Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22356/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
TABLE
NOME nato a Branesci (YU) il DATA_NASCITA (c.f. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME nato a Sanremo (IM) il DATA_NASCITA (c.f.CODICE_FISCALE), in qualità di eredi RAGIONE_SOCIALEa dott.ssa COGNOME NOME nata a Genova il DATA_NASCITA (c.f.CODICE_FISCALE), deceduta il 07/02/2023
TABLE
TABLE
PELLEGRINI
NOME
PERRELLA
PESCETTO
PICCOLINI
PINTON
PIRINO
PLEITAVINO
POLPATELLI
QUARANTA LEONI
RACCUGLIA
COGNOME
RIGARDO
RIZZO
ROCCHETTI
COGNOME
COGNOME
COGNOME
SABBI
SALERNO
SALVESTRINI
COGNOME
SCIARRA
SCRIBANO
SEGATO
SEMERARO
SEPPIA
COGNOME
SESSA
COGNOME
COGNOME
SOMMARIVA
SPARTA’
74. SPATOLIATORE
75. SPOLDI
STERNISSA
TAORMINA
TARANTINI
TARSIA
TEDDE
COGNOME
TIBERTI
TIDONE
COGNOME NOME
in qualità di erede del AVV_NOTAIOCOGNOME
NOME
85. COGNOME
86. COGNOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME COGNOME NOME
NOME
NOME
DONATA COGNOME
NOME
NOME COGNOME
BRUNO
NOME
NOME
REMIGIO
DINA
DIEGO
PIERGIORGIO
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
SALVATORE
NOME COGNOME
NOME
NOME
NOME
NOME COGNOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
NOME
95. VIGANO’
TABLE
elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti in via incidentale-
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti al ricorso incidentale- nonché sul ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente
domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende controricorrente
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 5768/2023 depositata il 13/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ed COGNOME medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione medica, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’accertamento del diritto ad un’adeguata remunerazione per l’attività svolta, con la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma spettante, con il risarcimento del danno, ed in subordine il r isarcimento del danno per l’inadempimento alle direttive comunitarie. Disposta la separazione RAGIONE_SOCIALEe cause, il Tribunale adito, dichiarata la legittimazione passiva dei RAGIONE_SOCIALEteri e l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME, dichiar ò l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda in relazione agli COGNOME attori per nullità RAGIONE_SOCIALEa procura. Avverso detta sentenza proposero appello la parte attrice ed appello incidentale condizionato le Amministrazioni riguardo alla dedotta prescrizione del diritto fatto valere. Con sentenza di data
13 settembre 2023 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza , condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei soli medici indicati in tabella degli importi a margine indicati oltre interessi legali dalla domanda e rigettò l’appello per i restanti appellanti .
Osservò la corte territoriale, reputando fondato il motivo relativo alla ritualità RAGIONE_SOCIALEa procura, quanto segue: «a norma RAGIONE_SOCIALE‘art 125 c.p.c. la procura al difensore RAGIONE_SOCIALE‘attore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, purché anteriormente alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte rappresenta. Nella fattispecie in esame dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘originale analogico RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione che reca alla pagina 10 la dicitura “tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO.., giuste procure in calce al presente atto” recanti la dicitura “V° per autentica” (dicitura idonea ad integrare l’autenticazione RAGIONE_SOCIALEa firma), dall’indice del fascicolo di parte che reca la dicitura “Atto di citazione con mandati in calce” con timbro di deposito del 09.01.2014, risulta che al momento RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo l’atto di citazione era stato depositato completo RAGIONE_SOCIALEe procure debitamente autenticate. Irrilevante è il fatto che la copia notificata potesse esserne priva. Né, in relazione alle doglianze RAGIONE_SOCIALEa P.A., è stata proposta da quest’ultima querela di falso». Aggiunse che tardiva era l’eccezione di prescrizione perché, in relazione alla vocatio in ius fissata per il 30 maggio 2014, la costituzione sarebbe dovuta avvenire il 9 maggio 2014 (Cass. n. 21335/2017) ed inoltre che il provvedimento del 15 giugno 2017 di ‘salvezza dei diritti di prima udienza’ riguardava solo i giudizi separati e non quello presente.
Quanto al merito, per quanto qui rileva, osservò, richiamando Cass. n. 20303 del 2019, che all’epoca di frequentazione dei corsi non vi era alcuna disposizione quale il d.m. 31 ottobre 1991, aggiungendo quanto segue: «ritiene inoltre questa Corte che fosse onere RAGIONE_SOCIALEa parte allegare e fornire la prova che la scuola di specializzazione avesse nel
periodo frequentato caratteristiche analoghe a scuola di specializzazione comune a due o più Stati membri, a nulla rilevando, sotto il profilo del diritto alla equa remunerazione che in epoca successiva fosse stata inserita nel decreto ministeriale e che quindi da quel momento in poi la scuola potesse essere ritenuta conforme. Difatti, la sussistenza dei presupposti del diritto all’indennizzo, diversamente da quanto talora affermato dalla Corte di Cassazione, costituisce una eccezione in senso lato rilevabile anche d’ufficio e non rientra pertanto nel divieto dei nova di cui all’art 345 c.p.c. (da ultimo Cass.25363/2022). Va in particolare evidenziato che fin dall’atto di citazione del primo grado gli appellanti avrebbero dovuto allegare in primo luogo la corrispondenza RAGIONE_SOCIALEe singole scuole frequentate non incluse a quelle asseritamente corrispondenti e, in secondo luogo, fornirne la prova. Tale onere di allegazione e di prova è del tutto mancato, sicché in radice non è configurabile una non contestazione rispetto ad una equiparazione neppure allegata, a prescindere dal fatto che il principio di non contestazione non opera sulla valutazione giuridica sostenuta dalla parte dei fatti dedotti».
Ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME. Hanno proposto controricorso altresì NOME COGNOME e COGNOME 94 medici, proponendo ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resistono con unico controricorso al ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Salut e ed il RAGIONE_SOCIALE. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME COGNOME COGNOME 23 medici sulla base di due motivi e resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE. E’ stato fissato il r icorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
E’ stata presentata memoria dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché da NOME COGNOME e COGNOME 23 medici, e da NOME COGNOME.
Considerato che:
muovendo dal ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo (rinvenibile in sostanza nelle pagine 2-23, sotto i punti da 1 a 7) si denuncia violazione degli artt. 132 n. 4, 118 att., 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c., sono state cumulate nell’appello in un unico motivo ce nsure di diritto sia sostanziale che processuale, con conclusioni di merito nonostante il carattere di pronuncia in rito RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado. Osserva che la motivazione è apparente perché frutto di un esame superficiale RAGIONE_SOCIALEe deduzioni di tutte le parti in causa, omettendo in particolare la motivazione e la decisione sull’eccezione di g iudicato interno sulla legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni e sull’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per difetto di specificità dei motivi e che la motivazione è apparente anche sulla ritualità RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALEe procure ad litem . Osserva inoltre che la motivazione è apparente per le seguenti ragioni: sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato per inadempimento comunitario manca ogni riferimento alla normativa applicabile, contenendo la sentenza solo il richiamo di tre precedenti giurispruden ziali; è omessa la pronuncia sull’eccezione di non spettanza RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo a coloro che hanno conseguito la specializzazione in odontostomatologia; è stato riconosciuto l’indennizzo a NOME COGNOME per la frequenza di un corso di quattro anni in pediatria nonostante gli atti evidenziassero che la frequenza era avvenuta solo per tre anni e tale durata risultasse dalla stessa tabella inclusa nella motivazione; nonostante il richiamo in motivazione ed in dispositivo all’estinzione del giudizio in r elazione a NOME COGNOME per rinuncia accettata con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese,
contraddittoriamente poi si condanna la P.C.M. alle spese in favore RAGIONE_SOCIALEa stessa COGNOME.
Il motivo è fondato esclusivamente per ciò che concerne NOME COGNOME, mentre per il resto è inammissibile. In relazione a NOME COGNOME, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (erroneamente chiamando il medico NOME COGNOME), si afferma che avrebbe frequentato la scuola di pediatria per quattro anni. Nel dispositivo, ed in particolare nella tabella degli importi, si dispone il pagamento di Euro 26.850,00 per quattro anni di corso, ma, contraddittoriamente, si indica l’anno 1984 per l’immatricolazione e l’anno 1987 per la specializzazione, precisando che la durata è pari a 3 anni. Alla luce di tale contraddittorietà, non è possibile stabilire quale sia la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza, da cui l’apparenza di motivazione.
Per il resto la censura è inammissibile. Circa la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. di specifica indicazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello carente del requisito di leg ge, ed in particolare la parte RAGIONE_SOCIALE‘atto che sarebbe priva di specificità in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asserita presenza di censure di diritto sia sostanziale che processuale (in disparte il rilievo che la mera presenza all’interno di un motivo di censure di diritto sia sostanziale che processuale non equivale di per sé a violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342). Le censure di motivazione apparente non rinviano poi all’impossibilità di percepire la ratio decidendi , quale connotato di una motivazione inesistente, ma al contrasto con elementi aliunde , ovvero ad un’omissione di pronuncia, peraltro formulata in modo irrituale, perché denunciata per un’eccezione di carattere processuale, come l’eccezione che sarebbe stata sollevata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 342, o perché denunciata senza specifica zione se sia stato assolto l’onere di impugnazione incidentale, o di riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 c.p.c., a seconda RAGIONE_SOCIALEe circostanze, con riguardo alla non spettanza RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo a coloro che hanno
conseguito la specializzazione in odontostomatologia. Non si comprende poi l’interesse a denunciare l’omessa motivazione, e pronuncia, sull’eccezione di giudicato interno sulla legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni alla luce RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione di un motivo di appello RAGIONE_SOCIALEa controparte su tale questione. Infine, quanto al provvedimento sulle spese in favore di NOME COGNOME, si tratta di un evidente errore materiale, la cui correzione va chiesta all’autorità che ha emesso il provvedimento, posto che non solo nella motivazione, ma anche nello stesso dispositivo, vi è il provvedimento di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese quanto al rapporto processuale con la COGNOME.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 165, 82, 83, 125, 182, 221 ss. cod. proc. civ., 2703 cod. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, come eccepito in sede di appello, le procure ad litem consistono in un moRAGIONE_SOCIALEo inviato ai medici via e-mail, moRAGIONE_SOCIALEo che dai medici è stato compilato, firmato e reinviato per posta al difensore, senza nessuna autentica autografa da parte del difensore, che avrebbe dovuto farla in presenza del medico e dopo averlo identificato (nessuna RAGIONE_SOCIALEe firme dei medici contiene l’autenticazione autografa RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ma solo un’immagine RAGIONE_SOCIALEa sua sigla ‘TARGA_VEICOLO‘ sotto la dicitura del timbro ‘V° per autentica’ ; per NOME COGNOME, medico residente negli U.S.A., la procura avrebbe dovuto essere rilasciata attraverso la rappresentanza diplomatica -Cass. n. 16050 del 2018). Aggiunge che nelle copie notificate le procure (nulle) non sono state incorporate fra la citazione firmata e la relata firmata, in modo che tali firme si comunicassero anche alle procure, per cui resta la nullità RAGIONE_SOCIALEa procura su foglio separato con semplice apposizione di timbro che riproduce la dicitura ‘V° p.a. AVV_NOTAIO‘ e la mera immagine RAGIONE_SOCIALEa sigla M.T. in corsivo RAGIONE_SOCIALE‘ avvocato senza l’apposizione di firma o sigla autografa e che la nullità RAGIONE_SOCIALEe procure si sarebbe potuta sanare
mediante ordine di produzione in giudizio entro il termine di tre mesi RAGIONE_SOCIALEe nuove procure (si veda Cass. Sez. U. n. 37434 del 2022).
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, ha erroneamente valutato la ritualità RAGIONE_SOCIALEa procura in atti, in particolare erroneamente reputando che le procure fossero incorporate all’atto, e che l’errore, da intendere come travisamento del fatto, risiede nell’avere rilevato soltanto che i mandati erano stati depositati con la citazione, senza esaminare se fossero muniti di autentica del difensore.
Il motivo secondo e terzo sono infondati. Va rammentato in premessa che, come affermato dalla corte territoriale, la procura al difensore RAGIONE_SOCIALE‘attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, purché anteriormente alla costituzi one RAGIONE_SOCIALEa parte rappresentata (art. 125, comma 2, c.p.c.).
Assorbente e dirimente è la circostanza che non risulta proposta querela di falso. Premesso tale profilo assorbente, valgono comunque le seguenti considerazioni.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, secondo comma, c.p.c., la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce. Come di recente affermato dalle Sezioni Unite, «la sicura riferibilità al difensore RAGIONE_SOCIALEa procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo; e ciò tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione, perché il requisito d ell’incorporazione è stato legislativamente ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In COGNOME termini, l’unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce al ricorso -e che toglie ogni dubbio sulla sua validità, come emerge anche dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento più restrittivo è stata legalmente creata
dal legislatore, per la procura redatta su foglio separato e congiunto, con la legge n. 141 del 1997» (Cass. Sez. U. n. 36057 del 2022).
Assunta l’unità fisica, per volontà del legislatore, fra la procura su foglio separato e congiunto e l’atto processuale cui accede, può estendersi alla detta procura su foglio separato la giurisprudenza relativa alla procura conferita in calce o a margine. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 83, terzo comma, c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa autografia RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma RAGIONE_SOCIALE‘atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma (così, da ultimo, Cass. n. 28004 del 2021). L’equivalenza legale alla procura in calce o a margine di quella su foglio separato e congiunto consente di fare applicazione anche a quest’ultima RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza appena richiamata. Come si è anticipato, la querela di falso non è stata proposta e tale aspetto è dirimente.
Può inoltre aggiungersi che al fine RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘autenticità RAGIONE_SOCIALEa procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 cod. proc. civ. è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa parte, non essendo necessaria l’attestazione RAGIONE_SOCIALEo stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 cod. civ. per
l’autentica RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata da parte del pubblico ufficiale (Cass. n. 144 del 1985).
In tal senso è anche la recente pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 2075 del 2024: ‘ nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come ‘autenticazione minore’ (o ‘vera di firma’). In questo senso, già in tempi risalenti (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘autenticità RAGIONE_SOCIALEa procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa parte, non essendo necessaria l’attestazione RAGIONE_SOCIALEo stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 per l’autentica RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Successivamente, si è precisato che quella certificazione -intesa, come detto, quale ‘autentica minore’ – ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto RAGIONE_SOCIALEa autenticazione RAGIONE_SOCIALEa firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata). In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa procura e certificazione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra
richiamata, di cui all’art. 35 – bis¸comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale – come evidenziato da Cass., S.U., n. 15177/2021 -individua, nella certificazione RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura, ‘un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all’atto del rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura speciale’) e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente ‘.
E’ necessaria però, anche in questo caso, per la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘autografia RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione apposta dal difensore, la proposizione RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, atto che, come si è più volte evidenziato, risulta mancante.
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 153, comma 2, e 294 cod. proc. civ., 3, 24 e 111 Cost., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla questione RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa eccezione di prescrizione, che vi era stata separazione RAGIONE_SOCIALEe cause, dettata dalla presenza di 349 attori, con ‘salvezza dei diritti di prima udienza’, come attestato dalla concessione, successivamente alla detta separazione, dei termini di cui all’art. 183, com ma 6, c.p.c., per cui doveva intendersi intervenuta la rimessione in termini in relazione alla tardività RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio, come chiesto dalle Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Il motivo è infondato. Va premesso che la causa separata è mera prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest’ultima valgono anche per l’altra; ne consegue che la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all’art. 180 c.p.c. (Cass. n. 18274 del 2020). La tempestività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione non rilevabile d’ufficio deve pertanto essere apprezzata in relazione alla causa originaria. Ne discende che non può
il provvedimento di separazione di cause produrre l’effetto RAGIONE_SOCIALEa riapertura del termine per la proposizione RAGIONE_SOCIALEa detta eccezione.
Ciò premesso, nel caso di specie il giorno indicato nella citazione era il 30 maggio 2014. In relazione a tale data la scadenza per la costituzione tempestiva RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta era il 9 maggio 2014, posto che il 10 maggio 2014 corrispondeva alla giornata di sabato e la proroga al giorno successivo nel caso di scadenza del termine il sabato opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso” (fra le tante Cass. n. 182 del 2011 e n. 18345 del 2015). Ciò comporta la necessità di individuare il ‘dies ad quem’ nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, COGNOMEmenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione RAGIONE_SOCIALE‘intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 21335 del 2017). Essendosi la parte convenuta costituita in data 12 maggio 2014, era ormai decaduta dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione.
E’ appena il caso di aggiungere che il riferimento nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata alla ‘salvezza dei diritti di prima udienza’ è non solo fatto ad abundantiam , ma è pure irrilevante, atteso che quell’inciso, concernendo ‘i diritti di prima udienza’ non poteva affatto implicare la salvezza del diritto di eccepire la prescrizione, atteso che esso ha come termine, trattandosi di eccezione in senso stretto, il tempestivo deposito RAGIONE_SOCIALEa comparsa di risposta, che nulla ha a che fare con la prima udienza.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive 82/76/CEE, 75/363/CEE, 75/362/CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 disp. prel. cc ed art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che è stato riconosciuto l’indennizzo a NOME COGNOME per la frequenza di un corso di quattro anni in pediatria nonostante gli atti evidenziassero che la frequenza era avvenuta solo per tre anni,
(immatricolazione il 28 febbraio 1985 e diploma in data 9 luglio 1987) durata normale del corso. Aggiunge che non sorge il diritto all’adeguata remunerazione per un corso di durata inferiore a quanto previsto dalla Direttiva e richiama il seguente passo di Cass. n. 19755 del 2023, relativa ad un medico che aveva frequentato il corso di clinica pediatrica per tre anni dal 1985 al 1988: «nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982) e il completamento del corso di specializzazione da parte del ricorrente, non esisteva ancora alcuna RAGIONE_SOCIALEe norme sulla «equipollenza» RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni da lui invocate (segnatamente, il decreto ministeriale 30 gennaio 1998). Non è giuridicamente sost enibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno COGNOME due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato».
L’accoglimento del primo motivo, avente ad oggetto l’assenza di motivazione, relativamente a NOME COGNOME determina l’assorbimento del motivo, non essendo scrutinabili le censure con riferimento ad una motivazione di cui si è rilevata l’inesiste nza.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda per non essere ricompresa la specializzazione nelle direttive comunitarie, quanto segue:
a) per NOME COGNOME (Terapia fisica e riabilitazione; DATA_NASCITA) la questione è meramente terminologica, perché da un lato fisioterapia o terapia fisica risultano ictu oculi la medesima cosa, dall’altro lato ad oggi la specializzazione in fisioterapia viene più correttamente indicata con il nome in Medicina o Terapia fisica e riabilitazione, atteso che la disciplina nominata come
Fisioterapia, invece, costituisce non una specializzazione medica ma un corso magistrale RAGIONE_SOCIALEa Professione sanitaria (triennale), mentre il corso di specializzazione medica, originariamente denominato anche Fisioterapia, con tale terminologia non è più usato, venendo indicato come Medicina o Terapia fisica e riabilitazione, che costituisce un vero e proprio corso di specializzazione, post- laurea del corso in medicina e chirurgia (ad es. D.M. allegato 1 del DM n. 1205 del 21-05-2021);
anche per NOME COGNOME (Neurofisiopatologia; DATA_NASCITA) il termine Neurofisiopatologia (oltre a quello in Neurologia) era uno di quelli utilizzati prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione dei corsi di laurea RAGIONE_SOCIALEe professioni sanitarie nelle quali ora rientra appunto la Neurofisiopatologia, diploma universitario;
in relazione a NOME COGNOME (Diabetologia e malattie del ricambio; DATA_NASCITA), l’art. 7, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362/CEE prevede ‘ Italie: Malattie Dell’apparato Digerente, Della Nutrizione E Del Ricambio; Luxembourg: Gastro-EnRAGIONE_SOCIALElogie Et Maladies De La Nutrition; Pays-Bas: NOME – En Darmziekten; Royaume- Uni: GastroenRAGIONE_SOCIALElogy”; deve inoltre considerarsi che con successivi decreti ministeriali, ed in particolare il d.m. 31 ottobre 1991 (che prevede, fra l’altro, ‘endocrinologia e malattie del ricambio’), sono state contemplate altre scuole di specializzazione, senza che rilevi la loro posteriorità rispetto al conseguimento del diploma;
d) anche per NOME COGNOME (Medicina legale e RAGIONE_SOCIALEe assicurazioni; DATA_NASCITA) si giunge alle medesime conclusioni, ove si consideri che il d.m. 31 ottobre 1991 contempla ‘medicina legale’;
quanto a NOME COGNOME NOME (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso; DATA_NASCITA) nel dm. 30 gennaio 1998 è prevista l’equipollenza a ‘Chirurgia generale’.
Il motivo è inammissibile. La corte territoriale, premesso che all’epoca di frequentazione dei corsi non vi era alcuna disposizione
quale il d.m. 31 ottobre 1991, ha affermato che, in relazione al giudizio di equipollenza, è mancata ogni allegazione in sede di giudizio di primo grado per ciò che concerne il requisito di fatto RAGIONE_SOCIALEa fattispecie. Tale statuizione non è stata specificatamente impugnata, da cui consegue il difetto di decisività RAGIONE_SOCIALEe censure sollevate. Né può attingersi ai decreti ministeriali, la cui operatività è stata esclusa dalla corte territoriale per la loro posteriorità alla frequentazione dei corsi.
La specializzazione fatta valere quale equipollente ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria è un fatto costitutivo diverso da quello RAGIONE_SOCIALE‘essere la specializzazione contemplata dalla disciplina comunitaria nella forma RAGIONE_SOCIALE‘inclusione nell’elenco del decreto ministeriale. Nel primo caso il giudizio di fatto e di diritto attiene alla riconducibilità, in via di equipollenza sulla base RAGIONE_SOCIALEe circostanze allegate, ad una RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni contemplate dal diritto. Nel secondo caso il giudizio è di mera coincidenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione allegata con quella prevista dal diritto comunitario. Trattasi, pertanto, di fatti costitutivi diversi.
Avuto riguardo a tale diversità RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , la parte ricorrente, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. ha omesso di indicare quale sia stato il fatto costitutivo allegato con la domanda, tale da potere essere identificato nell’inclusione del corso nel decreto ministeriale.
In mancanza RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere processuale indicato, la parte di censura in esame, relativa al decreto ministeriale, non può essere scrutinata. L’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, sul punto, rende irrilevante la rimessione alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, di cui all’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024, in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del D.M. del 31 ottobre 1991 anche in relazione ai corsi svoltisi, o comunque iniziati, prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, ordinanza richiamata nella memoria. Sul punto vanno fatte le ulteriori seguenti considerazioni.
Affermare che la specializzazione fatta valere sarebbe da considerare, in quanto ricompresa nel decreto del 1991, come equipollente, sulla base di una sorta di riconoscimento tardivo statuale, ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque meritevole del trattamento da essa previsto e -naturalmente -espletata o in corso nel periodo di durata RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento statuale (cioè fino all’intervento del d.lgs. n. 257 del 1991), – in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte rimarcato che il D.M. in questione non rappresenta atto espressione di adempimento tardivo RAGIONE_SOCIALEe note direttive perché successivo all’atto di adempimento indivi duato dal d.lgs. n. 257 del 1991 -, significa certamente prospettare in primo luogo un rilievo in iure , ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello RAGIONE_SOCIALE‘essere la specializzazione, o contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla direttive, o equipollente a specializzazioni comuni a due Stati membri. Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa esistenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione negli elenchi. Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione comune a due Stati negli elenchi e dall’altro l’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza sostanziale RAGIONE_SOCIALEa specializzazione italiana frequentata a quella comune.
La prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 di una specializzazione – sempre ove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento alla data di scadenza del termine per adempiere le note direttive – integra la deduzione di un fatto costitutivo che, per quanto in iure (essendo il D.M. una fonte normativa di c.d. delegificazione), avrebbe dovuto essere allegato fino dall’introduzione RAGIONE_SOCIALEa lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l’appello.
A ben vedere anzi, sebbene l’invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure , è palese che, avuto riguardo alla peculiare struttura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie del c.d. inadempimento di direttive comunitarie non self executing (quali furono le note direttive), l’individuazione del momento in cui l’adempimento statuale si verificò sebbene tardivamente, si connota anche, pur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale, seppure inerente all’ evoluzione normativa RAGIONE_SOCIALEo Stato quale titolare passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9349 del 2009 e chiariti dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011).
Ne deriva che il riferimento al d.m. del 1991 sottintendeva e sottintende anche una quaestio che per un certo verso sarebbe anche quaestio facti .
Ma, se anche si volesse intendere l’evocazione del d.m. come inerente ad una mera quaestio iuris , poiché essa -come s’è detto ineriva all’individuazione di un fatto costitutivo del diritto risarcitorio diverso sia da quello RAGIONE_SOCIALE‘ipotetica riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa specializzazione all’elenco RAGIONE_SOCIALEe direttive, sia da quello RAGIONE_SOCIALEa c.d. equipollenza a specializzazioni da essa indicate come comuni almeno a due Stati Membri, tale evocazione si risolve nell’invocazione di un fatto costitutivo diverso e come tale diretta a sollecitare una mera qualificazione di ciò che faceva parte RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere come oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, bensì di invocazione di un fatto costitutivo diverso ed ulteriore.
Ne segue che, pur prospettandosi con l’invocazione del D.M. una quaestio iuris , deve essere dimostrata che essa sia stata prospettata ab origine . Poiché nell’illustrazione del motivo e comunque nel ricorso e financo nella memoria manca totalmente la dimostrazione che la rilevanza del D.M. sia stata invocata con la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda
giudiziale (od anche nel corso del giudizio di merito, con consolidamento per mancata eccezione di novità), non risulta assolto l’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c..
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.
Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 11 l. n. 257 del 1991, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è erronea per avere omesso di liquidare gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria stante la presenza di debito di valore.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c . Osservano i ricorrenti che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per
l’omessa puntuale trasposizione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76/CEE, nonché RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, costituiscono un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 PI CEDU.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..
Secondo indirizzo ormai costante e consolidato di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante da ultimo Cass. sez. U. n. 30649 del 2018, secondo un indirizzo risalente a Cass. n. 1917 del 2012).
A seguito RAGIONE_SOCIALEa detta “aestimatio” del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c.
– gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle
normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (fra le tante da ultimo Cass. n. 1641 del 2020; il principio è risalente e venne affermato da Cass. n. 1917 del 2012, già citata). Con riferimento a tali circostanze diverse da quelle normali il motivo è completamente silente.
Quanto all’invocato rinvio pregiudiziale al giudice euro -unitario, è sufficiente osservare che lo stabilire quale debba essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque, nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. n. 31922 del 2018, n. 17051 del 2018, n. 15520 del 2018).
Passando al ricorso proposto da NOME COGNOME e COGNOME 23 medici, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost, 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. ci v.. Osserva la parte ricorrente, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024 di questa Corte, che deve ritenersi ampliato l’elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni suscettibili di adeguata remunerazione per effetto RAGIONE_SOCIALEa sequenza di decreti ministeriali, a partire da quello del 31 ottobre 1991 e poi con i successivi d.m., senza che rilevi la posteriorità cronologica di tali decreti rispetto al conseguimento del dip loma, e che l’inclusione RAGIONE_SOCIALEa specializzazione in tali elenchi esclude la necessità RAGIONE_SOCIALEa allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE‘equipollenza, pretesa dalla corte territoriale. Aggiunge che in relazione a NOME COGNOME (DATA_NASCITA) il corso di specializzazione in malat tie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare deve
considerarsi un analogo se non un sinonimo RAGIONE_SOCIALEa cardiologia e che in relazione NOME COGNOME (DATA_NASCITA) e NOME COGNOME (DATA_NASCITA), per ‘Diabetologia e malattie del ricambio’, l’art. 7, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362/CEE prevede ‘ Italie: Malattie Dell’apparato Digerente, Della Nutrizione E Del Ricambio; Luxembourg: GastroEnRAGIONE_SOCIALElogie Et Maladies De La Nutrition; Pays-Bas: NOME Darmziekten; Royaume- Uni: GastroenRAGIONE_SOCIALElogy”.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost, 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione a NOME COGNOME (Ortognatodonzia; DATA_NASCITA), per la quale la domanda è stata disattesa non solo perché non inclusa nella direttiva, ma anche per la durata infratriennale, che prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 257 del 1991, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento del legislatore, nessun corso di specializzazione rispettava le forme previste dalle direttive, sicché non si comprende il rilievo circa il mancato rispetto del requisito RAGIONE_SOCIALEa durata (Cass. n. 1059 del 2019 afferma che il fatto che il mancato adeguamento abbia comportato una durata inferiore del corso non toglie che il medico abbia subito il danno da mancata percezione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione per la durata del corso frequentato).
Il ricorso è inammissibile per tardività. La notificazione RAGIONE_SOCIALEa citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza stessa ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di legge dal deposito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa citazione per revocazione, a meno che il giudice
RAGIONE_SOCIALEa revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 398, comma 4, c.p.c. (fra le tante, Cass. n. 22220 del 2019).
La parte controricorrente ha documentato di avere proposto citazione per revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con notificazione avvenuta in data 12 dicembre 2023. Il ricorso è stato notificato in data 12 marzo 2024 e dunque oltre il termine di giorni sessanta, scadente il 12 febbraio 2024.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non devono essere liquidate le spese processuali in favore di NOME COGNOME, che ha depositato il controricorso in data 29 dicembre 2023, e di NOME COGNOME, che ha depositato il controricorso in data 4 gennaio 2024, stante l’inammissibilità dei controricorsi in quanto tardivi (essendo stato notificato il ricorso in data 14 novembre 2023, nel rispetto dei quaranta giorni il controricorso avrebbe dovuto essere depositato in data 27 dicembre 2023). Va disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali con riferimento al rapporto processuale relativo al ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e COGNOME 94 medici, stante la reciproca soccombenza, con esclusione di NOME COGNOME, in relazione alla quale la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese viene demandata la corte territoriale in sede di rinvio.
Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, salvo per la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Rigetta per resto il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dichiara inammissibili gli COGNOME ricorsi.
Dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali fra la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, da una parte, ed i ricorrenti incidentali NOME COGNOME e NOME 94 medici, dall’altra.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna NOME COGNOME e gli COGNOME 23 ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 25.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME e gli COGNOME 23 ricorrenti e dei ricorrenti incidentali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile, il giorno 18 giugno 2024.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME