione a supporto RAGIONE_SOCIALEa domanda, dalla amministrazione appellante e, di conseguenza, il giudice di merito non poteva rilevarla d’ufficio;
i certificati risultavano prodotti, come si rileva dal deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria ex art. 183 vistata dalla cancelleria, come da allegazione espressa richiamata nella memoria stessa;
l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa documentazione predetta era stata già verificata ed accertata dal tribunale, non contestata espressamente dalla amministrazione appellante, con effetto di giudicato interno.
Con il terzo motivo si deduce « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; formazione del giudicato interno; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ.; violazione art. 11 disp. sulla legge; viol azione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 112 cod. proc. civ.; dei principi di cui all’art. 7 CEDU in relazione altresì agli artt. 5 e 17 CEDU, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 Cost. come interpretati nelle sentenze Contrada CEDU del 14.2.2015, Scoppola/Italia (2009), NOME ed altri Italia (2011), Agrati ed altri/Italia (2011), Arras ed altri/Italoia (2019); violazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze Corte Cost. 230/2012, 317/09, 63/219, applicabili in chiave analogica; ed in subordine, in relazione alla legge 217/78 per i ricorrenti che hanno frequentato i corsi di specializzazione dal 1977 al 1982 COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME ed COGNOME NOME » (così testualmente nell’intestazione).
Si sostiene che per i medici che avevano iniziato il corso di specializzazione in epoca anteriore al 1° gennaio 1983 il diritto alla remunerazione andava riconosciuto anche per i periodi anteriori a detta data, non potendovi ostare la più restrittiva interpretazione invalsa successivamente nella giurisprudenza europea e nazionale, non essendo tale interpretazione allora vigente né potendo essere
prevista e dovendosi considerare che non era la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia la fonte del diritto ma gli artt. 1 Cost., 5, 7 e 17 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione.
Con il quarto motivo si deduce « violazione legge 89/01 art. 2 bis in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; per i ricorrenti immatricolati ante DATA_NASCITA e comunque sotto il vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria 75/363 e 82/76CEE; violazione sentenze CG RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; ulteriore violazione sentenza CGUE 24.1.2018 ».
Si deduce che illegittimamente la decisione impugnata poggia sulla interpretazione fornita dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.G.U.E. del 24 gennaio 2018, essendo questa intervenuta sette anni dopo la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello, in violazione del termine di due anni previsto per la durata di quel grado di giudizio.
10. Con il quinto motivo si denuncia « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 11 comma 5 legge 370/99 ed all’art. 1219 n. 3 cod. civ. ed alla direttiva 82/76/CEE per tutti i ricorrenti ».
Si lamenta che erroneamente la Corte di merito ha riconosciuto gli interessi legali ai ricorrenti che avevano frequentato il corso dopo il 1° gennaio 1983 ed a cavallo solo a far data dalla domanda, e senza alcuna rivalutazione monetaria, quando, viceversa, la somma era già maturata ex lege sin dal 27 novembre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999.
11. Con il sesto motivo si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla legge n. 257 del 1991 art. 6, in relazione alla commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, la quale si assume -avrebbe dovuto essere equiparata alla indennità prevista da quest’ultima disposizione.
Si rileva che comunque tale disciplina risultava direttamente applicabile nei confronti RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, avendo essa
iniziato il corso di specializzazione nell’anno acc. 1991/1992.
12. Con il settimo motivo si denuncia infine «violazione art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione alla decisione RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte di giustizia del 24 gennaio 2018» per avere la Corte di merito liquidato, in favore dei medici c.d. specializzati «a cavallo» importi non esattamente proporzionati, per difetto, all’effetti va durata del corso di specializzazione quale decorrente dal 1° gennaio 1983, avendo in particolare omesso di considerare le frazioni di anno maturate successivamente a tale data.
III. Scrutinio del ricorso principale
13. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va in questa sede ribadito, l’eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti «nuovi» sopravvenuti, sicché l’eccezione è preclusa, e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se ─ come accade nel caso in esame ─ il giudicato sia intervenuto ne lle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede, posto che in tal caso la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 20/10/2010, n. 21493; v. anche Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170; 31/05/2019, n. 14883).
14. Il secondo motivo è infondato.
Dalla trascrizione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello, operata ─ per copiatura di immagine RAGIONE_SOCIALEe pagine 10 e 11 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello e poi RAGIONE_SOCIALEe pagine 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale in appello ─ all’interno del ricorso, alle pagine 22 25, in dichiarato ossequio al principio di autosufficienza, si ricava che la doglianza relativa alla
mancata inclusione RAGIONE_SOCIALEa specializzazione nell’elenco di quelle contemplate dalla Direttiva «riconoscimento» era stata proposta con riferimento a posizioni diverse da quelle del AVV_NOTAIO COGNOME, alla quale si fa riferimento solo in comparsa conclusionale.
Non è pertanto configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame, dal momento che un tale motivo non risulta in realtà proposto. Non può di contro rilevare che RAGIONE_SOCIALEa proposizione di un tale motivo si faccia invece riferimento nella stessa sentenza (par. 6, pag. 4), ben potendo tale riferimento essere frutto di erronea lettura del motivo.
La denuncia di error in procedendo interpella direttamente questa Corte giudice del fatto processuale e ne attiva il potere/dovere di verifica RAGIONE_SOCIALE atti, non mediati dalla lettura fattane dal giudice a quo , in quanto essa stessa oggetto di verifica.
15. Il terzo motivo è infondato.
15.1. Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALE emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) -per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il
diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa somma suindicata ed altre l’hanno, invece, riconosciuto.
15.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n. 17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581 (successiva alla sentenza qui impugnata che ha definito il giudizio di rinvio), hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa.
Alla luce, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’hanno terminato, a seconda RAGIONE_SOCIALEa durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi RAGIONE_SOCIALEa materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione
temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».
15.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76).
In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie:
quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;
quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;
quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso.
Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio RAGIONE_SOCIALEo stesso anno (cfr. punto 30 RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività RAGIONE_SOCIALEa previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi.
E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come
di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro – cfr. punti 17 e 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia – sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal RAGIONE_SOCIALE sovranazíonale, anche nel corpo RAGIONE_SOCIALEa motivazione, era univocamente concludente in tal senso).
Si rimarcò, infine, che la Corte di Giustizia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo RAGIONE_SOCIALE italiano dovesse assicurare la verificazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di adempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive e, quindi, adempiere l’obbligo da esse scaturente fìn dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva stessa.
15.4. Sotto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro n. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta sul rilievo che «la questione che aveva generato l’esigenza di chiarimenti da parte RAGIONE_SOCIALEa CGUE era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza RAGIONE_SOCIALEa volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari RAGIONE_SOCIALE‘obbligo risarcitorio, con commisurazione RAGIONE_SOCIALEo stesso all’importo successivamente previsto dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999».
È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l’entrata in
vigore RAGIONE_SOCIALEa Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l’altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo».
15.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sul seguente quesito: «Se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso all’1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva suindicata da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all’i gennaio 1983».
15.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato RAGIONE_SOCIALEa dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in
vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo RAGIONE_SOCIALEa formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa Dir. 75/363/CEE».
15.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa dir. 75/362/CEE».
15 .8. La Corte d’appello ha deciso la questione ad essa rimessa applicando una regola di giudizio conforme a detto principio. La censura sul punto mossa dalla ricorrente principale deve essere pertanto rigettata.
IV. Scrutinio del ricorso incidentale
16. Il primo motivo è infondato.
Come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303) e come anche correttamente rilevato dalla Corte di merito:
-l’inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee
che sanciscono l’obbligo per lo RAGIONE_SOCIALE membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);
-non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;
-si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
-la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso);
-a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, sa lvi solo gli effetti RAGIONE_SOCIALEa eventuale non contestazione;
-al riguardo occorre però considerare che la questione – come pure più volte sottolineato da questa Corte -è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza);
─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta
componente fattuale del fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello officioso o su impulso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione – del difetto del requisito RAGIONE_SOCIALEa equipollenza;
-l’operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche al grado di specificità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in fatto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica;
─ onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità RAGIONE_SOCIALEa contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede dei da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione);
─ nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato.
Il motivo, dunque, si appalesa carente sotto tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda.
17. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Anche in tal caso il tema di lite investe il fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda. La sua contestazione costituisce mera difesa e nessuna preclusione può pertanto per essa porsi nemmeno in appello, salvi solo gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘eventuale giudicato interno e RAGIONE_SOCIALEa non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. (questa, in ricorso,
nemmeno dedotta).
Nella specie, però, la formazione di un giudicato interno è stata impedita dal proposto gravame.
Al riguardo è appena il caso di rammentare che, secondo costante insegnamento, il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima RAGIONE_SOCIALEa sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto RAGIONE_SOCIALE elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 12202 del 16/05/2017
Tanto meno è predicabile un giudicato che si formi non sul fatto ma sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa prova documentale che lo dovrebbe dimostrare.
L’affermazione poi secondo cui in realtà la certificazione che la Corte ha ritenuto mancare risultava in realtà prodotta integra censura inammissibile in questa sede sotto diversi profili:
anzitutto perché inosservante RAGIONE_SOCIALE‘onere di sp ecifica indicazione imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (si fa riferimento alla memoria ed ai certificati ad essa allegati, ma non se ne riporta il contenuto, né soprattutto detti atti sono localizzati nel fascicolo di causa: si afferma che la memoria è inserita nel fascicolo di primo grado, ma non si dice se e dove essa è stata anche prodotta in appello e dove ancora essa sia reperibile nel fascicolo di causa come pervenuto a questa Corte);
in secondo luogo, perché la contestazione meramente oppositiva circa l’esistenza in atti RAGIONE_SOCIALEa documentazione che la
Corte invece nega essere stata prodotta, si risolve nella prospettazione di un vizio revocatorio, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non deducibile in questa sede ma da far valere, se del caso, in presenza dei relativi presupposti, con ricorso per revocazione avanti il giudice che ha pronunciato la sentenza.
18. Il terzo motivo è destituito di fondamento.
Le oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla interpretazione del fondamento normativo RAGIONE_SOCIALEa pretesa indennitaria non possono certamente di per sé costituire argomento per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
È appena il caso di rilevare che i contrasti sul punto registratisi risultano ora composti dalla già citata pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, n. 20278 del 23/06/2022, al cui principio di diritto risulta conforme la regola di giudizio applicata dai giudici a quibus .
19. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
In disparte la novità RAGIONE_SOCIALE‘argomento prospettato a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa, ne è palese la abnormità sul piano logico giuridico. La pretesa indennitaria eventualmente azionabile nei confronti RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, disciplinata dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), nulla ha che vedere, quanto a presupposti, fatto costitutivo e conseguenze indennitarie con quella azionata nel presente giudizio e non può interferirvi in alcun modo.
20. Il quinto motivo è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis.1 cod. proc. civ..
Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive ha natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n.
370, con la quale lo RAGIONE_SOCIALE italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991 (Cass. n. 21498 del 2011; n. 1917 del 2012, n. 23635 del 2014).
Come affermato da Cass. n. 1917 del 2012 e 5533 del 2012, cui si rinvia per lo sviluppo argomentativo, con la legge n. 370 del 1999, art. 11, lo RAGIONE_SOCIALE italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto -come sopra s’è già detto ─ una aestimatio del danno da ritardata attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione adeguata da parte RAGIONE_SOCIALEo specializzando, quanto il pregiudizio relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.
È stato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370 del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n. 14376 del 2015).
Trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazione equitativa -da compiersi, come detto, sulla base RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 -comporta esclusivamente la decorrenza RAGIONE_SOCIALE interessi nella misura legale (e non anche la necessità RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria, salva la prova
del maggior danno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224 c.c., comma 2) dalla data RAGIONE_SOCIALEa messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (v. e pluribus Cass. n. 23635 del 2014, n. 1917 del 2012; n. 458 del 2019; n. 38109 del 2021).
21. Il sesto motivo è inammissibile, per entrambe le censure con esso proposte.
21.1. La prima lo è ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ..
L a Corte d’appello ha infatti deciso sul punto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo, l’esame del motivo di ricorso, elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’ aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11.
A questi non può invece applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649).
21.2. La seconda lo è ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 4 cod. proc. civ., risultando del tutto eccentrica rispetto alla statuizione resa con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIOssa COGNOME.
Questa, infatti, come s’è detto, ha visto rigettata la propria
domanda ed è dunque rimasta assorbita la questione del parametro cui rapportare la liquidazione del relativo importo.
22. Il settimo motivo è infine inammissibile, per la natura in facto e non in iure RAGIONE_SOCIALEe censure svolte, estranee dunque al tipo di vizio evocato in rubrica.
A tal riguardo vale rammentare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammi ssibilità, dedotto mediante la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013); in altri termini, non è il punto d’arrivo RAGIONE_SOCIALEa decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, com ma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle; nella specie le doglianze svolte, peraltro avulse da ogni effettivo confronto con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, impingono esclusivamente nella ricognizione RAGIONE_SOCIALEa stessa, sindacabile solo sul piano RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.
23. In conclusione, alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono,
entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Avuto riguardo alla reciproca soccombenza le spese processuali vanno compensate tra l’amministrazione ricorrente e i ricorrenti incidentali
La compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese va anche disposta nel rapporto tra la ricorrente e i controricorrenti che non hanno proposto ricorso incidentale, avuto riguardo al contrasto registratosi nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione posta con il terzo motivo del ricorso principale: contrasto risolto solo di recente, come sopra evidenziato, dalle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito RAGIONE_SOCIALEa risposta fornita dalla C.G.U.E. all’esito di rinvio pregiudiziale .
24. Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
25. Non può invece tale obbligo trovare applicazione mei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, trattandosi di Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955).
P.Q.M.
rigetta entrambi i ricorsi. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medici il cui ricorso incidentale è stato
rigettato , RAGIONE_SOCIALE‘ulterio re importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza