Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23459 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16647/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7792/2019 depositata il 13/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri in epigrafe, chiedendo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dovuta per l’attività svolta durante il corso di specializzazione in oncologia medica presso l’RAGIONE_SOCIALE (ove ha conseguito il diploma nell’anno 1993) , anche a titolo di risarcimento del danno o equo indennizzo per arricchimento senza causa.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva CEE 82/76, pari a 33.568,69 euro.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, che la Corte ha accolto, ritenendo che fosse onere RAGIONE_SOCIALEa parte allegare e fornire la prova che la scuola di specializzazione avesse, nel periodo frequentato, caratteristiche analoghe a una scuola di specializzazione comune a due o più Stati membri e che l’elenco RAGIONE_SOCIALEe scuole comuni di cui alla direttiva, riprodotto nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1978, non comprende la scuola frequentata dal COGNOME.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, affidandosi a due motivi.
Si è costituita con controricorso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, per tutte le amministrazioni. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo, assorbente.
Con ordinanza interlocutoria di questa Corte del 26 maggio 2023, il Collegio ha rilevato che in altro giudizio avente analogo oggetto, con ordinanza interlocutoria n. 9327/2023, era stata richiesta al Massimario una relazione anche al fine di valutare se del D.M. 31.10.1991 è possibile, quanto meno, una applicazione circoscritta agli anni del corso di specializzazione ‘in itinere’ successivi alla sua entrata in vigore e se gli elenchi di cui all’art. 5, 2° co., e 7, 3° co., RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 362/75 debbano o meno definirsi a carattere ‘chiuso’, se del caso alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa medesima direttiva. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo rimettendo la causa alla pubblica udienza. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2024 Il Procuratore generale ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta, per l’accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha insistito in ricorso.
RITENUTO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 5 comma 3 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva CEE 75/362 e 4 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva CEE 75/363 e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. La parte lamenta che l’eccezione relativa alla non conformità RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione frequentata a quelle individuate dalle direttive comunitarie o riconosciuta da due o più paesi RAGIONE_SOCIALE‘UE non poteva essere proposta per la prima volta in grado di appello né rilevata d’ufficio, di conseguenza la pronuncia è ultra petita .
2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360 n. 3 c.p.c. la violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 589 del Trattato e RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/6 75/363 e 93/16 RAGIONE_SOCIALE articoli 61,62,115,116 e 184 CPC e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. La parte deduce che ha errato la Corte di merito a ritenere che non sussista equipollenza tra la scuola
frequentata dal ricorrente e le scuole riconosciute in altri stati europei perché non inclusa nell’elenco riportato nella GU del 29 maggio 1978 La Corte d’appello ha infatti affermato che va ‘accolto l’appello non essendo la scuola frequentata dal COGNOME nel suddetto elenco di scuole comuni’ , affermando altresì che non rileva che in epoca successiva detta scuola fosse stata inserita nel decreto ministeriale. Rileva che in particolare il giudice di merito non ha tenuto conto che, con il decreto 31 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 262 RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 1991 il RAGIONE_SOCIALE ha inserito la specializzazione in oncologia tra le specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme RAGIONE_SOCIALEa comunità europea.
3.- Nelle more del giudizio, nel procedimento n. 261022020, nel quale era stata pronunciata la ordinanza interlocutoria n. 9327/2023, il Collegio, dopo relazione svolta dal Massimario, ha ritenuto con ordinanza n. 5690/2024 di rimettere la questione alle sezioni unite per la seguenti ragioni:
la tesi secondo la quale l’obbligo risarcitorio a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato, per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76/CEE, dovrebbe essere esteso anche ai medici che tra il 1 gennaio 1983 e l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1991/1992 hanno frequentato corsi di specializzazione di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie e comuni a due o più Stati membri, ma menzionati per la prima volta soltanto nella normativa di attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie (i.e. D.lgs. n. 257/1991 e D.M. 31.10.1991), appare più aderente al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
la interpretazione proposta dalla prima sezione è in contrasto l’indirizzo maggioritario di questa Corte (puntualmente ripreso dalla sentenza impugnata), che interpreta la Direttiva 82/76/CEE riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE – nel
senso che essa escluderebbe il diritto a una adeguata remunerazione in favore dei medici che hanno frequentato un corso di specializzazione tra il 1 gennaio 1983 e l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1991/1992, che, sebbene non elencato agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE, è stato espressamente incluso dalla legislazione nazionale – attuativa RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni impartite presso le RAGIONE_SOCIALE e gli istituti di istruzione Universitaria, di tipologia e durata conformi alle norme RAGIONE_SOCIALEa comunità economica Europea e comuni a due o più Stati membri, rischia di porsi in contrasto con la suddetta normativa Europea e con l’interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia.
si prospetta la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione pregiudiziale, nei seguenti termini:
‘Il Collegio si è posto l’interrogativo se l’art. 288, PAR. 3, del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, gli artt. 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE, l’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE e l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE, come modificato dalla direttiva 82/76/CEE, ostino ad una interpretazione secondo cui, sebbene il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e il diritto al riconoscimento del titolo di specializzazione, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetti anche ai medici che abbiano frequentato corsi di specializzazione di tipologia e durata conformi alla normativa Europea e comuni a due o più Stati membri, che, sebbene non elencati agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE, sono stati espressamente riconosciuti come tali dalla normativa interna attuativa RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76/CEE, possa invece non essere
riconosciuto laddove la frequenza dei corsi di specializzazione si collochi cronologicamente tra il 1 gennaio 1983 (momento dal quale si concretizzo l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano all’obbligo di attuare la direttiva) e l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1991/92 (e cioè il primo anno assoggettato all’efficacia ratione temporis RAGIONE_SOCIALEa fonte di attuazione). E conseguentemente se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 82/76, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano competa, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di frequenza dei corsi di specializzazione compresa nel periodo in cui si è concretizzato l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano all’obbligo di attuare la direttiva n. 82/76/CEE’.
Rilevato che le questioni poste alla attenzione RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite sono rilevanti anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del presente ricorso, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 13/06/2024.