Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10736/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Ministri in carica, tutti rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE EMAIL
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
R.G. 10736/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 25/1/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
NOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 246/2021 depositata il 2 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La dottoressa NOME COGNOME e il dott. NOME COGNOME, insieme ad altri medici, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE e assumendo di aver frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, RAGIONE_SOCIALEa durata di tre anni, conseguendo il relativo diploma il 13 luglio 1984, e, quanto al solo dott. COGNOME, anche quella in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, conclusa con successo il 27 luglio 1988 -chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie regolatrici RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione ovvero, in subordine, al risarcimento del danno.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale pronunciò una prima sentenza, non definitiva, con la quale rigettò l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti (n. 2147 del 2012), e una seconda, definitiva (n. 27 del 2014), con la quale condannò i convenuti al pagamento, in favore di ciascuno RAGIONE_SOCIALE attori, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 7.911,22 per un anno di corso di specializzazione in clinica pediatrica; nella seconda pronuncia condannò i convenuti anche al pagamento, in
favore del dott. COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 32.327,66 per il corso in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; il tutto con gli interessi e il carico RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Le due sentenze sono state impugnate dalle Amministrazioni soccombenti e la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; nel merito, ha confermato la sentenza definitiva del Tribunale in relazione alle posizioni dei due medici in questione.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento prevalente RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, avallato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 24 gennaio 2018, doveva ritenersi che l’adeguata remunerazione fissata dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 per i medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione in epoca successiva al 1° gennaio 1983 doveva essere riconosciuta anche agli iscritti in anni precedenti, anche se con decorrenza solo da quest’ultima data. Per tale ragione la Corte fiorentina ha confermato le somme già liquidate dal Tribunale in favore dei dottori COGNOME e COGNOME.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE con unico atto affidato ad un solo motivo.
Resistono i dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME con un unico controricorso affiancato da memoria.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218 cod. civ., in relazione alla data di inizio del corso di specializzazione in clinica pediatrica.
I ricorrenti rilevano che il diritto alla remunerazione prevista dalle suindicate direttive sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, ma non anche per quelli precedenti. Ne consegue che i dottori COGNOME e COGNOME, avendo cominciato il corso di specializzazione suindicato in epoca antecedente l’anno 1982, non avrebbero diritto ad alcuna remunerazione per l’attività da loro svolta.
1.1. Il ricorso non è fondato.
Rileva la Corte, innanzitutto, che non è in discussione la remunerazione riconosciuta in favore del dottCOGNOME COGNOME per la specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; per cui, come correttamente osserva il controricorso, su quel punto RAGIONE_SOCIALEa domanda si deve constatare l’esistenza del giudicato.
Quanto alla specializzazione in clinica pediatrica, riconosciuta in favore di entrambi i medici controricorrenti, l’unico punto in discussione è quello RAGIONE_SOCIALEa decorrenza.
Sotto tale residuo profilo la Corte osserva che, com’è stato già più volte affermato (v., tra le altre, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), a seguito RAGIONE_SOCIALEa rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c ), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che
qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.
Ne consegue che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è corretta, perché, pur non potendo fare riferimento a tale più recente (e sopravvenuta) giurisprudenza di questa Corte, ha ugualmente affermato che ai dottori COGNOME e COGNOME doveva essere riconosciuta una remunerazione pari ad euro 6.713,94 per ogni anno di corso (o frazione di anno) successivo al 1° gennaio 1983.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le oscillazioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte e la pendenza RAGIONE_SOCIALEa rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea nel momento di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di cassazione.
Non si fa luogo alla condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato, essendo i ricorrenti parti pubbliche.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza