Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. – Mancata attuazione direttive comunitarie – Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30427/2022 R.G. proposto da Repubblica Italiana, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege ; -ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO , domiciliato digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3385/2022, depositata il 17 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2011, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi durante il periodo di formazione;
espose a fondamento di aver frequentato, negli anni accademici 1988/1989 -1992/1993, la scuola di specializzazione quinquennale in « Chirurgia d’urgenza e Pronto RAGIONE_SOCIALE », senza percepire alcuna retribuzione per tale attività formativa;
con sentenza n. 15818 del 2015 il Tribunale accolse la domanda, condannando la Repubblica Italiana e la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza, oltre accessori;
l a Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3385/2022, resa pubblica il 17 maggio 2022, ha rigettato l’appello della Repubblica Italiana e della RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione di primo grado;
ha, infatti, ritenuto che la specializzazione in questione debba essere ricondotta alla categoria comunitaria di ‘ Chirurgia generale ‘, inclusa nell’elenco allegato alla Direttiva, quale disciplina comune a più Stati membri, indipendentemente dalle denominazioni assunte nei diversi ordinamenti;
ha in tal senso in particolare considerato che « la Chirurgia d’urgenza, per definizione, interviene su distretti corporei che quoad vitam devono necessariamente essere padroneggiati dallo specialista nella relativa branca, al pari del chirurgo generale; non è invero ipotizzabile che il chirurgo d’urgenza, chiamato ad intervenire in
situazioni di decisa gravità per la vita della persona (soprattutto per traumi o altri eventi imprevisti), sia formato specialisticamente in modo diverso dal chirurgo generale: il primo, al pari del secondo, deve conoscere i distretti corporei fondamentali al pari, se non meglio, del chirurgo generale », da ciò traendo la conclusione che « il corso in questione deve ritenersi ricompreso nel citato art. 7 »;
ha richiamato giurisprudenza di legittimità ( ex aliis Cass. n. 19730 del 2019) secondo cui la mancata contemplazione di una specializzazione negli elenchi allegati alle direttive non impedisce il riconoscimento della remunerazione quando si tratti di specializzazione analoga;
avverso tale sentenza la Repubblica Italiana e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui resiste NOME COGNOME depositando controricorso;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; le ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
è manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso preliminarmente opposta dalla controricorrente sul rilievo che lo stesso andrebbe considerato tardivo in quanto notificato, a mezzo p.e.c., oltre le ore 21,00 del 19/12/2022, ultimo giorno utile per la sua proposizione;
occorre al riguardo rammentare che, in tema di perfezionamento delle notifica eseguita con modalità telematiche, la Corte costituzionale ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale dell’art. 16septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45bis , comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 ( Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari ), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta »;
ha infatti osservato che « il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta … introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica ;
« ciò giustifica la fictio iuris , contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale -senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta -viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno » (Corte cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019; v. anche Cass. Sez. U. 20/11/2023, n. 32091; Cass., Sez. 1, 29/04/2024 n. 11380; Sez. 5, 07/07/2025, n. 18513; Sez. 1, 14/10/2025, n. 27464);
palesemente privo di pregio l’argomento di contro addotto nel controricorso secondo cui « l’espunzione di tale norma ha lasciato in pieno vigore … ( l’ ) art. 147 c.p.c. che sancisce la nullità della notifica eseguita oltre le ore 21:00 »;
è appena il caso al riguardo di rilevare che:
Corte cost. n. 75 del 2019 non ha affatto « espunto » dall’ordinamento l’art. 16septies del d.l. n. 179 del 2012 ;
la
la sentenza citata ha ben diversamente e soltanto dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione « nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta »;
per effetto di tale sentenza di accoglimento, di tipo manipolativo sostitutivo, la norma non è affatto espunta ma ha acquisito, erga omnes , un diverso contenuto precettivo, che è quello sopra evidenziato;
l’art. 16septies d.l. n. 179 del 2012, come risultante a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è dunque norma perfettamente vigente nel periodo considerato e applicabile nella specie ratione temporis , ed è norma speciale rispetto all’art. 147 c.p.c. (vecchio testo), essendo l’unica alla quale far riferimento nel caso, quale quello di specie, di notifica effettuata a mezzo p.e.c. anteriormente all’assunzione di efficacia dei succitati commi secondo e terzo dell’art. 147 c.p.c. (nuovo testo);
nel merito, risulta nella specie documentata (dalla prodotta ricevuta di avvenuta consegna, c.d. R.d.A.C.) che per il destinatario il perfezionamento della notifica del ricorso a mezzo p.e.c. sia avvenuto
alle ore 21,49 del 19/12/2022, da ciò non potendosi che ricavare che in un momento ancora antecedente, sia pur di pochi secondi, si sia avuta l’accettazione del messaggio da parte del gestore della posta elettronica del mittente e, con essa, dunque, il perfezionamento della notifica per il notificante;
con l’unico motivo le Amministrazioni ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « Violazione degli artt. 1173 -2043 cod. civ. e degli artt. 5 e 7 della Direttiva ‘riconoscimento’ 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell’art. 117 comma 1 della Costituzione », per avere la Corte d’Appello ─ in contrasto con numerosi richiamati precedenti di legittimità ─ erroneamente ritenuto che la frequentazione, da parte dell’odierno intimato, del corso di specializzazione in « Chirurgia d’urgenza e Pronto RAGIONE_SOCIALE » potesse dar titolo alla corresponsione dell’indennizzo conseguente al tardivo recepimento delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi;
rilevano che il percorso interpretativo seguito dalla Corte di Appello è viziato in quanto non basato sulla comparazione dei percorsi di formazione delle due scuole: pur muovendo dalla premessa secondo cui non occorre soffermarsi sulla mera denominazione formale dei corsi, la Corte infatti finisce poi per fondare l’equipollenza sulla mera similitudine lessicale tra le due specialità e non certo su un’analisi dei rispettivi percorsi di formazione, in termini di materie di insegnamento, tipologia degli esami, caratteristiche del tirocinio, ecc.;
rimarcano le ricorrenti che, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle Direttive comunitarie (1982), e l’iscrizione al corso di specializzazione da parte
della dott.ssa COGNOME (a.a. 1988/1989), non esisteva alcuna norma su cui fondare l”equipollenza’ della specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso a quella in chirurgia generale, come erroneamente sostenuto dalla Corte di Appello di Roma; non era pertanto giuridicamente sostenibile la pretesa che il corso di specializzazione frequentato dall’odierna intimata dovesse ritenersi equipollente a quello in ‘chirurgia generale’, in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato ;
il motivo è fondato;
come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303; cfr. anche da ultimo Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603):
-l’inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);
-si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
-la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice (ovviamente, sulla base delle allegazioni e prove offerte), indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso);
-la questione -come pure più volte sottolineato da questa Corte- è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza (v., in termini, tra le altre, Cass. 16/04/2024, n. 10206; 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche, Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603; Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione);
─ l’onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di equipollenza deve essere assolto « non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni concrete per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva de facto con una delle specializzazioni elencate dalla Direttiva (ad es., coincidenza delle materie di insegnamento impartite, equivalenza degli orari, coincidenza delle esercitazioni pratiche) » (Cass. Sez. U. n. 26603 del 2024, cit. in motivazione, pag. 16).
ciò premesso, va rilevato che la specializzazione in questione non è inclusa negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, mentre, in ordine all’equipollenza , l’accertamento di fatto operato in sentenza , in mancanza di alcuna verifica fattuale nei sensi sopra illustrati, non è congruente rispetto a ciò che sarebbe stato necessario, manifestando in tal senso la motivazione della Corte di merito un vizio di sussunzione della fattispecie come in concreto accertata nella fattispecie legale come sopra delineata;
nessun rilievo potrebbe essere attribuito alla circostanza che la specializzazione in « Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso » sia stata dichiarata equivalente a quella in « Chirurgia generale » dal d.m. 30 gennaio 1998, successivo di diversi anni alla data di immatricolazione
del controricorrente nel relativo corso;
al riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato, in via generale, il principio per cui il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali intervenuti dopo il decreto legislativo n. 257 del 1991 (e non applicabili retroattivamente) non può assumere decisiva rilevanza ai fini dell’eventuale inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive europee e, quindi, ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive, in mancanza dell’effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli previsti in almeno due Stati membri; i decreti in questione, d’altra parte, sono dettati ad altri fini, avendo riguardo all’organizzazione delle scuole o all’eventuale mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini dell’equiparazione a quelli europei;
deve quindi escludersi che il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, possa essere riconosciuto a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati membri in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (in tal senso, ex multis , Cass. n. 11316 del 2025; n. 10206 del 2024, cit.; n. 3294 del 2024; n. 25414 del 2022, cit.; n. 39826 del 2021; n. 20303 del 2019);
mette conto, infine, rammentare che l’equipollenza tra la specializzazione in « Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso » e quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363 è stata già negata in
cinquantadue casi identici da questa Corte (tra le più recenti, in tal senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30146 del 15/11/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 16245 del 17/6/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/5/2024; Cass. n. 25363 del 2022; Cass. 08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059; Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217);
in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda;
avuto riguardo agli esiti del giudizio di merito si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese relative ;
alla soccombenza segue la condanna della controricorrente alla rifusione, in favore delle ricorrenti, unitariamente considerate, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019);
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta , con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da NOME COGNOME; compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore delle amministrazioni ricorrenti, delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME