Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13891 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/05/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18089/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
NOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata:
EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 7788/2018 depositata il 5 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La dott.ssa NOME COGNOME, medico-chirurgo, avendo conseguito la specializzazione in anestesia e rianimazione in data 21 giugno 1984, al termine del relativo corso di durata triennale, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, unitamente ad altri medici specializzati ─ in riassunzione a seguito di sentenza del Tar inizialmente adito declinatoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ─ la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento del danno per aver frequentato la scuola di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione, in violazione RAGIONE_SOCIALEe direttive Europee nn. 362/75 e 363/75.
Si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo l’infondatezza e la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa, nonché il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9849 del 2017, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei ministeri convenuti e respinta l’eccezione di prescrizione , rigettò nel merito la domanda RAGIONE_SOCIALE dott.ssa COGNOME, avendo ritenuto che lo RAGIONE_SOCIALE italiano non poteva essere considerato inadempiente rispetto alle direttive Europee con riferimento agli specializzandi iscritti ai corsi prima del 31 dicembre 1982.
In accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘interposto gravame , la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7788/2018, pubblicata il 5 dicembre 2018, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla predetta la somma di € 25.177,27, oltre interessi, determinata in
proporzione alla durata del corso di specializzazione limitata al periodo successivo al 1° gennaio 1983.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo , cui resiste l’intimata depositando controricorso.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione/falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE Diretiva 82/76/Cee del RAGIONE_SOCIALE del 26/1/1982 e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza CGUE 24/1/2018 (cause C-616 e C-617/16) ».
Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver la Corte di appello basato la sua decisione su di una interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616 e C-617/16), sostenendo che tale ultima decisione avesse limitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE adeguata remunerazione agli iscritti alle scuole di specializzazione medica a partire dal 1982, con corresponsione RAGIONE_SOCIALE remunerazione dal 1 gennaio 1983, senza estenderlo anche ai medici iscrittisi precedentemente e che avevano
concluso il corso dopo il 1 gennaio 1983 (c.d. specializzandi “a cavallo”).
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, secondo la giurisprudenza Eurocomunitaria, avrebbero diritto all’indennizzo i medici iscrittisi dopo il 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE direttiva de qua, ed a partire dal 1° gennaio 1983, data in cui lo RAGIONE_SOCIALE italiano avrebbe dovuto adempiere alla stessa, e tale orientamento sarebbe stato confermato da Cass. ord. 17/01/2019, n. 1065.
Il motivo è infondato.
3.1. Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) -per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALE direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALE somma suindicata ed altre l’hanno, invece, riconosciuto.
3.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n. 17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione RAGIONE_SOCIALE questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581 (successiva alla
sentenza qui impugnata che ha definito il giudizio di rinvio), hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALE direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALE formazione stessa.
Alla luce, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’hanno terminato, a seconda RAGIONE_SOCIALE durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi RAGIONE_SOCIALE materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum RAGIONE_SOCIALE Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione RAGIONE_SOCIALE direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».
3.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065,
1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE direttiva 82/76).
In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie:
quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;
b) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;
quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso.
Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio RAGIONE_SOCIALEo stesso anno (cfr. punto 30 RAGIONE_SOCIALE citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività RAGIONE_SOCIALE previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi.
E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro – cfr. punti 17 e 24 RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia – sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazíonale, anche nel corpo RAGIONE_SOCIALE motivazione, era univocamente concludente in tal senso).
Si rimarcò, infine, che la Corte di Giustizia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo RAGIONE_SOCIALE italiano dovesse assicurare la verificazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di adempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive e, quindi, adempiere l’obbligo da esse scaturente fìn dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 RAGIONE_SOCIALE direttiva stessa.
3.4. Sotto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro n. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta sul rilievo che «la questione che aveva generato l’esigenza di chiarimenti da parte RAGIONE_SOCIALE CGUE era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza RAGIONE_SOCIALE volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari RAGIONE_SOCIALE‘obbligo risarcitorio, con commisurazione RAGIONE_SOCIALEo stesso all’importo successivamente previsto dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999».
È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l’altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la
norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo».
3.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sul seguente quesito: «Se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso all’1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALE Direttiva suindicata da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all’i gennaio 1983».
3.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato RAGIONE_SOCIALE dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALE direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo RAGIONE_SOCIALE formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALE
Dir. 75/363/CEE».
3.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALE formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALE dir. 75/362/CEE».
3 .8. La Corte d’appello ha deciso la questione ad essa rimessa applicando una regola di giudizio conforme a detto principio.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Avuto riguardo al contrasto registratosi nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione posta dall’unico motivo del ricorso, risolto solo di recente, come sopra evidenziato, dalle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito RAGIONE_SOCIALE risposta fornita dalla C.G.U.E. all’esito di rinvio pregiudiziale, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le pati.
Non può trovare applicazione l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 201 2, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo i ricorrenti Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza