Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36608/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
-controricorrenti e ricorrenti incidentali
nonché sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, PIAZZA
COGNOME NOME, PRIOLO FILIPPO, RISINA BIAGIO UMBERTO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrentiRAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 4626/2018 depositata il 06/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con atto di citazione del 10 agosto 2009 un gruppo di medici, che avevano conseguito la specializzazione medica, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo (poi Roma, a seguito di declinatoria di competenza) la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il corso di specializzazione, con la COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Lire 21.500.000 per ogni anno di corso, oltre interessi e maggior danno, e comunque la COGNOME al risarcimento del danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Proposto appello, con sentenza di data 6 lu glio 2018 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello limitatamente ad alcuni degli appellanti, liquidando per ogni anno di frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione la somma di Euro 6.714,00 con gli interessi legali dalla domanda, a prescindere dall’epo ca di immatricolazione ed a decorrere dall’anno accademico 1983 -1984.
Osservò la corte territoriale, quanto agli appelli non accolti, che, stante il mancato inserimento RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni nell’elenco comunitario nonché nel decreto ministeriale, non risultava allegata e dimostrata l’equipollenza alle specializzazioni rien tranti nel detto elenco, e ciò anche a prescindere dalla contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (avente comunque natura di eccezione in senso lato), e senza che fosse invocabile il principio di non contestazione, attinente esclusivamente alle circostanze di fatto, e non anche alle conseguenze giuridiche.
Ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME da una parte, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’altra con unico atto, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, gli eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di quattro motivi e resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di NOME COGNOME e altri ventisei medici sulla base di quattro motivi e resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE. Infine, è stato proposto ricorso per cassazione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di un motivo.
I ricorsi venivano iscritti presso la Seconda Sezione Civile, la quale ne fissava la trattazione nell’adunanza del 6 luglio 2023, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale, con ordinanza interlocutoria n. 25568 del 2023, ne disponeva la rimessione per competenza tabellare a questa Sezione.
La trattazione del ricorso è stata quindi nuovamente fissata nell’odierna camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da NOME COGNOME e gli altri ventisei medici.
Considerato che:
va previamente disposta la riunione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c..
Muovendo dal ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 39, 324, 329 c.p.c., 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e n.4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in relazione ai medici COGNOME, COGNOME, COGNOME
NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME -che non hanno svolto attività difensiva – vi è giudicato esterno sfavorevole, come da pronunce di merito dal 2006 al 2016.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo che le sentenze che avrebbero determinato il giudicato non risultano indicate come prodotte in questa sede e dunque non sono esaminabili. Va comunque premesso che in tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d’appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l’esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d’appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (Cass. n. 28733 del 2022; n. 22506 del 2015; Cass. Sez. U. n. 2193 del 2010).
In violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 cpc la parte ricorrente ha omesso di indicare se in ordine al dedotto giudicato esterno, che si sarebbe formato prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, sia stata sollevata apposita eccezione. Alla luce del mancato assolv imento RAGIONE_SOCIALE‘onere processuale, il motivo di ricorso non è scrutinabile.
Con il secondo motivo -riferito ai ricorrenti che hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale – si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 11 l. n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/76, 93/1675/362, 75/363, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’indennizzo per il manc ato adempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria spetta solo a coloro che si siano immatricolati nel DATA_NASCITA e non in data anteriore.
Il motivo è infondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust.
24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l ‘articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice eurounitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.
Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: ‘ l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati
nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi’.
Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 75/362/CEE.
Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione adeguata in discorso va esteso anche in favore dei soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 11 l. n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/76, 93/1675/362, 75/363, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in relazione ai medici COGNOME,
NOME, COGNOME e COGNOME l’indennizzo non poteva decorrere che dal 1° gennaio 1983.
Il motivo è inammissibile. Gli importi sono stati riconosciuti dalla corte territoriale a decorrere dall’anno accademico 1983 -1984. Alla luce di tale ratio decidendi la censura è per un verso priva di specificità, per l’altro incomprensibile, tale quindi da non raggiungere lo scopo RAGIONE_SOCIALEa critica RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il motivo è comunque assolutamente generico, in quanto non individua la motivazione criticanda, cioè quella con cui la corte avrebbe riconosciuto il risarcimento per periodi di frequenza anteriori al 1° gennaio 1983.
Passando al ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. Secondo indirizzo ormai costante e consolidato di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 370 del 1999,
abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante da ultimo Cass. sez. U. n. 30649 del 2018, secondo un indirizzo risalente a Cass. n. 1917 del 2012).
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 11 l. n. 257 del 1991, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è erronea per avere omesso di liquidare gli interessi compensativi stante la presenza di debito di valore.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che spettano, sull’importo liquidato, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria.
Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno
1991, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una “aestimatio” del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (fra le tante da ultimo Cass. n. 1641 del 2020; il principio è risalente e venne affermato da Cass. n. 1917 del 2012, già citata). Con riferimento a tali circostanze diverse da quelle normali il motivo è completamente silente.
Quanto all’invocato rinvio pregiudiziale al giudice euro -unitario, è sufficiente osservare che lo stabilire quale debba essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque, nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. n. 31922 del 2018, n. 17051 del 2018, n. 15520 del 2018).
Passando al ricorso proposto da NOME COGNOME e altri, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c.. Osservano i ricorrenti che la motivazione non è comprensibile perché per un verso si afferma che alcune scuole di specializzazione
risultano confermate pur non essendo conformi all’ordinamento comunitario, per l’altro si dice che non sono riconducibili alla direttiva comunitaria, ed inoltre per una parte si afferma che il mancato inserimento negli elenchi comunitari non è di ostacolo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione, per l’altro si dice che non vi sono elementi per riconoscere l’equivalenza RAGIONE_SOCIALEe scuole frequentate ai corsi riconosciuti.
Il motivo è inammissibile. La censura indulge nella ricerca di contraddizioni nella motivazione, peraltro chiara quanto alla ratio decidendi (mancata allegazione RAGIONE_SOCIALEa equipollenza ai corsi contemplati dal diritto comunitario), intercettando passaggi non relativi alla detta ratio decidendi , ma ad argomenti per lo più tratti da massime giurisprudenziali, stralciati però dal contesto, in modo da risultare non agevolmente comprensibili. L’estraneità alla ratio decidendi dei passi citati rende priva di decisività la denuncia di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c. Osservano i ricorrenti che sullo specializzando grava solo l’onere di allegazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta frequentazione del corso e che quanto rilevato d’ufficio cos tituisce invece materia di eccezione di parte, che nella specie è mancata.
Il motivo è infondato. In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice,
indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022).
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. Osservano i ricorrenti che vi è assenza di pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112, per essere stato liquidato, senza chiarire le ragioni, l’importo di Euro 6.714,00 per anno di corso, in luogo di Euro 11.103,82.
Il motivo è inammissibile. La censura, rispetto ad una liquidazione di cui si lamenta la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni, risulta erroneamente formulata come omessa di pronuncia, laddove è indubbio, per avere la stessa parte ricorrente richiamato quanto disposto dalla corte territoriale, che la pronuncia vi sia stata.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 d. lgs. n. 257 del 1991. Osservano i ricorrenti che l’elencazione RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni mediche formulata dal legislatore non può essere ritenuta tassativa.
Il motivo è inammissibile. Trattasi di censura estranea alla ratio decidendi , e pertanto priva di decisività. Il motivo non incide sulla ratio costituita dalla mancata allegazione e dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘equipollenza alle specializzazioni rientranti nell’elenco comunitario nonché nel decreto ministeriale.
Passando al ricorso proposto dagli eredi di NOME COGNOME e altri ventisei medici, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 11 l. n. 257 del 1991, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è erronea per avere omesso di liquidare gli interessi compensativi stante la presenza di debito di valore.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che spettano, sull’importo liquidato, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria.
I motivi dal primo al terzo sono inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le stesse ragioni per le quali lo sono i primi tre motivi del ricorso incidentale di cui sopra.
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt.5 e 189 del Trattato CEE.; RAGIONE_SOCIALEe Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 2, 3, 10 Cost; degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 c.p.c.; 2712, 2719, 2727, 2728 e c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, RAGIONE_SOCIALE‘art 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la non inclusione nella direttiva
comunitaria dei diplomi di specializzazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute e che il medico ha l’onere di provare soltanto la frequentazione RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione. Aggiunge che il diploma i n ‘igiene e medicina preventiva’, conseguito da NOME COGNOME, è incluso nella direttiva comunitaria ed inserito nel d.m. del 1993, il quale ha incluso anche il diploma in chirurgia oncologica e che i d.m. successivi hanno inserito ‘medicina RAGIONE_SOCIALEo sport’, non rilevando che l’inclusione sia successiva al conseguimento del diploma. Osserva ancora che è prevista nel d.m. del 1998 l’equipollenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione in ‘chirurgia d’urgenza e pronto soccorso’ e che deve considerarsi inclusa nelle direttiv e, in particolare nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa endocrinologia, anche la specializzazione in ‘malattie metaboliche e diabetologica’.
Il motivo va accolto limitatamente a NOME COGNOME, mentre per il resto è infondato. Va premesso che in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022).
Ciò premesso, l’onere di contestazione sorge per la parte convenuta al cospetto di una specifica allegazione. Nel caso di specie, il giudice del merito ha affermato che, stante il mancato inserimento RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni nell’elenco comunitario nonché nel decreto
ministeriale, non è stata allegata e dimostrata l’equipollenza alle specializzazioni rientranti nel detto elenco, e ciò anche a prescindere dalla contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Non risulta impugnata la statuizione di mancata allegazione (i ricorrenti affermano che l’onere di allegazione è limitato alla frequentazione dei corsi di specializzazione), per cui, ferma la mancata allegazione, non è insorto alcun onere di contestazione per la controparte.
Entrando nel merito RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni indicate, circa ‘Chirurgia d’urgenza e di Pronto Soccorso’, come affermato da Cass. n. 1059 del 2019, è da escludere la valutazione di equipollenza con riferimento a tale specializzazione e, per riprendere quanto affermato di recente da Cass. n. 25363 del 2022, « questa Corte ha già rilevato che la Chirurgia d’urgenza non è inclusa nell'”acquis communautaire” (v. Cass. 08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059, pag. 15, che richiama la direttiva n. 362/1975, CEE; v. anche Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217)». Circa invece ‘Chirurgia oncologica’ , l’equipollenza alle previsioni comunitarie è stata negata da Cass. n. 19099 del 2020, cui sono conformi Cass. n. 33634 del 2022 e Cass. n. 25388 del 2023. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo sport’, poi, non rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva “riconoscimento” 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975 (Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023). Estranea all’elenco comunitario è anche la specializzazione in ‘malattie metaboliche e diabetologia’ (Cass. n. 25414 del 2022; si vedano anche Cass. n. 33634 del 2022, n. 25388 del 2023 e n. 2284 del 2024).
Più in generale, quanto all’osservazione secondo cui sarebbe irrilevante la circostanza del conseguimento del diploma prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.m. che avrebbe incluso la specializzazione fatta valere, va evidenziato che affermare che la specializzazione fatta
valere è equipollente ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria è un fatto costitutivo diverso da quello RAGIONE_SOCIALE‘essere la specializzazione contemplata dalla disciplina comunitaria, anche nella forma RAGIONE_SOCIALE‘inclusione nell’elenco del richi amato decreto ministeriale. Nel primo caso il giudizio di fatto e di diritto attiene alla riconducibilità, in via di equipollenza sulla base RAGIONE_SOCIALEe circostanze allegate, ad una RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni contemplate dal diritto. Nel secondo caso il giudizio è di mera coincidenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione allegata con quella prevista dal diritto comunitario. Trattasi, pertanto, di fatti costitutivi diversi.
Avuto riguardo a tale diversità RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , la parte ricorrente, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. ha omesso di indicare quale sia stato il fatto costitutivo allegato con la domanda, o comunque tempestivamente introdotto nel giudizio di primo grado, se, in particolare, l’equipollen za oppure la coincidenza con un corso previsto dal diritto comunitario, o se abbia allegato entrambi i fatti costitutivi. Inoltre, sempre in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. non risulta specificatamente indicato il fatto costitutivo che, al riguardo, sia stato dedotto con l’atto di appello, potendosi, per ipotesi, essere formato il giudicato interno in relazione al fatto costitutivo non dedotto con l’impugnazione.
In mancanza RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere processuale indicato, la parte di censura in esame non può essere scrutinata. L’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, sul punto, rende irrilevante la rimessione alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, di cui all’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024, in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del D.M. del 31 ottobre 1991 anche in relazione ai corsi svoltisi, o comunque iniziati, prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, ordinanza richiamata nella memoria. Sul punto vanno fatte le ulteriori seguenti considerazioni, non senza subito evidenziare che nel ricorso non vi è alcuna menzione del citato D.M..
Affermare che la specializzazione fatta valere sarebbe da considerare, in quanto ricompresa nel decreto del 1991, come equipollente, sulla base di una sorta di riconoscimento tardivo statuale, ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque meritevole del trattamento da essa previsto e -naturalmente -espletata o in corso nel periodo di durata RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento statuale (cioè fino all’intervento del d.lgs. n. 257 del 1991), – in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte rimarcato che il D.M. in questione non rappresenta atto espressione di adempimento tardivo RAGIONE_SOCIALEe note direttive perché successivo all’atto di adempimento individuato dal d.lgs. n. 257 del 1991 -, significa certamente prospettare in primo luogo un rilievo in iure , ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello RAGIONE_SOCIALE‘essere la specializzazione, o contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla direttive, o equipollente a specializzazioni comuni a due Stati membri. Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa esistenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione negli elenchi. Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa sp ecializzazione comune a due Stati negli elenchi e dall’altro l’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza sostanziale RAGIONE_SOCIALEa specializzazione italiana frequentata a quella comune.
La prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 di una specializzazione – sempre ove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento alla data di scadenza del termine per adempiere le note direttive – integra la deduzione di un fatto costitutivo che, per quanto in iure (essendo il D.M. una fonte normativa di c.d. delegificazione), avrebbe dovuto essere allegato fino dall’introduzione RAGIONE_SOCIALEa lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l’appello.
A ben vedere anzi, sebbene l’invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure , è palese che, avuto riguardo alla peculiare struttura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie del c.d. inadempimento di direttive comunitarie non self executing (quali furono le note direttive), l’individuazione del momento in cui l’adempimento statuale si verificò sebbene tardivamente, si connota anche, pur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale, seppure inerente all’ evoluzione normativa RAGIONE_SOCIALEo Stato quale titolare passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9349 del 2009 e chiariti dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011).
Ne deriva che il riferimento al d.m. del 1991 sottintendeva e sottintende anche una quaestio che per un certo verso sarebbe anche quaestio facti .
Ma, se anche si volesse intendere l’evocazione del d.m. come inerente ad una mera quaestio iuris , poiché essa -come s’è detto ineriva all’individuazione di un fatto costitutivo del diritto risarcitorio diverso sia da quello RAGIONE_SOCIALE‘ipotetica riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa specializzazione all’elenco RAGIONE_SOCIALEe direttive, sia da quello RAGIONE_SOCIALEa c.d. equipollenza a specializzazioni da essa indicate come comuni almeno a due Stati Membri, tale evocazione si risolve nell’invocazione di un fatto costitutivo diverso e come tale diretta a sollecitare una mera qualificazione di ciò che faceva parte RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere come oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, bensì di invocazione di un fatto costitutivo diverso ed ulteriore.
Ne segue che, pur prospettandosi con l’invocazione del D.M. una quaestio iuris , deve essere dimostrata che essa sia stata prospettata ab origine . Poiché nell’illustrazione del motivo e comunque nel ricorso e financo nella memoria manca totalmente la dimostrazione che la rilevanza del D.M. sia stata invocata con la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda
giudiziale (od anche nel corso del giudizio di merito, con consolidamento per mancata eccezione di novità), non risulta assolto l’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c..
Il motivo di ricorso va invece accolto limitatamente a NOME COGNOME. Va rammentato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’RAGIONE_SOCIALE, nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore RAGIONE_SOCIALEo specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.
Per questa ragione è già stato reiteratamente riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in “RAGIONE_SOCIALE e medicina preventiva”, osservando che essa esiste in numerosi Paesi RAGIONE_SOCIALE‘Unione: in quelli anglosassoni con la denominazione “RAGIONE_SOCIALE“, specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975; in Francia con la corrispondente specializzazione in “RAGIONE_SOCIALE“, espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993 (v. Cass. 28/10/2016, n. 21798, confermata dalle successive ordinanze31/05/2018, n. 13760; 31/07/2018, n. 20186; 01/08/2018, n. 20376; 10/08/2018, n. 20376; 10/01/2019, n. 458; 17/01/2019, n. 1057; 22/06/2020, n. 12102; 20/11/2020, n. 26440; 13/12/2021, n. 39424: pronunce tutte relative alla specializzazione in igiene e medicina preventiva e da ultimo Cass. n. 20468 del 2023).
E’ stato, poi, di recente precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto “corrispondente” (e non meramente “equipollente”) alle categoria di specializzazione denominata “RAGIONE_SOCIALE“, inclusa nell’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e – a conferma di tale affermazione – si ricorda
che la versione italiana RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco RAGIONE_SOCIALEa denominazione di categoria “RAGIONE_SOCIALE“, in parentesi, l’indicazione/traduzione RAGIONE_SOCIALEe denominazione in italiano, come “RAGIONE_SOCIALE” (v., in tal senso, Cass. n. 4575 del 2022, cit.; cui adde Cass. 21/06/2022, n. 19968 e Cass. n. 25414 del 2022).
Passando infine al ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991. Osservano i ricorrenti che il parametro di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘importo riconosciuto (l’art. 11 l. n. 370 del 1999) è manifestamente inadeguato dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza comunitaria
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le stesse ragioni di inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale di cui sopra.
Poiché non sono necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in relazione al motivo di ricorso accolto, riconoscendo in favore di NOME COGNOME, in relazione al corso RAGIONE_SOCIALEa durata di tre anni, l’importo annuo di Euro 6.714,00 , ai sensi del l’art. 11 l. n. 370 del 1999, per cui spettano in suo favore Euro 20.142,00 oltre gli interessi legali dalla domanda.
In relazione al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE va disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del ricorso incidentale, mentre l e spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di NOME COGNOME. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto ai ricorsi proposti sia da NOME COGNOME ed altri sia da NOME COGNOME e altri. Con riferimento al rapporto processuale con NOME COGNOME COGNOME disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, del giudizio di legittimità e dei gradi di merito, avuto riguardo all’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza a partire
dall’epoca di proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda (2009). Nulla per le spese quanto al ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALEa parte intimata.
In relazione ai ricorsi disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti incidentali e degli ulteriori ricorsi proposti (salvo NOME COGNOME), RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, non va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento RAGIONE_SOCIALE‘importo indicato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
accoglie il motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME e rigetta per il resto il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME‘ COGNOME INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO BIAGIO UMBERTO, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
decidendo la causa nel merito, COGNOME RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 20.142,00 oltre gli interessi legali dalla domanda;
compensa le spese processuali fra la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE ed i ricorrenti in via incidentale;
COGNOME la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito;
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME‘ COGNOME NOME INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.050,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito;
dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, sia di legittimità che dei gradi di merito, in relazione alla domanda proposta da NOME COGNOME.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in relazione al ricorso incidentale ed ai ricorsi proposti, salvo quello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE ed il ricorso proposto da NOME COGNOME , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione